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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2004.24
Data decisione, Autorità:
01.06.2004, CCRP
Incarto n.
17.2004.24
Lugano
1° giugno
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sull'istanza di revisione del
19 maggio 2004 presentata da
contro
la
sentenza emanata il 13 novembre 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti:
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di revisione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 23 giugno 2003 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autrice colpevole di ripetuto furto di lieve entità per
avere, fra il gennaio e il 3 febbraio 2003, ripetutamente sottratto in almeno
tre occasioni, da sola o con __________, capi di abbigliamento e altri beni a
scopo di indebito profitto in danno di un supermercato __________. La refurtiva
recuperata è consistita in una felpa, un giacchettino, una dolcevita e altra
merce per un valore complessivo di fr. 89.30. In applicazione della pena, Il
Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusata a 10 giorni di
arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno. Al
decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.
B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 13 novembre 2003 il
giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la proposta di pena
contenute nel decreto di accusa. Contro tale pronunciato __________ è insorta
con ricorso per cassazione del 16 dicembre 2003, che questa Corte ha respinto
in quanto ammissibile con sentenza del 23 gennaio 2004 (inc. 17.2003.77).
C. Il 19 maggio 2004 __________ ha presentato un'istanza di revisione
contro la sentenza del giudice della Pretura penale, chiedendo il rinvio degli
atti alla stessa Pretura per nuovo giudizio. L'istanza non ha formato oggetto
di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'istante invoca il titolo di revisione disposto dall'art. 299 lett.
c CPP, fondando la sua domanda su una dichiarazione del 4 novembre 2003
(autenticata il 4 dicembre successivo dal segretario comunale di __________) in
cui __________ la scagiona dalle accuse a lei rivolte durante l'inchiesta di
polizia, revocando la chiamata di correo. Ricordato che tale dichiarazione non
è stata considerata da questa Corte nella sentenza del 23 gennaio 2004,
l'istante ammette che il 17 marzo 2004 __________ le ha comunicato di ritirare
quanto dichiarato il 4 novembre 2003, preoccupata del possibile contenzioso che
ne sarebbe seguito, per lei insostenibile dal profilo finanziario e per le sue
precarie condizioni di salute. Essa soggiunge nondimeno che, comunque sia,
__________ l'ha scagionata, onde la necessità di riesaminare la sua posizione.
-
L'art. 299 lett. c CPP prevede la revisione di una sentenza, in caso
di condanna, qualora sussistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano
noti al giudice del primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell'art.
397 CP (del resto espressamente richiamato dalla medesima), adempie cioè i
requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989
pag. 265 consid. 1 con rinvii all'art. 243 n. 3 vCPP). Fatti o mezzi di prova
nuovi devono quindi essere rilevanti (sérieux). Nuovo è un fatto o un
mezzo di prova del tutto ignoto al giudice che ha statuito (DTF 122 IV 66
consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 238, 117 IV 40 consid. 2a pag.
47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357). Non è nuovo, invece, un fatto o un mezzo
di prova che il giudice ha esaminato senza valutarne correttamente la portata
(DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano
dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi, alla duplice
condizione però che il giudice, ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso
diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio
(DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Rilevanti sono fatti o mezzi di prova
suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza, in
modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio
apprezzabilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con
richiami pag. 67). Che un'assoluzione – totale o parziale – non sembri poter
influire sulla commisurazione della pena poco importa (DTF 117 IV 40 consid. 2a
con richiami pag. 42).
-
La dichiarazione rilasciata il 4 novembre 2003 da __________ non
appare suscettibile di rimettere in discussione gli accertamenti che hanno
indotto il giudice della Pretura penale a ritenere l'istante colpevole
dell'accusa prospettatale. A prescindere dal fatto che il 17 marzo 2004 la
stessa __________ ha ritirato tale dichiarazione, in effetti, il primo giudice
poteva ancorare la sua decisione anche ad altri elementi di peso. Oltre alla
chiamata in correità di costei, apparsagli in ogni modo credibile, egli aveva
a disposizione la confessione dell'istante. La quale aveva riconosciuto di fronte
agli inquirenti di avere sottratto merce dal supermercato in tre occasioni,
unitamente alla collega (CCRP, sentenza del 23 gennaio 2004, consid. 3, pag.
3). In particolare essa aveva dichiarato che, quando entrava in servizio per
il secondo turno dando il cambio a __________, essa toglieva dagli scaffali gli
articoli che le interessavano, li portava alla cassa, li controllava, toglieva
i dispositivi di allarme e poi li lasciava sul bancone in attesa che la
collega, smesso l'abito da lavoro, li riponesse in un sacchetto e li portasse
con sé (loc. cit.). Essa aveva pure precisato che la merce sottratta veniva
messa in una borsa di plastica con la spesa regolarmente pagata alla cassa e
che l'indomani lei e la collega si spartivano la refurtiva (loc. cit.).
Certo, la
prevenuta aveva poi ritrattato tali ammissioni, facendole dipendere dalle
pressioni cui sarebbe stata sottoposta dagli inquirenti, ma ciò non aveva
convinto il primo giudice, anche perché da una videoregistrazione visionata al
dibattimento risultava come taluni sacchetti contenenti articoli rubati fossero
effettivamente stati prelevati da __________ al cospetto dell'accusata. Anzi,
in un'occasione l'istante medesima aveva aperto un sacchetto, passandolo alla
collega. La quale aveva infine ritirato l'opposizione al decreto di accusa
emanato a suo carico per gli stessi fatti (loc. cit., consid. 3, pag. 4). E la
confessione dell'accusata riusciva veritiera, a mente del primo giudice, anche
per il fatto che la prevenuta medesima aveva condotto gli agenti di polizia a
casa sua, consegnando loro abiti di cui si era impossessata (loc. cit.). Ne
segue che, pur facendo astrazione dalla chiamata in correità proferita a suo
tempo da __________ (ritrattata il
4
novembre 2003 e poi riconfermata il 17 marzo 2004), la particolareggiata confessione
dell'istante, unitamente al recupero a casa di lei di beni indebitamente
sottratti e al contenuto della videoregistrazione sarebbero bastati per
sorreggere senza arbitrio la sentenza del primo giudice. Il nuovo documento
evocato nella fattispecie, in altri termini, non appare atto a scuotere il
convincimento non arbitrario raggiunto da quel magistrato il 13 novembre 2003.
- Gli oneri del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv.
1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1
CPP, cui rinvia l'art. 301 cpv. 2,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di revisione è respinta.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione
a:
– __________;
– Procuratore
pubblico __________;
– __________;
– avv.
__________;
– Ministero
pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
di coordinamente cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per
proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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