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Numero d'incarto:
17.2003.14
Data decisione, Autorità:
24.04.2003, CCRP
Incarto n.
17.2003.14
Lugano
24 aprile
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sull'istanza di revisione presentata il 16 aprile 2003 da
contro
le
sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'istanza di revisione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza contumaciale del 23 dicembre 1999 il Pretore del Distretto
di Bellinzona ha dichiarato __________ autore colpevole di trascuranza degli
obblighi di mantenimento e lo ha condannato a 15 giorni di detenzione da
espiare, come pure al pagamento di fr. 49'602.– all'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento, costituitosi parte civile. Egli ha ordinato inoltre
la revoca della sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di detenzione
inflitta all'imputato dallo stesso Pretore con sentenza del 22 aprile 1996 per
il medesimo reato e ha prolungato di un anno il periodo di prova relativo
un'altra pena, di 4 mesi di detenzione, irrogata a __________ il 20 aprile 1995
dal Tribunale penale cantonale di __________.
B. __________ ha chiesto il 20 giugno 2000 la revoca della sentenza contumaciale
(art. 277 cpv. 3 CPP) e ha invitato il Pretore ad aggiornare il dibattimento
nella seconda metà di settembre, considerate le assenze sue e del suo avvocato
per ferie. Il Pretore ha fissato però il dibattimento, il 21 giugno 2000, per
il 3 agosto successivo. Con lettera del 22 luglio 2000 il patrocinatore di
__________, richiamata l'istanza del 20 giugno 2000, ha reiterato per il rinvio
del dibattimento, precisando che in caso di rifiuto avrebbe rinunciato al
mandato per l'impossibilità di raggiungere il cliente. Con decisione del 24
luglio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza e ha avvertito l'imputato che in
caso di mancata comparizione al dibattimento del 3 agosto successivo la
sentenza contumaciale sarebbe divenuta definitiva.
C. Con sentenza del 3 agosto 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona,
preso atto della rinuncia al mandato da parte del patrocinatore e accertata
l'assenza ingiustificata dell'imputato al dibattimento, ha nuovamente
dichiarato __________ autore colpevole del reato ascrittogli, confermando quanto
già deciso il
23
dicembre 1999. __________ è insorto il 12 settembre 2000 davanti alla Corte di
cassazione e di revisione penale, chiedendo l'annullamento della sentenza
pretorile e la celebrazione di un nuovo processo. Il ricorso per cassazione è
stato respinto con sentenza del 12 settembre 2000 (inc. 17.2000.38).
D. Con istanza del 28 marzo 2002, redatta in tedesco, __________ ha
chiesto la revisione delle sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto
2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona. Il presidente della Corte di
cassazione e di revisione penale gli ha assegnato il 2 aprile 2002 un termine
di 20 giorni per tradurre l'istanza in italiano, con l'avvertimento che in caso
di inadempienza la domanda sarebbe stata dichiarata inammissibile. Una
richiesta di proroga del termine è poi stata respinta dallo stesso presidente.
Non avendo l'interessato provveduto alla traduzione dell'atto, con sentenza del
20 aprile 2002 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato
l'istanza inammissibile (inc. 17.2002.15).
E. Il 30 maggio 2002 __________ ha riproposto l'istanza di revisione in
lingua italiana, chiedendo che le citate sentenze del Pretore fossero
annullate, che ne fosse sospesa l'esecutività, che gli fosse versata una
congrua indennità e che le spese processuali fossero poste a carico della
Pretura del Distretto di Bellinzona. Statuendo il 21 giugno 2002, la Corte di
cassazione e di revisione penale ha respinto l'istanza (inc. 17.2002.35). Un
ricorso per cassazione introdotto da __________ contro tale sentenza al
Tribunale federale è stato respinto nella misura in cui era ammissibile il 16
agosto 2002 (6S.332/2002).
F. Il 16 aprile 2003 __________ ha inoltrato un'ulteriore istanza di
revisione in lingua tedesca volta all'annullamento delle citate sentenze
pretorili, alla sospensione della loro esecutività e all'ottenimento di un
congruo indennizzo. L'istanza non è stata oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'istanza di revisione è redatta una volta ancora in tedesco. Nel
Cantone Ticino tuttavia la lingua ufficiale è l'italiano, il cui uso per
rivolgersi alle autorità è obbligatorio (CCRP, decreti presidenziali del 4
luglio 2001 in re J. e del 17 febbraio 1997 in re D.; sentenza del Tribunale
federale 1P.693/2002 del 16 gennaio 2002 in re J., consid. 3). In concreto
andrebbe quindi assegnato all'istante un termine per tradurre l'istanza, con
l'avvertimento che decorso infruttuoso il termine l'atto sarà dichiarato inammissibile.
A titolo eccezionale si può nondimeno prescindere da tale esigenza. Come si
vedrà in seguito, difatti, l'istanza appare già a prima vista manifestamente
priva di possibilità di esito favorevole, ciò che ne rende superflua la traduzione.
-
L'istante fonda la domanda di revisione sull'art. 299 cpv. 1 lett. a
CPP, rimproverando al Pretore di avere violato l'art. 217 cpv. 2 CP, come
avrebbe rilevato anche la Corte di cassazione e di revisione penale nella
sentenza del 21 giugno 2002. A parte il fatto però che questa Corte non ha
constatato alcuna violazione del diritto da parte del Pretore, ciò che ha
sottolineato anche il Tribunale federale nella nota sentenza del 16 agosto
2002, l'istante cerca con ogni evidenza di tornare su un argomento – la critica
al Pretore di non avere salvaguardato gli interessi della famiglia riconoscendo
all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il diritto di querelarlo –
già trattato nell'ambito della precedente istanza di revisione. In quella
sentenza si era però ricordato all'istante (consid. 3 in fondo) che, disertando
senza giustificazione pure il secondo dibattimento, egli si era precluso la
facoltà di ricorrere contro l'applicazione dell'art. 217 cpv. 2 CP. Su questo
punto la Corte di cassazione e di revisione penale ha già statuito e l'istante
non può dunque rimettere in causa il problema (art. 307 cpv. 2 CPP). D'altro
lato l'istante dimentica che, come la Corte di cassazione e di revisione penale
ha già avuto modo di spiegargli, le pretese strette relazioni di un padre con
il figlio non ostano a una querela introdotta dall'Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento per inosservanza dell'art. 217 cpv. 2 CP (sentenza del 9
ottobre 1996, consid. 5e). Insistere sordamente sullo stesso argomento non è
quindi serio. Sprovvista di adeguata motivazione, al proposito la domanda di
revisione non merita ulteriore disamina.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con
rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP),
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;
– Pretore
del Distretto di Bellinzona.
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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