AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.34
Data decisione, Autorità:
08.10.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.34
Lugano
8 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8
luglio 2003 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 10 giugno 2003 dal giudice
della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudice sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel
tardo pomeriggio del 6 aprile 2003 __________, cittadino iraniano richiedente
l'asilo ospitato nel centro CRS di __________, si trovava in compagnia degli
amici __________ e __________, anch'essi richiedenti l'asilo, all'interno del
bar __________ del paese. Nell'esercizio pubblico si trovavano pure __________,
__________, __________, __________, __________ e il gerente __________. I tre
asilanti erano intenti a guardare la televisione in una saletta, bevendo alcune
birre e una bottiglia di vino rosso da un litro. Nel locale principale del bar
stava avendo luogo una riunione tra i municipali di __________. A un certo
momento __________ e i suoi amici sono stati invitati ad abbassare il volume
della televisione. Ne è nata una discussione tra __________ e __________,
durante la quale il secondo ha colpito il primo con un pugno, donde una
colluttazione fra i due che ha coinvolto anche altri avventori. Usciti dal
locale, __________ e __________ hanno danneggiato le automobili di __________
(rottura dei tergicristalli, dell'antenna e del tubo di scarico) e di
__________ (rottura dei tergicristalli e degli specchietti retrovisori).
B. Con decreto di accusa del 9 aprile 2003 il Procuratore pubblico ha
dichiarato __________ autore colpevole, in parte in correità con __________, di
danneggiamento, minacce e vie di fatto per quanto accaduto la sera del 6 aprile
precedente. Di conseguenza egli ha proposto la condanna dell'accusato a 30
giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 3 anni, pene sospese
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. __________ è stato
condannato altresì, in solidarietà con __________, a versare a __________,
costituitosi parte civile, la somma di fr. 539.60 in risarcimento del danno.
__________ è stato rinviato invece a far valere le sue pretese davanti al foro
competente. Al decreto di accusa __________ ha sollevato opposizione.
C. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 10 giugno 2003 il
giudice della Pretura penale ha ritenuto __________ autore colpevole di
danneggiamento e vie di fatto, ma lo ha prosciolto dall'imputazione di minacce,
condannandolo a 15 giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 3
anni. Computato il carcere preventivo sofferto, egli ha sospeso
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni sia la pena privativa della
libertà sia la pena accessoria dell'espulsione, rinviando le parti civili
__________ e __________ a far valere le rispettive pretese dinanzi al foro
competente.
D. Con scritto dell'11 giugno 2003 __________ ha chiesto al giudice
della Pretura penale la motivazione della sentenza, data la sua intenzione di
presentare ricorso. Nei motivi del gravame, presentati l'8 luglio 2003 alla
Corte di cassazione e di revisione penale, egli postula il proscioglimento
dall'accusa di vie di fatto, la riduzione della pena principale e
l'annullamento della pena accessoria o quanto, in subordine, la riduzione di
entrambe le pene. Nelle sue osservazioni del 24 luglio 2003 il Procuratore
pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
In diritto: 1. Conclusa la discussione sull'opposizione a un decreto d'accusa, il
giudice emana la sentenza, che è immediatamente comunicata verbalmente nei
dispositivi con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte
civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le
parti del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e del
diritto di chiedere, sempre entro cinque giorni, la motivazione scritta della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il ricorrente deve poi inoltrare la motivazione
del ricorso entro venti giorni dalla notificazione della sentenza scritta (art.
289 cpv. 2 CPP, cui rinvia dell'art. 278). Nella fattispecie l'imputato ha
chiesto l'11 giugno 2003 al giudice della Pretura penale la motivazione scritta
della sentenza, giustificando la richiesta con l'intenzione di presentare
ricorso. Pur non avendo espressamente dichiarato di impugnare la sentenza, egli
ha manifestato in modo sufficientemente chiaro tale proposito. Esperito l'8
luglio 2003, sotto questo profilo il ricorso per cassazione è dunque ammissibile.
-
Il ricorrente insorge contro la condanna per vie di fatto, rimproverando
al primo giudice di avere arbitrariamente accertato che egli ha colpito con
pugni terze persone che si trovavano nell'esercizio pubblico. Il titolo di
cassazione invocato dal ricorrente è perciò quello dell'art. 288 lett. c CPP
(arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove). Al
riguardo giovi rammentare tuttavia che “arbitrario” non significa manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP
non basta pertanto criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria
versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorrere
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza,
inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel
risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con
rinvii).
-
Il giudice della Pretura penale ha rilevato che l'imputato ammetteva
di essere stato coinvolto nella lite, seppure in veste di paciere con
l'intenzione di separare i contendenti, senza avere percosso nessuno. Se non
che, __________ e __________ avevano dichiarato che pure l'imputato aveva
colpito con pugni alcuni clienti del bar e che altre persone avevano confermato
ciò, quantunque in maniera meno chiara. Nel suo verbale dell'8 aprile 2003
__________ aveva ribadito, in particolare, che l'accusato aveva sferrato
anch'egli pugni a destra e a manca. Nelle circostanze descritte il primo
giudice ha accertato che l'imputato non aveva funto da paciere, ma aveva partecipato
alla colluttazione tra asilanti e avventori, tirando pugni a taluni di questi
ultimi, come attestavano le testimonianze agli atti. Donde la condanna per vie
di fatto a norma dell'art. 126 n. 1 CP.
-
Sostiene il ricorrente che, stando ai verbali istruttori, egli non risulta
avere sferrato alcun pugno, diversamente da __________. L'obiezione non manca
di fondamento, ove si consideri che __________ è stato raggiunto da un pugno
inferto non dall'imputato (contrariamente a quanto figura nel decreto
d'accusa), bensì da __________, cui il Procuratore pubblico ha notificato un
decreto d'accusa per lesioni semplici (oltre che per altri reati). Che
l'aggressore fosse __________ risulta anche dalle dichiarazioni della parte
lesa, la quale ha lamentato una ferita all'occhio sinistro (verbale del 6
aprile 2003). È vero che in un verbale dell'8 aprile 2003 lo stesso __________
ha soggiunto che, subito dopo, si è scatenata una colluttazione durante la quale
egli ha preso altri colpi; non ha preteso però che tali percosse gli siano state
inferte – almeno in parte – dal ricorrente, ma si è limitato a una formula
dubitativa (“forse anche”: verbale pag. 2), confermando inoltre di sporgere
querela per lesioni semplici e minacce, escluse le vie di fatto. Quest'ultima
imputazione non può pertanto entrare in linea di conto. Ciò nondimeno, il
decreto di accusa faceva carico al ricorrente di avere compiuto vie di fatto nell'esercizio
pubblico, in correità con __________, sferrando pugni e colpi a vari avventori
e non soltanto a __________, ossia alla persona ritenuta dal Procuratore
pubblico come la principale vittima dell'aggressione.
-
Secondo il ricorrente le deposizioni richiamate nella sentenza
impugnata non consentono nemmeno di desumere che egli abbia sferrato pugni ad
altri avventori. __________ – egli spiega – si è limitato a dichiarare che
__________ ha colpito con un pugno alla testa __________, il quale all'atto di
rialzarsi si è trovato di fronte anche gli altri due asilanti, onde una
colluttazione fra i tre stranieri e altri sei o sette avventori che si
trovavano al tavolo, e che quando tutto sembrava tranquillo __________ ha di
nuovo colpito __________ con pugni in faccia. __________ ha dal canto suo
riferito che l'accusato (la persona con la mano bendata) era intervenuto nella
lite in un secondo tempo, sferrando pugni “a destra e a manca”, ma senza
precisare chi sarebbe stato colpito. Costui ha poi soggiunto che l'accusato
avrebbe cercato di colpirlo con uno sgabello, fortunatamente levatogli di mano
dai suoi amici. Ciò sarebbe tuttavia poco credibile, avendo avuto egli la mano
fasciata. Quanto alle altre deposizioni, a parere del ricorrente esse risultano
ininfluenti già per il fatto che lo stesso primo giudice le ha definite meno
chiare rispetto alle dichiarazioni di __________ ed __________.
-
La sentenza impugnata denota invero approssimazioni di non poco
conto. Fondandosi sulle testimonianze di __________ e – in particolare – di
__________, il giudice della Pretura penale ha ritenuto che pure l'accusato
abbia colpito con pugni alcuni clienti del bar (sentenza, pag. 4). Nel verbale
del 7 aprile 2003 __________ non ha dichiarato però quanto afferma il primo giudice,
ma si è limitato a riferire che, quando __________ si è rialzato dopo essere
stato colpito da __________, erano sopraggiunti gli altri due asilanti, ciò che
ha dato origine a un tafferuglio fra i tre stranieri e altri sei sette
avventori che si trovano seduti a un tavolo. Quali azioni abbia compiuto il
ricorrente, il teste non ha però saputo spiegare. Dal canto suo, __________ ha
sì riferito nel verbale dell'8 aprile 2003 che l'accusato, intervenuto in un
secondo tempo nella lite, aveva sferrato pugni a dritta e a manca. Nulla è dato
di sapere però su chi sia stato colpito.
Ora, per
procedere a carico del ricorrente per vie di fatto occorre una querela (art.
126 n 1 CP). __________ (verbale e formulario di denuncia/querela del 7 aprile
2003) e __________ (verbale e formulario di denuncia/querela del 7 aprile 2003)
hanno sporto querela per danneggiamento. __________ non ha sporto querela alcuna
(verbali del 7 e dell'8 aprile 2003), limitandosi a chiedere che ai tre
asilanti fosse vietato l'ingresso nel suo esercizio pubblico (verbale dell'8
aprile 2003). __________ non solo non ha querelato il ricorrente, ma ha chiesto
persino che gli fosse garantito l'anonimato (verbale del 7 aprile 2003).
__________ ha sporto querela per lesioni semplici e minacce (verbali del 6 e
dell'8 aprile 2003), accuse che però cadono nei confronti del ricorrente, dato
che a colpirlo è stato __________, mentre l'accusa di minacce non trova
conferma nella sentenza impugnata (sentenza, pag. 4). __________ ha ipotizzato
altresì che il ricorrente abbia distribuito colpi in seguito, ma si tratta di
una semplice congettura (consid. 4 con riferimento al verbale dell'8 aprile
2003, pag. 2).
Rimane
__________, il quale ha effettivamente denunciato il ricorrente per tutti i reati
in rassegna (verbale del 6 e dell'8 aprile 3003), ma con riferimento a fatti
che esulano dal decreto di accusa. Nel verbale del 6 aprile 2003 egli aveva
invero incolpato il ricorrente di avere tentato di colpirlo con uno sgabello,
toltogli fortunatamente dagli amici, e nel successivo verbale dell'8 aprile ha
riferito che l'accusato si era diretto verso alcuni avventori con intenzioni
manesche, al punto da avere egli medesimo schivato un pugno. Il decreto di
accusa però evoca altre azioni, segnatamente pugni e colpi sferrati a vari
avventori, tra cui __________. Condannando il ricorrente per vie di fatto sulla
base delle testimonianze di __________, __________ e di altre dichiarazioni
ritenute meno chiare, il giudice della Pretura penale è caduto pertanto in
arbitrio, giacché non disponeva di riscontri sufficienti per collegare le
azioni descritte nel decreto di accusa (eccezion fatta per quanto si riferisce
a __________, da attribuire – come detto – a __________) a una delle querele
per vie di fatto che entrano in considerazione. Dall'imputazione litigiosa il
ricorrente deve dunque essere prosciolto, ciò che rende superfluo esaminare se
l'accusa sia stata prospettata con sufficiente precisione, al ricorrente
essendo stato rimproverato di avere inferto pugni e colpi ad avventori
imprecisati.
-
Rimane
da commisurare la pena nei confronti del ricorrente per il reato di danneggiamento.
Al proposito la sentenza impugnata non è di alcun ausilio concreto, dal momento
che nel condannare l'imputato a 15 giorni di detenzione e all'espulsione dalla
Svizzera per tre anni (pene sospese condizionalmente) il primo giudice si è limitato
genericamente a ritenere giustificato un adeguamento della pena proposta dal
Procuratore pubblico da 30 a 15 giorni di detenzione, lasciando invariata
l'espulsione siccome adeguata alla fattispecie. Nella sentenza impugnata non è
spesa una parola sulla personalità dell'autore, sulla sua vita anteriore, sui
motivi a delinquere, sulle circostanze aggravanti o attenuanti (art. 63 CP), né
sull'eventuale pericolo che l'autore rappresenta per l'ordine pubblico in
seguito alla condanna per danneggiamento e per vie di fatto, avuto riguardo
anche allo statuto di richiedente l'asilo (art. 55 cpv. 1 CP), su cui la
sentenza è del tutto silente. In condizioni del genere la Corte di cassazione e
di revisione penale non è in grado di procedere essa medesima alla
commisurazione delle pena principale. Tanto meno essa dispone di riscontri che
le consentano di determinarsi con cognizione di causa sulla richiesta di
espulsione avanzata dal Procuratore pubblico, ancorché in relazione a tre
reati. In applicazione dell'art. 296 cpv. 2 CPP la causa deve quindi essere
rinviata a un nuovo giudice della Pretura penale per la ricommisurazione della
pena e per nuovo giudizio sull'espulsione. Quanto ai criteri fissati dal
diritto federale in materia di commisurazione della pena, si richiama la
sentenza emanata il 20 maggio 2003 da questa Corte in re Procuratore Pubblico
c. M. (inc. __________, consid. 2).
-
Se ne conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, l'accusato
va prosciolto dall'imputazione di vie di fatto, con rinvio degli atti a un
nuovo giudice della Pretura penale perché ricommisuri la pena principale alla
condanna per danneggiamento, statuisca nuovamente sull'espulsione e decida
sulla tassa di giustizia e le spese, quantificate in complessivi fr. 650.–
(sentenza, pag. 7). Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza
pressoché totale dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente
la somma di fr. 1'000.– per ripetibili.
Pr questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il ricorrente è
prosciolto dall'imputazione di vie di fatto e gli atti sono rinviati a un altro
giudice della Pretura penale per nuovo giudizio sulla ricommisurazione della
pena principale, sull'espulsione, sulla tassa di giustizia e sulle spese.
- Gli oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr.
1'000.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Servizio
di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
federale dei rifugiati, 3003 Berna;
– Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano;
– __________
(parte civile);
– __________
(parte civile).
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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