AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.26
Data decisione, Autorità:
07.07.2004, CCRP
Incarto n.
17.2003.26
Lugano
7 luglio 2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 21
giugno 2003 presentato da
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 23 maggio 2003 dal giudice
della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. La sera del 20 agosto 2002 __________ ha cenato con il marito alla
pizzeria __________ di __________, accompagnando il pasto con un paio di
bicchieri di vino rosato. Durante la cena tra i coniugi è sorto un diverbio per
una sospetta relazione extraconiugale del marito, diverbio che ha ripreso
vigore alle ore 23, quando il marito ha ricevuto una telefonata che la moglie
ha ritenuto essere la prova del tradimento. La lite è poi continuata fino al
primo mattino ed è trascesa in un violento alterco. Durante il litigio il
marito ha lasciato più volte l'abitazione coniugale, in preda all'ira,
rientrando dopo breve tempo. Durante una di queste assenze, verso le ore 3.45
del mattino, agitata e sconvolta, __________ si è messa al volante di una vettura
Mercedes-Benz __________, a piedi nudi, per inseguire il coniuge.
B. Percorsa
via __________, __________ ha infilato il viale __________, dove ha urtato vari
paletti sulla sua destra e ha abbattuto un palo di cemento. In seguito essa ha
proseguito lungo via __________ fino a svoltare in via __________. A causa di
lavori in corso, però, essa ha dovuto fare retromarcia, manovra durante la
quale ha danneggiato tre automobili parcheggiate. Dopo avere imboccato il
vicolo __________, a fondo cieco, essa è tornata indietro per ridiscendere
nuovamente la via __________, svoltare a sinistra fino a raggiungere la via
__________ e risalire, svoltando ancora a sinistra su via __________, in
direzione di via __________. In via __________ essa ha superato il limite
sinistro della carreggiata, scontrandosi con un muretto. La corsa è terminata
poco oltre, contro la siepe di un'abitazione. Distrutta la vettura, __________
ha percorso a piedi i 200 m che la separavano da casa e si è nascosta in giardino,
aspettando che il marito partisse, verso le ore 5, per un viaggio d'affari all'estero.
C. Una
volta allontanatosi il coniuge, __________ è rientrata in casa e ha bevuto – a
suo dire – tre bicchierini da 4 cl di cognac. L'amica , che l'ha
visitata quel mattino tra le ore 10 e le 11.15, l'ha vista bere almeno altri
quattro bicchierini da 4.5 cl, colmi. Infine, alle ore 14.15 del 21 agosto
2002 si è presentata negli uffici della polizia cantonale. Dall'esame
del sangue cui essa è stata sottoposta è risultato un valore di alcolemia,
tenuto conto dell'alcol assorbito “tra il momento critico e il prelievo”,
compreso tra 0.47 g/kg e 1.72 g/kg.
D. Con
decreto di accusa del 2 dicembre 2002 il Procuratore pubblico ha dichiarato
__________ autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà, ripetuta
infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di
infortunio. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 75
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 4 anni e a una multa di fr.
2000.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 23 maggio 2003 il giudice
della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la pena detentiva,
riducendo nondimeno la multa a fr. 1000.–.
E. Contro
il predetto giudizio __________ ha inoltrato il 26 maggio 2003 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta, del 21 giugno 2003, essa chiede di essere prosciolta dall'accusa di
circolazione in stato di ebrietà, riducendo la condanna a una multa di fr.
1000.– per infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri
in caso di infortunio. Il Procuratore pubblico non ha formulato osservazioni al
ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e
b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili
unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP
non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria
versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
- Il
giudice del merito ha premesso che in concreto l'analisi del sangue non poteva
sorreggere una condanna per circolazione in stato di ebrietà, sia perché il
prelievo è avvenuto troppe ore dopo i fatti, sia perché le dichiarazioni
dell'accusata sulla quantità di cognac ingerito erano inaffidabili, __________
avendo dichiarato che nel solo intervallo tra le ore 10 e le 11.15 costei aveva
bevuto molto di più di quanto il perito aveva avuto modo di computare nella determinazione
del tasso alcolemico al momento critico (consid. 3). Il primo giudice ha
fondato quindi il suo convincimento su indizi. Egli ha ritenuto anzitutto che
sentimenti di rabbia e gelosia non potessero giustificare una sequela di urti
come quelli in cui era incorsa l'accusata nel lasso di un solo chilometro
(consid. 5). Inoltre egli ha considerato che la credibilità dell'interessata,
la quale al dibattimento insisteva sul fatto di non avere bevuto alcol prima di
mettersi al volante, risultava vacillante (consid. 6). Dapprima, in effetti,
essa aveva dichiarato di essersi addormentata alle ore 7 circa e essersi
svegliata solo nel pomeriggio, ma al dibattimento aveva preteso di essersi
intrattenuta più di un'ora con l'amica. asserendo che quest'ultima l'aveva
consigliata di recarsi in polizia, ma senza successo, poiché essa s'era
assopita sul divano, salvo pretendere in seguito di
avere riaccompagnato l'amica alla soglia e di avere poi bevuto ancora qualche
bicchiere di cognac.
Oltre a
ciò – ha continuato il giudice del merito – l'accusata aveva sostenuto di avere
chiamato l'amica poiché era agitata, mentre secondo l'amica il marito di lei
l'aveva sollecitata a visitare la moglie per sincerarsi in che condizioni si
trovasse, circostanza confermata dal marito. Per di più, l'accusata aveva
ripetutamente asserito che al momento dei fatti era “andata letteralmente in
tilt”, ricordandosi però di essersi sfilacciata la gonna nel tentativo di
uscire dall'auto. E ancora, per il primo giudice, non si spiegava come mai
__________, sua migliore amica, raccontasse di averla trovata alle ore 10
seduta sul divano, in camicia da notte, senza trucco, a piedi nudi, con una
sigaretta e un bicchiere di cognac in mano, mentre l'accusata asseverava di
trovarsi in stato di agitazione e panico. Certo, il giudice del merito non ha
trascurato che, stando al marito, durante tutto il litigio l'accusata non aveva
assunto bevanda alcolica alcuna, ma il vincolo coniugava induceva a stemperare
l'attendibilità di tale affermazione, tanto più che il marito non aveva
assistito a tutto lo svolgersi degli avvenimenti, essendosi egli ripetutamente
allontanato allontanato da casa. Né, del resto, __________ poteva sapere se
l'amica avesse bevuto prima di mettersi al volante (consid. 8).
A sfavore
dell'accusata militava anche – per il giudice del merito – l'abbandono del
luogo dell'incidente e la lunga attesa prima di costituirsi in polizia, senza
dimenticare che nel 1995 l'accusata era già incorsa in un infortunio analogo,
in esito al quale si era vista condannare a 20 giorni con 3 anni di sospensione
condizionale per infrazione alle norme della circolazione, circolazione in
stato di ebrietà e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
(consid. 9). Per concludere, il primo giudice ha rilevato che più volte gli
agenti di polizia avevano cercato di raggiungere l'accusata il mattino di quel
21 agosto 2002. Risultava quindi per lo meno strano che, avesse lei medesima
chiamato l'amica verso le ore 9 rimanendo sveglia fino alle 11.15, per oltre
due ore essa non abbia udito le chiamate della polizia (consid. 10).
- La
ricorrente fa valere che, come risulta dagli atti, la causa dell'accaduto si
deve esclusivamente alla lunga lite scoppiata quella sera con il marito e che
il diverbio, unito al sospetto che il coniuge uscisse di casa per raggiungere
la sospetta amante, aveva fatto sì che a notte fonda, scalza, lei si mettesse
al volante per cercare di raggiungerlo. Quanto alla propria credibilità, la
ricorrente ribadisce che dopo avere distrutto l'auto ed essersi nascosta nel
giardino, era rientrata in casa e aveva bevuto due o tre bicchieri di cognac.
Visto lo stato in cui si trovava, pertanto, il ricordo di quanto era successo
non poteva essere del tutto limpido. Ciò spiega come mai lei non ricordasse la
visita dell'amica nel corso della mattinata e nemmeno rammentasse chi l'avesse
chiamata al telefono. Né vi sarebbe contraddizione fra la dichiarata amnesia e
il ricordo della gonna sfilacciata nello scendere dalla vettura. E che l'amica
non l'avesse trovata in uno stato psicofisico alterato si spiega con il tempo
trascorso (oltre sette ore) dai vari incidenti e, soprattutto, con l'alcol
ingerito nel frattempo, di effetto calmante e soporifero.
Per la
ricorrente, inoltre, è arbitrario sminuire la portata della deposizione del
marito, stando al quale essa non aveva bevuto nulla. Date le brevi assenze,
egli si sarebbe certamente accorto se essa avesse bevuto. Riguardo
all'abbandono del luogo dell'incidente, cui il primo giudice ha attribuito peso
determinante, la ricorrente sottolinea che la fuga
era dovuta – da un lato – alla paura del marito, motivo per cui si è poi
nascosta in giardino, e – dall'altro – allo spavento per l'accaduto. Del resto,
anche __________ aveva avuto modo di confermare la notte travagliata da lei
passata. Per quel che è infine delle infruttuose visite della polizia, la
ricorrente invoca la testimonianza di __________ __________, la quale ha
dichiarato che durante la sua visita non aveva sentito suonare il campanello.
Per concludere, la ricorrente censura siccome arbitraria l'opinione del giudice
del merito, per il quale la fuga poteva solo spiegarsi alla luce della revoca
della patente da lei subìta nel 1995, rilevando che – come ha confermato il
marito – se mai tale precedente costituiva un monito a non recidivare.
- Chi
conduce un veicolo in stato di ebrietà è punito con la detenzione o la multa
(art. 91 cpv. 1 LCStr). Per accertare tale stato occorre un'analisi del sangue.
Se, contrariamente a quanto prevede l'art. 138 cpv. 2 OAC, l'analisi non viene
eseguita, l'inidoneità alla guida per influsso alcolico può evincersi da altri
mezzi di prova, come – per esempio – il controllo mediante etilometro, sempre
che il risultato appaia univoco, oppure dalle dichiarazioni di testimoni (DTF
127 IV 172). In concreto, come ha rilevato il primo giudice, l'esito
dell'analisi di laboratorio era inutilizzabile, sicché occorreva accertare in
altro modo le condizioni in cui si trovava la ricorrente quando (alle ore 3.45
circa) era alla guida dell'automobile.
Ora, per
concludere che ella avesse circolato in stato di ebrietà bisognava poter
giungere al convincimento, attraverso una ragionevole serie di indizi univoci,
che – contrariamente a quanto l'accusata sosteneva e il marito confermava –
l'ingestione di alcol non si fosse limitata ai due bicchieri di vino rosato
durante la cena, ma fosse continuata anche in seguito, durante le brevi assenze
del marito da casa, a tarda notte. Non senza dimenticare che l'interessata
aveva assorbito una notevole quantità di cognac anche dopo l'accaduto, quando
alle ore 5 circa il marito era partito per l'estero, ciò di cui ha dato atto
__________, la quale tra le ore 10 e le 11.15 l'ha vista bere prima tre
bicchierini da 4 cl l'uno, poi altri quattro bicchierini da 4.5 cl ciascuno,
colmi (sentenza impugnata, lett. D). E senza scordare nemmeno che, dopo avere
riaccompagnato l'amica sulla soglia, l'accusata aveva bevuto ancora (sentenza impugnata,
consid. 6). Sta di fatto che, tra le 5 circa del mattino e le 11.15, costei ha
ingerito a dir poco 30 cl di cognac.
- Per
giungere all'accertamento che l'accusata si trovasse in stato di ebrietà – e
non solo in stato di furente agitazione causata dalla gelosia – già alle ore
3.45, quando è salita sulla Mercedes, il giudice della Pretura penale si è
fondato, in sintesi, sui seguenti elementi: l'incredibile sequela di urti in
cui è incorsa la vettura nel breve volgere di un chilometro (sentenza
impugnata, consid. 5), la “vacillante” credibilità dell'accusata (consid. 6 e
7), la fuga dopo lo scontro finale contro la siepe di un'abitazione (“la
miglior prova della sua colpevolezza”: sentenza impugnata, consid. 9) e la circostanza
che costei non si sia poi fatta trovare dalla polizia (consid. 10). La
questione è di sapere perciò se, correlati in modo logico e rigoroso, tali
indizi consentano senza arbitrio di ritenere dimostrata, secondo la comune
esperienza e il normale andamento delle cose, l'ebrietà dell'imputata alle ore
3.45 di quel 21 agosto 2002.
a) Quella
che il primo giudice ha definito “una scampagnata” con “cinque rilevanti
danneggiamenti per una media matematica di un danno ogni 200 m” costituisce
senza alcun dubbio un indizio evidente di inabilità alla guida. Che al momento
di prendere il volante la ricorrente fosse in uno stato d'animo gravemente
alterato è del resto fuori dubbio. Ciò non significa necessariamente, in ogni
modo, che tale palese inidoneità si riconducesse a ebbrezza etilica. Come
riconosce anche il primo giudice, di per sé la condotta scriteriata della
ricorrente poteva anche essere determinata da una furente e cieca gelosia o da
un rabbioso sconvolgimento interiore. L'indizio deve quindi essere valutato in
relazione agli altri.
b) La
“vacillante” credibilità dell'accusata trova riscontro in una serie di
incongruenze dichiarate su quanto è accaduto dopo lo scontro finale del veicolo
con la recinzione di un casa vicina, su chi ha indotto l'accusata a costituirsi
in polizia, su chi ha chiamato al telefono __________ perché si recasse da lei,
sull'amnesia pretesa dall'interessata, sulle condizioni di lei alle 10 del
mattino. A prescindere dal fatto però che simili contraddizioni possono
manifestamente essere dovute anche alla ragguardevole quantità di cognac
ingerita dalla ricorrente dopo il disastroso accaduto, la scarsa attendibilità
di un soggetto pacificamente sconvolto al momento dei fatti per un aspro
litigio durato ore non può interpretarsi come un indizio di ebrietà, salvo
cadere in una petizione di principio. Il problema era, appunto, di sapere se lo
stato psicofisico alterato della ricorrente fosse dovuto a ubriachezza o ad
altre cause. A tal fine il giudice del merito non poteva semplicemente dipartirsi
dalla prima ipotesi a scapito della seconda.
c) La
fuga dopo lo scontro finale contro la siepe di un'abitazione denota senz'altro
la volontà di rendersi irreperibile. Non privilegia tuttavia l'eventualità
dell'ebrietà per rapporto ad altre possibili motivi, a cominciare dalla paura
per le reazioni del marito dopo il danno totale provocato all'automobile (non
“intestata alla prevenuta”, come ha accertato il primo giudice nel consid. 1
della sentenza, bensì a una ditta di __________, come risulta a pag. 3 del
rapporto di polizia), tanto da nascondersi nel giardino di casa fino alla partenza
di lui, fino al timore per le conseguenze penali che sarebbero potute derivarle
dall'infortunio, dopo la condanna subìta nel 1995 per un incidente analogo
(sentenza impugnata, lett. C). Interpretare la fuga come un indizio di ebbrezza
significherebbe una volta ancora, nelle condizioni descritte, privilegiare una
tesi rispetto alle altre.
d) Che
l'accusata, infine, non si sia fatta trovare dalla polizia il mattino di quel
21 agosto 2002, infine, va relativizzato. Intanto non risulta che le forze dell'ordine
si siano manifestate durante la presenza di __________, cioè tra le ore 10 e le
11.15. Per il resto, non è dato di sapere nemmeno quando la polizia avrebbe
suonato il campanello di casa (dai verbali istruttori si desume unicamente che
una pattuglia avrebbe suonato “più volte” alla porta: act. 1, verbale del 23
agosto 2002, pag. 2 in fondo). Comunque sia, e come si è appena rilevato,
l'accusata aveva le sue buoni ragioni per non essere rintracciata, senza che
ciò si riconducesse prevalentemente a ubriachezza. Del resto, i timori per le
conseguenze penali dei danni causati erano tutt'altro che fuori luogo.
-
Ne segue che, pur correlati fra di loro, gli indizi predetti non
bastano per trarre senza arbitrio la conclusione logica e rigorosa, secondo la
comune esperienza e il normale andamento delle cose, che l'accusata fosse ebbra
alle ore 3.45 di quel 21 agosto 2002. Che essa si trovasse in uno stato d'animo
gravemente alterato, come detto, è fuori dubbio. Che ciò si riconducesse a ebbrezza
etilica anziché a furente e cieca gelosia o a un rabbioso sconvolgimento
interiore, invece, non può dirsi senza interpretare unilateralmente o
soggettivamente le risultanze istruttorie. Resta il fatto che, seppure
sconvolta dall'ira, dopo l'accaduto la ricorrente doveva attendersi un esame di
alcolemia. Il conducente che abbandona il luogo dell'incidente prima
dell'arrivo della polizia, in effetti, si sottrae alla prova del sangue se
viola l'obbligo di avvisare le forze dell'ordine (art. 91 cpv. 3 LCStr). E tale
obbligo sussiste allorché si verifichi un sinistro con danni materiali o corporali
e la prova del sangue o un esame sanitario completivo appaiano molto verosimili
alla luce della circostanze concrete (art. 51 LCStr; DTF 126 IV 53 consid. 2a
pag. 55, 124 IV 175 consid. 3a pag. 178, 120 IV 73 consid. 1b pag. 75; sentenze
del Tribunale federale 6S.346/2003 e 6P.126/2003 del 27 novembre 2003, consid.
5.3). Ora, per valutare se il conducente sarebbe stato sottoposto alla prova
del sangue o a un esame sanitario completivo occorre apprezzare l'insieme delle
circostanze suscettibili di indurre un agente di polizia coscienzioso a
sospettare un caso di ebrietà. Indizi in tal senso possono risultare dalle circostanze
del sinistro (DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55 con riferimenti). Più esse
appaiono insolite, più vi è motivo per sospettare uno stato di inidoneità alla
guida.
-
In
concreto è fuori dubbio che l'accusata fosse consapevole non solo degli
obblighi derivanti dall'art. 51 cpv. 3 LCStr, tant'è che non ha impugnato la
condanna per inosservanza dei doveri in caso di infortunio, ma anche del
rischio di incorrere in una prova etanografica. Condannata nel 1995 per
infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di ebrietà e
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, essa conosceva i pericoli
cui sarebbe andata incontro, a livello penale e amministrativo, ove avesse
recidivato. Del resto, lei stessa ammette che proprio quel precedente e le
conseguenze che ne erano derivate (revoca della licenza di condurre, riammissione
alla circolazione dopo nuovi esami e certificati medici completi) costituivano
un monito. Ciò posto, nei confronti dell'accusata si sarebbe dovuto procedere
non per circolazione in stato di ebrietà, ma per sottrazione alla prova del sangue.
Il primo giudice ha intravisto la questione (consid. 11), la quale però non è
stata oggetto del pubblico dibattimento (art. 250 cpv. 1 CPP). Occorre quindi
rimediare al proposito.
-
Le
pene previste dall'art. 91 cpv. 1 e 3 LCStr non differiscono (detenzione o
multa). Ciò impone di ritornare gli atti a un altro giudice della Pretura
penale perché riprenda il processo a norma dell'art. 250 cpv. 4 CPP
(applicabile per analogia anche ai procedimenti che sfociano in un decreto di
accusa), come nei casi in cui al dibattimento l'imputato risulti suscettibile
di condanna per un reato non contemplato nell'atto di accusa. Il nuovo giudice
dovrà contestare all'accusata la nuova imputazione. Prima di riprendere il
processo, in ogni modo, egli dovrà assicurare all'interessata il diritto di
essere sentito, compresa la facoltà di proporre prove a discarico, in ossequio
all'art. 9 Cost. (cfr. DTF 119 Ia 136 consid. 2e pag. 139 con richiami di
dottrina e di giurisprudenza; CCRP, sentenza del 25 novembre 2002 in re F.,
consid. 4). La nuova commisurazione della pena dovrà tenere conto delle attuali
condanne per infrazione alle norme della circolazione e per inosservanza dei
doveri in caso di infortunio, non impugnate e come tali passate in giudicato.
-
Se
ne conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va
annullata per quanto concerne il reato di circolazione in stato di ebrietà (ma
non, come detto, per quanto riguarda l'infrazione alle norme della circolazione
e l'inosservanza dei doveri in caso di infortunio) e gli atti rinviati a un
altro giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi. Visto l'esito del
ricorso, gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato (art.
15 cpv. 2 CPP), che rifonderà alla ricorrente, patrocinata da un legale,
un'equa indennità di fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo della sentenza impugnata
che condanna l'imputata per circolazione in stato di ebrietà è annullato e gli
atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio
nel senso dei considerandi.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr.
1000.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
–__________,
via __________ ;
– avv.
__________ ;
– Procuratore
pubblico __________ __________, __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (servizi centrali), Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;
– Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Ufficio dei Giudici dell'istruzione e
dell'arresto, Lugano.
Terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente La
segretaria
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster