AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.23
Data decisione, Autorità:
10.06.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.23
Lugano
10 giugno
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13
maggio 2003 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 4 aprile 2003 dal giudice della
Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è azionista e procuratore della ditta __________, con sede a
__________, della quale sua moglie è amministratrice unica. Egli si occupava
della clientela, dei listini prezzi e dell'andamento interno della ditta, come
pure della supervisione dei collaboratori professionali. Il 5 dicembre 2001
egli ha ordinato per posta elettronica alla ditta __________, con sede a
__________, merce per complessivi fr. 9'289.–. In base agli accordi, la
__________ ha subordinato la consegna della merce alla __________ al pagamento
anticipato del prezzo, di fr. 9'289.11. Per dimostrare l'adempimento della
condizione, il 10 gennaio 2002 __________ ha inviato via fax alla __________ la
fotocopia di una polizza di versamento postale attestante il pagamento di fr.
9'281.11. In realtà si trattava di un falso, avendo egli sovrapposto alla
“ricevuta” della polizza di versamento un timbro postale ritagliato da un
cedolino postale autentico. Ritenendo che il versamento fosse avvenuto, la
__________ ha spedito la merce. Resasi conto dell'inganno e dopo essere riuscita
a incassare solo una parte del prezzo, il 14 aprile 2002 la __________ ha sporto
denuncia contro __________ per truffa e falsità in documenti. Davanti
all'autorità inquirente __________ ha ammesso di avere agito in tal modo poiché
la __________ si trovava allora in una situazione di urgenza, confrontata con
un cliente che pretendeva una determinata fornitura in tempi brevi e con seri
problemi di liquidità.
B. Con decreto di accusa del 7 gennaio 2003 il Procuratore pubblico ha
ritenuto __________ autore colpevole di falsità in documenti e di truffa,
proponendone la condanna a un mese di detenzione, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 anni. Statuendo su opposizione dell'accusato, con
sentenza del 4 aprile 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni
e la proposta di pena.
C. Contro la predetta sentenza __________ ha inoltrato il 7 aprile 2003
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nella motivazione scritta, presentata il 13 maggio successivo, egli chiede la
riforma della sentenza impugnata nel senso di proscioglierlo da ogni
imputazione. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv.
1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio
(art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia
manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito
di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54
consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag.
168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo
nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II
129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a
pag. 211).
- Il ricorrente contesta anzitutto di avere astutamente ingannato la
venditrice usando la ricevuta postale contraffatta, insistendo nell'affermare
che la fornitrice avrebbe potuto scoprire la verità ove avesse prestato
maggiore attenzione. A suo avviso tale documento, inviato per fax, ancora non
garantiva che il denaro sarebbe giunto a destinazione. Prima di spedire la
merce essa avrebbe dovuto attendere perciò l'effettivo accredito sul suo conto.
Non avendolo fatto, ne deve sopportare le conseguenze, tanto più che,
contrariamente a quanto ha arbitrariamente accertato il primo giudice, tra le
parti non si era ancora instaurato un rapporto d'affari duraturo.
a) L'“inganno
con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne, fa capo a
particolari manovre fraudolenti o artifici (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171,
122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35), rilascia false
indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile
dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o
prevede che la controparte rinuncerà a verifiche in virtù di un specifico
rapporto di fiducia (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 124 consid. 3a
pag. 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a pag. 188, 120 IV 122 consid.
6a/bb pag. 133, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35). Il diritto penale non protegge
chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 126 IV 165 consid.
2a pag. 171 con rinvio, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 120 V 186 consid. 1
pag. 188). L'inganno è “astuto” qualora le menzogne siano l'espressione di una
scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare
anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, se
la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano
ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli
l'intero inganno (DTF126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag.
205, 119 IV 28 consid. 3c pag. 36). Dandosi un tessuto di menzogne o di
stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo, in ogni modo,
esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Il Tribunale
federale ha avuto modo di precisare inoltre che l'abuso di documenti
inveritieri costituisce una manovra frudolenta – e quindi inganno astuto –
quando la verifica non è possibile o non può ragionevolmente essere pretesa
(DTF 120 IV 14 consid. 2b pag. 16, 120 IV 122 consid. 6a/bb pag. 133).
b) Il
giudice della Pretura penale ha ritenuto che nella fattispecie la venditrice
non avesse motivo di dubitare circa l'autenticità della ricevuta postale,
sebbene pervenuta in fotocopia e via fax, anche perché fin dall'inizio essa v’è
stata sollecitata dall'accusato affinché, data l'urgenza, fornisse la merce
senza indugio. Nel verbale d'inchiesta del 13 dicembre 2002, ha proseguito il
primo giudice, il ricorrente ha dichiarato che le due ditte intrattenevano
relazioni commerciali collaudate, che già in precedenza ogni fornitura era
subordinata al versamento anticipato del prezzo e che più volte si era
provveduto a inviare alla venditrice copia della ricevuta postale per ricevere
la merce ordinata (sentenza, pag. 8). Il ricorrente poteva confidare perciò
che pure in tale occasione la venditrice si sarebbe comportata nello stesso
modo (sentenza, pag. 8). Il giudice di merito ha poi considerato pretestuosa la
ritrattazione dell'accusato al dibattimento, secondo cui la __________ non
aveva mai intrattenuto relazioni d'affari con la venditrice e quanto riferito
al Procuratore pubblico si ricondurrebbe alla concitazione. Ricordate le
importanti mansioni svolte dall'imputato e la sua piena cognizione di causa
all'interrogatorio, egli ha giudicato costui scarsamente affidabile sia alle
prime audizioni, quando aveva negato anche l'evidenza, sia al pubblico
dibattimento, quando ha contestato persino di avere precedenti penali. Anzi, a
parere del primo giudice la venditrice è stata vittima di inganno astuto
quand'anche si volesse ignorare che le parti fossero in rapporti d'affari già
prima dell'invio della ricevuta postale all'origine del procedimento in esame.
La falsa ricevuta, in effetti, sarebbe già bastata per distogliere la
destinataria da verifiche (sentenza, pag. 9).
c) Il
ricorrente definisce arbitrario l'accertamento secondo cui egli ha esercitato
pressioni sui responsabili della venditrice per ottenere l'invio della merce
con sollecitudine e per distoglierli da controlli, sostenendo che ciò non
risulta da alcun atto del processo. A torto. Davanti al Procuratore pubblico
egli ha dichiarato in effetti che la merce gli necessita subito, essendo egli
in relazione con un cliente che pretendeva la fornitura in tempi brevi
(sentenza, pag. 5). Accertando che egli teneva sotto pressione la venditrice perché
agisse senza remore, il primo giudice non è pertanto caduto in arbitrio, tanto
meno ove si consideri che l'imputato medesimo ha inviato fotocopia
dell'asserito pagamento per accelerare la pronta consegna della merce. Se mai
il giudice di merito ha enfatizzato la reale portata delle pressioni. Ma,
comunque sia, rimane il fatto che la venditrice avrebbe spedito la merce solo
previo pagamento. E proprio su questa circostanza l'imputato ha confidato al
momento di fornire la prova (falsa) dell'avvenuto adempimento dei propri
obblighi, in modo da indurre la controparte in errore. Su questo punto il ricorso
non merita perciò ulteriore disamina.
d) Il
ricorrente si duole che il primo giudice abbia fatto capo a un verbale del 13 dicembre
2002 (audizione davanti alla polizia e al Procuratore pubblico), affermando che
a norma dell'art. 61 cpv. 3 CPP un verbale di polizia può essere opposto
all'accusato solo dopo essere stato chiarito dinanzi al magistrato con la
partecipazione del difensore. Se non che – assevera – a tale interrogatorio
egli non ha avuto modo di essere assistito da un difensore. Ora, v'è da
interrogarsi anzitutto sulla proponibilità della doglianza. Secondo l'art. 288
cpv. 1 lett. b CPP il ricorso per cassazione è ammissibile per vizi essenziali di
procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità “non appena
possibile”. Nel caso in esame è vero che, rispondendo a un'ingiunzione del
primo giudice, con scritto del 26 febbraio 2003 il ricorrente aveva dichiarato
di opporsi a tutte le risultanze predibattimentali. Non consta però – né è preteso –
che al dibattimento egli abbia motivato l'opposizione all'uso del verbale. Dal
protocollo del dibattimento risulta inoltre che il primo giudice ha acquisito
agli atti tutti i documenti formanti l'incarto DAC 2002/9590 del Ministero
pubblico (pag. 2) e tutte le prove risultanti dall'incarto della Pretura penale
(pag. 3), senza suscitare alcuna reazione da parte dell'imputato.
e) A
parte ciò, non risulta che l'accusato o il suo difensore abbiano mai chiesto un
chiarimento del verbale controverso dinanzi al magistrato (art. 61 cpv. 3 CPP).
Per di più, il ricorrente trascura che giusta l'art. 61 cpv. 4 CP rimangono
riservate le norme relative al decreto di accusa. L'art. 207a CPP conferisce
al magistrato inquirente la facoltà di emanare un decreto di accusa a qualsiasi
stadio del procedimento, fermo restando che non possono essere pronunciate pene
privative della libertà o revoche della sospensione condizionale di una precedente
condanna senza che l'accusato sia stato informato del diritto di essere
interrogato dal Procuratore pubblico. Nel caso specifico il ricorrente è stato
sentito dal Procuratore pubblico il 13 dicembre 2002, quando ha avuto modo di
precisare i suoi precedenti interrogatori. Certo, egli non era assistito da un
legale. Tuttavia egli non ha preteso una sua riassunzione alla presenza di un
avvocato. Non può dunque censurare oggi l'uso del verbale in rassegna. Quanto
alla pretesa di avere chiarito nel corso del dibattimento la sua posizione,
ossia di essere caduto in errore in sede predibattimentale, il ricorso si
esaurisce in considerazioni di chiara natura appellatoria, ciò che non è
ammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio.
D'altro canto, il quesito di sapere se le parti avessero già avuto occasione di
entrare precedentemente in rapporti d'affari non è decisiva. Come ha rilevato
il primo giudice, la venditrice è stata ad ogni modo vittima di un inganno
astuto; data la natura degli accordi, essa non aveva motivo infatti per
dubitare dell'autenticità della ricevuta postale né tanto meno dell'adempimento
contrattuale per opera della controparte (sentenza, pag. 9).
f)
Secondo il ricorrente la venditrice non ha
comunque patito alcun pregiudizio dalla presunta truffa. L'argomentazione cade
nel vuoto. Stando ai vincolanti accertamenti del primo giudice, allorché la
venditrice ha adempiuto i propri obblighi confidando nella ricevuta postale
attestante il pagamento previo, la compratrice non era in grado di onorare la
transazione, trovandosi in riconosciute difficoltà finanziarie. Poco importa
quindi che a mesi di distanza essa abbia saldato il debito. Come ha rilevato il
primo giudice, ai fini della truffa un danno transitorio è sufficiente (Corboz, Les infractions
en droit suisse , vol. I, n. 36 ad art. 146 CP con
riferimento a DTF 122 II 422 consid. aa pag. 430, 122 IV 279 consid. 2a pag.
281, 121 IV 104 consid. c pag. 108, 120 IV 122 consid. bb pag. 135). Quanto al
danno, basta che la prestazione e la controprestazione si trovino in un
rapporto sfavorevole rispetto a quanto supponeva la vittima (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 146 CP
con richiami). Data la chiarezza della fattispecie, che costituisce un caso
evidente di truffa, ogni ulteriore disamina appare superflua. Con uno stratagemma
palmare il ricorrente ha indotto la controparte a un atto pregiudizievole del
proprio patrimonio, ovvero a procuragli merce a credito. Dilungarsi oltre non
avrebbe senso.
- Il ricorrente nega di avere agito intenzionalmente e di avere mirato
a un indebito profitto al momento di inviare la falsa ricevuta postale. Ora,
quel che l'autore di un reato sa o non sa, quel che vuole o l'eventualità
delittuosa cui egli consente è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag.
183, 126 I 53 consid. 3a pag. 63. 125 I 195 consid. 2b pag. 197), che vincola
la Corte di cassazione e di revisione penale. Il relativo apprezzamento quindi
può essere criticato solo per arbitrio (sopra, consid. 1).
a) Il primo giudice ha accertato che l'imputato ammetteva di avere
inteso muovere la ditta venditrice, con l'invio del fax, alla relativa
disposizione patrimoniale (sentenza, pag. 10). Egli sapeva che la predetta
disposizione avrebbe costituito un atto pregiudizievole per la fornitrice,
anche se solo transitoriamente, essendo consapevole che il pagamento da parte
della __________ sarebbe avvenuto solo in seguito, giacché la ditta da lui
rappresentata si trovava in stato di illiquidità. L'imputato aveva preventivato
dipoi la possibilità di non riuscire a pagare subito la merce e aveva assunto
il rischio, onde un dolo per lo meno eventuale (sentenza, pag. 10). Il giudice
di merito ha accertato altresì che l'imputato ha agito per procacciare alla
__________, di cui era azionista, un indebito profitto. La confezione e l'invio
della ricevuta postale falsificata erano finalizzate invero a entrare in
possesso il più presto possibile di merce che altrimenti non sarebbe stato possibile
ottenere. Consegnando a sua volta i beni ordinati convinta che fossero stati
pagati, la venditrice ha subìto un danno. Il versamento, avvenuto parecchi mesi
dopo, non estingueva il reato. Costituiva se mai un elemento ai fini della commisurazione
della pena (art. 63 CP). Per finire, il primo giudice ha considerato decisivo
che con il falso documentale il ricorrente si proponeva di procurare alla sua
ditta valori patrimoniali non altrimenti conseguibili, eludendo il pagamento
anticipato ch'egli era ben consapevole di non poter ottemperare (sentenza,
pag. 10 seg.).
b)
Il ricorrente insiste nell'asserire di non
avere voluto ingannare né recare danno alcuno, né procacciare indebito profitto
di sorta alla __________. Nel motivare la propria tesi egli si avvale però di
argomenti appellatori, limitandosi a contrapporre alla sentenza impugnata il
proprio accertamento dei fatti e la sua personale valutazione delle prove,
senza dimostrare alcun arbitrio per quanto riguarda gli accertamenti del primo
giudice sull'aspetto soggettivo della fattispecie. Impostato come un atto di
appello, per altro con argomenti ai limiti del pretesto, il ricorso va
dichiarato inammissibile.
-
Il ricorrente insorge pure contro la condanna per falsità in documenti
(art. 251 n. 1 CP), facendo valere che anche in questo caso fanno difetto gli
elementi soggettivi del reato (intenzione di nuocere al patrimonio altrui e di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto) per le motivazioni esposte in
precedenza. Già si è sottolineata però l'infruttuosità di argomenti simili. In
proposito è appena il caso di rinviare al consid. 20 della sentenza impugnata.
-
Se ne conclude che, in quanto ammissibile, il ricorso è destinato
all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e
9 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
-
Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Pretura
penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona,
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;
– __________.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente
Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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