AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2003.22
Data decisione, Autorità:
20.05.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.22
Lugano
20 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per
statuire sul ricorso per cassazione del 6 maggio 2003 presentato da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 27 marzo
2003 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi
confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto il ricorso;
-
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Con
sentenza del 27 marzo 2003 il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta appropriazione
indebita per avere indebitamente impiegato a proprio profitto fr.
70'000.─ affidatigli ai fini d'investimento da __________, nella misura
di fr. 50'000.─ e da __________, nella misura di fr. 20'000.─. In applicazione
della pena, lo ha condannato a 8 mesi di detenzione, da espiare. Lo ha inoltre
condannato a risarcire le parti civili __________ e __________ del danno
patito.
B. Contro la predetta sentenza __________ ha inoltrato il 28 marzo 2003
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nei motivi del gravame, presentati il 6 maggio successivo, egli chiede che la
pena a suo a carico sia ridotta e, in ogni modo, che la stessa sia sospesa
condizionalmente. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
In diritto: 1. Il
ricorrente si duole anzitutto di una pena eccessiva, rimproverando alla prima
Corte di avere disatteso l'art. 63 CP nell'infliggergli una pena di 8 mesi di
detenzione, ove si considerino la sua immediata assunzione di responsabilità,
l'ampia confessione, l'atteggiamento collaborativo, l'accordo intervenuto con
__________ per il risarcimento del danno, confortato dal disinteresse di
quest'ultima all'esito del dibattimento. Ora, nella commisurazione della pena
(art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di
cassazione e di revisione penale interviene solo ─ come il Tribunale
federale ─ ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi
su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione
prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o
esageratamente mite, al punto da denotare un abuso del potere di apprezzamento
(DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 107 consid., 1 2a pag. 51, 150
consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1 pag.
109). Quanto ai criteri determinanti per la fissazione della pena, essi
figurano in DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289.
Nella
fattispecie, la Corte di assise ha motivato la pena di 8 mesi di detenzione,
definendo anzitutto piuttosto grave la colpa del soggetto, dato che questi ha
da un lato ingannato le vittime alle quali aveva promesso che avrebbe investito
le somme affidategli ed ha pure sottaciuto ai coniugi __________ di essere
entrato effettivamente in possesso dagli azionisti della __________ di una
somma di denaro poco distante da quella pari ai loro crediti, senza però dare
loro un centesimo, salvo poi sostenere, contrariamente al vero, di vantare lui
un credito nei confronti della ditta (e non dei loro azionisti) per conto degli
stessi __________. Egli ha inoltre ricordato i suoi precedenti penali e il
fatto che ha impiegato a proprio profitto il denaro ricevuto senza mai
restituire nulla ai legittimi proprietari. Ha inoltre ricordato che neppure la
difesa ha chiesto una riduzione della pena di 9 mesi proposta dal Procuratore
pubblico. Come visto, il ricorrente pretende una riduzione di pena con riferimento
alla suo ampia confessione, alla sua attitudine collaborativa e al disinteresse
manifestato dalla parte civile __________ all'esito del dibattimento.
L'obiezione non manca però di disinvoltura. A prescindere dal fatto che, sia
come sia, nel suo esito la pena irrogata non può definirsi certamente severa,
ove soltanto si considerino i precedenti penali del soggetto che lo fanno
apparire come un irriducibile non appena se ne presenti l'occasione - a titolo
di puntualizzazione egli è stato condannato il 23 settembre 1993 dalla
presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano a 18 mesi di detenzione
a valere quale pena aggiuntiva a quella di 3 anni di detenzione inflittagli il
18 settembre 1992, decisione confermata dalla Corte di cassazione e di
revisione penale con sentenza n. 76/93 16 marzo 1994 (e non a soli 18 giorni di
detenzione come inspiegabilmente rilevato dal primo giudice a pag. 5 della
sentenza impugnata) - il ricorrente trascura che più avanti, ossia al momento
di statuire sulla sospensione condizionale della pena, il presidente della
Corte di merito ha notevolmente ridimensionato il preteso atteggiamento
collaborativo. Ha infatti puntualizzato che se da una parte l'accusato ha
ammesso di avere investito a proprio profitto il denaro affidatogli, dall'altra
egli non ha mancato di addurre pretesti volti, per finire, a minimizzare la
propria responsabilità (sentenza, pag. 11 in fondo e 12 in alto). Ha inoltre
criticato il soggetto per non avere ancora versato nulla alle parti civili
nonostante il preteso introito mensile di 7'000.─ euro (sentenza, pag.
11). Dolersi di una pena eccessivamente rigorosa di fronte ad accertamenti del
genere, per ora non confutati, non è serio.
- Il ricorrente fa altresì carico al primo giudice di avere violato
l'art. 41 cpv. 1 CP negandogli il beneficio della sospensione condizionale
della pena.
a) Per l'art. 41 n. 1
CP, la sospensione condizionale della pena può essere concessa quando la sua
durata non sia superiore ai 18 mesi (cpv. 1) e il condannato non abbia scontato
─ nei cinque anni precedenti il reato commesso ─ una pena di
reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine o un delitto
intenzionale (cpv. 2), se è data a suo favore la prognosi favorevole ("se
la vita anteriore e il carattere del condannato lascino supporre che il
provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti") e se
il condannato ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno
stabilito giudizialmente o mediante transazione (cpv. 1).
b) Premesso che la sola
questione litigiosa concerne il presupposto relativo alla prognosi sulla futura
condotta del ricorrente (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP), dato che la sua liberazione
condizionale a seguito delle sentenze del 18 settembre 1992 e del 23 settembre
1993 è avvenuta oltre sei anni e mezzo prima dei fatti imputatigli, ciò che
esclude l'eccezione prevista dall'art. 41 n. 1 cpv. 2 CP, il presidente della
Corte di assise ha anzitutto esposto i criteri sui quali il giudice di merito
deve fondarsi al momento di decidere la sospensione condizionale della pena,
con particolare riferimento all'esigenza di procedere a una valutazione globale
della situazione (sentenza, pag. 9-11 ove ha anche ricordato la giurisprudenza
del Tribunale federale). Da qui la necessità di considerare ─ egli ha
proseguito ─ le circostanze in cui è stato commesso l'atto punibile, gli
antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al
momento del giudizio, segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità. Ciò
posto, egli ha concluso che nella fattispecie il ricorrente presenta tutte le
caratteristiche tipiche della persona per la quale deve essere formulata una
prognosi sfavorevole. Pur non avendo delinquito di nuovo nei cinque anni
successivi alla sua scarcerazione, egli ha spiegato, il soggetto è caduto nel
reato poco tempo (ossia un anno e mezzo) dopo la scadenza di tale periodo. Per
di più, il ricorrente ha commesso un reato con l'aggravante della ripetizione
analogo a quello per cui è stato condannato in precedenza e, nonostante il
preteso guadagno in certi mesi di circa 7'000.─ euro dalla sua nuova
attività, ha continuato ad accumulare debiti, non ha restituito alla parte
civile __________ nulla del maltolto e ha persino fatto opposizione al precetto
esecutivo relativo a tale credito, rendendosi pure irreperibile, tanto da
comportare la pubblicazione sul FSCT dello stesso precetto esecutivo (sentenza,
pag. 11). Egli non ha inoltre preteso, né tantomeno comprovato di avere
tacitato l'altra parte civile, con la quale si sarebbe accordato separatamente
(sentenza, pag. 11). Al dibattimento ─ ha proseguito il primo giudice
─ l'accusato ha persino persistito nell'affermare che con la sua presenza
in aula intendeva sapere a chi deve in definitiva restituire i soldi, salvo poi
ammettere di non averli (sentenza, pag. 11). Pur riconoscendo di avere compiuto
le malversazioni, il soggetto ─ sempre stando alla sentenza impugnata
─ ha nondimeno accampato scuse, invocando la compensazione con il credito
dei coniugi __________ e seguitando a sostenere che non saprebbe a chi restituire
la somma, nonostante abbia affermato di avere concluso un accordo in tal senso
con __________ (sentenza, pag. 11─12). In questo modo, secondo il primo
giudice, egli non avrebbe ammesso la sua colpa, limitandosi a esporre i fatti,
cercando di contrapporre agli stessi le sue giustificazioni, risultate del
tutto inconsistenti (sentenza, pag. 12). Trattasi perciò di un atteggiamento
tipico di chi si ostina coscienziosamente a mentire e di chi persiste nel
rifiutare di riconoscere l'illiceità del proprio agire, come risulta anche dal
verbale davanti al Procuratore pubblico ove ha insistito nel dichiarare di
avere speso il danaro per sé in base alle autorizzazioni dei __________
(sentenza, pag. 12). Quanto alla pretesa attività lucrativa, ha puntualizzato
il primo giudice, nemmeno essa consente di formulare pronostico favorevole
sulla futura condotta del prevenuto, non avendo egli prodotto alcunché che
corrobori un'affermazione del genere. La valutazione globale oggettiva di tutti
gli elementi emersi dagli atti e dal dibattimento, ha concluso il presidente
della prima Corte, non consente per finire di formulare pronostico favorevole,
ove si consideri anche che egli si è battuto sulle conseguenze negative che la
carcerazione comporterebbe per i suoi famigliari, senza pretendere che queste
conseguenze lo tratterrebbero dal delinquere di nuovo (sentenza, pag. 12).
c) Il ricorrente
dissente da tale conclusione, facendo carico al primo giudice di non avere
tenuto conto del suo comportamento allorquando ha fornito una circostanziata
confessione in occasione del suo primo e unico verbale di interrogatorio, come
pure di essere perfino caduto in arbitrio (cfr. art. 288 cpv. 1 lett. c CPP;
sulla nozione di arbitrio cfr. DTF 127 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid.
3a pag. 170) per avere disatteso il principio secondo cui la decisione sulla sospensione
condizionale deve fondarsi sulla situazione al momento della decisione. Orbene,
egli opina, al dibattimento ha riproposto l'ammissione dei fatti che gli sono
stati rimproverati e non si è opposto alle richieste di parte civile. E' perciò
fuori luogo, egli prosegue, l'affermazione della prima Corte, secondo cui
avrebbe perseverato nel rifiutarsi di riconoscere l'illiceità del suo agire,
poiché fondata su elementi, segnatamente le "autorizzazioni __________
", superate dalle sue chiare ammissioni di responsabilità di fronte agli
inquirenti che le hanno accettate. Con un'obiezione del genere il ricorrente
trascura però che, stando alla sentenza impugnata, egli ha dato prova di
superficialità (anche) proprio nel corso del dibattimento, ove ha persistito in
puntualizzazioni volte a snaturare la reale portata della propria confessione,
nel senso che si è persino posto ancora interrogativi poco seri sulla fattispecie,
tanto da chiedersi ancora chi fosse il danneggiato, cioè la persona alla quale
risarcire il danno (sentenza, pag. 11 in fondo e 12). Il primo giudice ha
perciò fondato la prognosi negativa proprio sull'impressione fornita
dall'accusato al dibattimento e non su una sorta di pregiudizio conseguente
alla sua attitudine predibattimentale. E al dibattimento, il soggetto non aveva
più alcun motivo per sindacare sulla fattispecie, se avesse avuto veramente la
percezione del suo illecito modo di agire. Manifestamente infondato, il ricorso
deve perciò al riguardo essere disatteso.
-
Secondo il ricorrente, il presidente della Corte delle assise correzionali
ha comunque formulato pronostico negativo sulla sua futura condotta
dipartendosi da una argomentazione contradditoria, nella misura in cui da una
parte gli fa carico di spregiudicatezza per avere accumulato ulteriori debiti e
per non avere risarcito le parti civili nonostante il preteso reddito mensile
di 7'000.─ euro e dall'altra gli rimprovera scarsa affidabilità per avere
millantato attività professionali e pertanto introiti lucrativi senza fornire
alcuna prova. Pur non sprovvista di fondamento, la critica è infruttuosa.
Certo, la contraddizione è per certi versi palese: se è vero che egli guadagna
fino a 7'000.─ euro mensili gli si può rinfacciare disinteresse verso i
creditori rimasti impagati; se è vero che egli ha mentito al riguardo, ossia se
ha millantato attività lucrative inesistenti gli si può rimproverare di essere
un soggetto inaffidabile. Non gli si può però rinfacciare entrambe le
circostanze. Se non che, sia nella prima, sia nella seconda ipotesi prese
alternativamente, le perplessità sulla reale volontà di emendamento e quindi
sulla futura condotta del soggetto rimangono invariate: o la sua scarsa
affidabilità è conseguente al totale disinteresse manifestato nei confronti dei
creditori e delle parti civili nonostante i pretesi mezzi finanziari a
disposizione, o è conseguente alle frottole raccontate sulle sue reali
intenzioni e possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Sia nella
prima, sia nella seconda ipotesi, la prognosi non può perciò definirsi
favorevole.
-
Ne discende che negando al ricorrente il beneficio della sospensione
condizionale della pena privativa della libertà il presidente della Corte di
assise non si è fondato su criteri estranei all'art. 41 n. 1 CP. né ha ecceduto
o abusato del proprio potere di apprezzamento condicio sine qua non per
giustificare un intervento della Corte di cassazione e di evasione penale (DTF
118 IV 97 consid. 2a pag. 100). Condannato di nuovo per reati patrimoniali di
non poco conto e senza attenuanti dopo avere, tra l'altro, subito con sentenza
del 23 settembre 1993 una condanna per analoghi reati a 18 mesi di detenzione
da espiare, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 3 anni di detenzione del
18 settembre 1992, il ricorrente non poteva contare su particolare indulgenza
da parte del giudice alla luce anche dell'assenza di sensibilità dimostrata nei
confronti delle vittime delle sue disinvolte malversazioni. Tali circostanze,
segnatamente la sua ridotta percezione della nozione di illecito, lo fanno
infatti apparire finanche come un irriducibile e, in particolare, come persona
soggetta a potenziale recidiva, ciò che comporta l'espiazione della pena di
durata peraltro relativa.
-
Manifestamente infondato, il ricorso deve essere disatteso. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Pr
questi motivi
in
applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.─
b)
spese fr. 100.─
fr. 600.─
sono posti a carico del
ricorrente.
3.Intimazione:
─ __________;
─ avv.
__________;
─ procuratore
pubblico __________;
─ Presidente
della Corte delle assisi correzionali di Lugano;
─ Comando
di polizia cantonale, SG/SC (servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500
Bellinzona;
─ Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
─ Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure, CP 238, 6807 Taverne;
─ Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;
─ avv.
__________ (rappr. PC).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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