AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.4
Data decisione, Autorità:
24.01.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.4
Lugano
24 gennaio
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 14 gennaio 2003 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 4 dicembre 2002 dalla presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. La sera del 7 novembre 2000, dopo le ore 20, alcuni detenuti del
Penitenziario cantonale si intrattenevano nella cucina della sezione B:
__________ (cittadino albanese), che giocava a “table” con __________ (giovane
cittadino rumeno), e __________ (cittadino albanese), che stava osservando
__________ e __________ (entrambi cittadini kossovari di etnia albanese) mentre
giocavano a carte. Era presente anche __________ (cittadino albanese), che
lavava i piatti in un acquaio posto sulla destra rispetto alla porta
d'ingresso. A un certo punto __________ ha visto entrare __________ (cittadino
kossovaro di etnia albanese), che si dirigeva verso un frigorifero posto in fondo
al locale. Ha quindi notato __________ alterarsi, alzarsi, dirigersi a sua
volta verso il frigo ed estrarre con la mano destra un coltello che teneva
celato in una tasca interna sinistra della giacca. Si trattava, secondo
__________, di un coltello da cucina con lama seghettata, lunga cm 10 circa.
__________ si è intimorito e, temendo per la propria incolumità, si è alzato
subito per riparare nell'adiacente corridoio. Prima di uscire dalla cucina, però,
si è girato e ha visto i due che si azzuffavano vicino al frigorifero. Non ha
più notato invece il coltello nelle mani di __________.
B. Verso le ore 20.30 l'agente di custodia __________, accortosi di
quanto stava accadendo, ha chiesto l'intervento dei colleghi al primo piano
della sezione. Gli agenti hanno trovato __________ che sanguinava alla mano
destra e __________ ferito alla testa e al petto. Hanno quindi ordinato a tutti
i detenuti di rientrare nelle celle, hanno avvertito il loro superiore e hanno
chiamato un infermiere. Alle 23.05, risultando irreperibile il medico di
servizio, il personale di custodia si è rivolto alla polizia cantonale perché
conducesse __________ all'ospedale, ciò che è avvenuto alle 23.22. Circa
quaranta minuti più tardi anche __________ è stato accompagnato all'ospedale,
dove gli è stata riscontrata una lesione superficiale da taglio lunga di 2 cm
alla base del primo metacarpo, senza interessamento neurontentineo. Gli
sono stati praticati quindi due semplici punti di sutura. __________ ha riportato
invece un graffio al collo sinistro e una ferita da punta al petto sinistro
laterale, profonda 4 cm, che fortunatamente non ha leso il polmone.
C. Interrogato dalla polizia, __________ ha raccontato di essere stato
colpito alle spalle mentre era chino davanti al frigorifero per prendere un
limone. Voltatosi dopo l'aggressione, si è accorto di perdere sangue dal lato
sinistro della nuca e si è trovato davanti __________ con un coltello in mano,
che lo ha nuovamente colpito al collo, al lato sinistro, e poi anche alla parte
sinistra del costato, poco sotto la clavicola. Egli ha dichiarato di avere
reagito, sferrando un pugno al volto dell'aggressore. Quanto a __________, egli
ha detto di non avergli mai parlato e pertanto di non avere nemmeno avuto
problemi con lui. Sentito dal Procuratore pubblico e in presenza di __________,
__________ ha confermato le proprie affermazioni. __________, da parte sua, ha
negato di avere accoltellato __________, limitandosi ad ammettere l'avvenuta
colluttazione e prospettando finanche l'ipotesi che __________ si fosse ferito
da sé. Invitato a giustificare la ferita alla propria mano, egli ha dichiarato
di non potersela spiegare e di essersela procurata – forse – morsicandosi.
Confrontato a __________, egli ha di nuovo negato ogni responsabilità, ripetendo
che probabilmente __________ si era tagliato da solo. Il coltello che ha ferito
__________ non è stato ritrovato, benché gli agenti di custodia abbiano
perquisito il locale della cucina e le celle.
D. Con sentenza del 4 dicembre 2002 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha ritenuto __________ autore colpevole di
lesioni semplici qualificate per avere accoltellato __________, provocandogli
quel 7 novembre 2000 una ferita al petto e un graffio al collo. In applicazione
della pena, essa lo ha condannato a 12 mesi di detenzione da espiare, data la
recidiva. Contro tale sentenza __________ ha introdotto il 6 dicembre 2002 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione scritta, presentata il 14 gennaio 2002, egli chiede di essere
prosciolto dall'accusa e che il giudizio impugnato sia riformato di
conseguenza. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto
contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a
pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I
166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione
di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag.
371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129
consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag.
211).
- In concreto la presidente della Corte ha creduto a __________, accertando
che l'imputato lo aveva aggredito da tergo mentre stava togliendo qualcosa dal
frigo. E lo aveva poi colpito con il coltello che, stante la chiara deposizione
di __________, teneva celato nella giacca e che altri due detenuti (__________e
__________) gli avevano visto in mano (almeno per quanto riguarda la lama)
quando erano intervenuti a separarli (sentenza, pag. 10). Che le cose siano
andate così risulta anche dal fatto – ha soggiunto la prima giudice – che
__________ e __________ hanno singolarmente e univocamente affermato nei loro
verbali di essersi accorti della colluttazione dopo avere udito __________
esclamare in albanese una frase del tipo “Io non ti ho fatto niente”,
rispettivamente “Che cosa ti ha fatto?”, frasi che la prima giudice ha ritenuto
compatibili con la di lui sorpresa per l'improvvisa aggressione (sentenza, loc.
cit.). Inoltre la versione dei fatti riferita da __________, ossia di essere
stato colpito prima alla testa, poi al lato sinistro del collo e infine alla
parte sinistra del costato, trova riscontro nel certificato medico rilasciato
alla polizia il 7 novembre 2002. Quel documento fa stato in effetti di un
ematoma parietale occipitale sinistro, di un graffio al collo sinistro, oltre
che di un ferita “da punta” al petto, alla parte laterale sinistra (sentenza,
loc. cit.).
Ciò
posto, la presidente della Corte ha ritenuto che l'ipotesi adombrata dall'accusato,
stando al quale __________ si sarebbe infilzato da sé un coltello nel costato
per 4 cm è assurda, mentre quanto ha riferito __________ è compatibile con la
ferita superficiale riportata dall'imputato alla mano, avvenuta durante la
colluttazione o anche dopo, l'imputato non avendo mai dato una spiegazione
univoca o in qualche modo affidabile al riguardo (sentenza, pag. 9 e 10). Per
di più, la versione di __________ si concilia con le deposizioni di altri due
detenuti (__________e __________), i quali pur non avendo notato il coltello in
mano all'imputato quando sono intervenuti per separare i contendenti, si erano
nondimeno accorti della colluttazione per avere sentito “un rumore” alle loro
spalle, come di gente muoversi __________. Simili dichiarazioni – ha epilogato
la presidente della Corte – trovano riscontro in quelle della vittima, che ha
riferito di un'aggressione inopinata da tergo, mentre non suffragano la tesi
del ricorrente, volta a far credere che la colluttazione fosse avvenuta sulla
soglia della cucina, dopo che __________ gli avrebbe rivolto parole sgradite
(sentenza, pag. 11). Infine la presidente della Corte ha ricordato che
l'imputato aveva negato ogni responsabilità anche in un precedente processo a
suo carico, tenutosi a Losanna, al termine del quale si era visto infliggere 10
anni di reclusione e 15 anni di espulsione dalla Svizzera per mancato
assassinio e lesioni intenzionali gravi in esito a due accoltellamenti con
gravi conseguenze, avvenuti proprio a Losanna l'8 e il 30 ottobre 1998
(sentenza, pag. 11).
- Il ricorrente persiste nel proclamare la propria innocenza, rimproverando
alla prima Corte – in estrema sintesi – di averlo condannato in mancanza di
prove certe, interpretando con unilateralità semplici apparenze e senza
conferire il giusto peso ai fatti comprovati e egli indizi a lui favorevoli. A
suo parere nel valutare la credibilità delle parti la Corte sarebbe caduta
ripetutamente in arbitrio e in reiterate violazioni della presunzione di
innocenza. Per finire essa avrebbe creduto a __________ non perché tale
convincimento fosse sorretto da indizi concludenti, ma perché egli sarebbe
risultato inattendibile per principio a causa delle sue numerose contestazioni
e precisazioni sullo svolgimento dei fatti e, soprattutto, a causa del suo
precedente penale per un caso analogo, conclusosi con la sua condanna benché
egli si proclamasse innocente anche allora. Se non che, in 25 pagine di motivazione
il ricorrente non dimostra lontanamente perché la conclusione cui è giunta la
presidente della Corte valutando la prove acquisite sarebbe, quanto meno nel
risultato, arbitraria. Egli incentra le sue critiche su singoli particolari,
facendo insistentemente valere che nessuna arma bianca è stata rinvenuta dagli
agenti di custodia a dispetto delle perquisizioni e che nessuno dei detenuti
(nemmeno __________, __________ e __________) lo ha visto accoltellare
__________. A suo avviso inoltre __________ non è credibile, avendo situato
l'accaduto attorno alle ore 22.30 anziché alle 20.30, avendo dichiarato falsamente
di avere riportato una ferita da taglio al lato sinistro del collo e non avendo
subìto alcuna lesione alla mano (come lui), benché asserisse di avere preso il
coltello per la lama.
In
realtà le argomentazioni testé riassunte non minano in alcun modo la
conclusione cui è giunta la prima Corte. A prescindere dalla circostanza che il
ricorso si esaurisce largamente in censure appellatorie, come tali
inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio
(giacché questa Corte non è munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento
dei fatti: sopra, consid. 1), l'imputato perde di vista l'essenziale. Esclusa
la congettura che __________ si sia procurato deliberatamente una ferita da
taglio profonda 4 cm al torace – ciò che la prima Corte poteva dare per certo
senza cadere in arbitrio (sentenza, pag. 9), mal comprendendosi finanche perché
__________ avrebbe dovuto lesionarsi – e scartata l'ipotesi che __________ si
sia munito di coltello e abbia aggredito il ricorrente – ciò che nemmeno
quest'ultimo ha mai preteso – rimane da spiegare l'origine della ferita riscontrata
dai sanitari. Ora, senza trascendere in arbitrio la prima Corte poteva individuarne
la causa nella colluttazione (non contestata) tra i due e nell'uso di un
coltello o di un oggetto tagliente durante la zuffa. E se appena si pensa che
ben tre detenuti avevano notato, in un modo o nell'altro, che l'imputato era in
possesso di un coltello, ancorché poco prima della baruffa, il quadro
dell'accaduto risulta di una verosimiglianza che sfiora l'assoluta certezza.
Invocare arbitrio in una situazione del genere configura una doglianza già a
prima vista infruttuosa e il ricorso si rivela d'acchito senza alcuna seria
possibilità di successo.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15
cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il presente giudizio rende inoltre caduca la richiesta
di svolgimento del pubblico dibattimento (art. 291 cpv. 1 e 292 cpv. 1 CPP)
contenuta nel memoriale.
Per
questi motivi,
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o avv. __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Comando della polizia
cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Corte delle assise
correzionali di Lugano;
– Ministero pubblico,
SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ministero pubblico
della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna;
– avv. __________
(rappr. PC).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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