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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.46
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00046
Lugano
25 novembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione dell'8 luglio 2002 presentato da
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 17 giugno 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona
nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 novembre 2001 si è svolto a __________ il forum dei direttori
delle Banche __________, al quale erano presenti – tra l'altro – ,
allora dipendente dell', e __________, direttore della Banca
__________. Durante la pausa-caffè tra le ore 10.00 e le 10.30 ha avuto luogo
un diverbio tra i due. Secondo __________, __________ lo avrebbe afferrato per
il collo, fin quasi a strangolarlo. __________ sostiene invece di essersi
limitato ad afferrare __________ per il bavero della giacca con una presa
brevissima. __________ si è rivolto al suo medico curante, che lo ha inviato
dalla dott. __________. Visitato il paziente una prima volta il 4 dicembre
2001 e una seconda il 15 gennaio 2002, questa ha rilasciato un certificato attestante
la presenza di un grosso ematoma che prendeva tutta l'emilaringe sinistra e
l'ipofaringe omolaterale.
B. Con decreto d'accusa del 18 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, prendendolo
per il collo e procurandogli le lesioni descritte nel certificato medico 4
dicembre 2001 della dott. __________. In applicazione della pena, egli ne ha
proposto la condanna a una multa di fr. 400.–. Al decreto di accusa il prevenuto
ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 7 giugno
2002 il Pretore del Distretto di __________ ha prosciolto __________
dall'imputazione, ritenendo che né le testimonianze raccolte né la corrispondenza
prodotta al dibattimento né il certificato medico agli atti permettessero di
accertare con la necessaria certezza che l'imputato avesse tentato di
strangolare __________.
C. Contro la sentenza pretorile __________ ha introdotto il 19 giugno
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione di revisione penale.
Nei motivi del gravame, presentati l'8 luglio successivo, egli chiede che il
giudizio impugnato sia annullato e che __________ sia riconosciuto colpevole di
lesioni semplici, con obbligo di pagare una multa e di corrispondergli fr.
4'800.– per spese legali, come pure fr. 3'000.– per torto morale. Nelle sue
osservazioni del 29 luglio 2002 __________ propone di respingere il ricorso.
Con scritto del 17 luglio 2002 il Procuratore pubblico dichiara di rimettersi
al giudizio della Corte.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essere caduto in
arbitrio accertando che le prove assunte non permettono di concludere con la
necessaria certezza che l'accusato abbia tentato di strangolarlo, provocandogli
le lesioni descritte nel certificato medico agli atti. Ora, come lo stesso
ricorrente mostra di sapere, la Corte di cassazione e di revisione penale è
abilitata a esaminare gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove da
parte del primo giudice solo con cognizione limitata all'arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP). La conclusione del Pretore può censurata, quindi,
solo ove risulti manifestamente insostenibile, smentita apertamente dagli atti
o fondata unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF
128 I 81 consid. 2 pag. 86, 127 I 38 consid. 2a pag. 41).
- Il Pretore ha anzitutto rilevato che, interrogato il 1° marzo 2002,
il direttore __________ ha riferito agli inquirenti di essere intervenuto
durante il forum del 23 novembre 2001 per separare __________ e il ricorrente,
che “stavano avendo un alterco gridando uno nei confronti dell'altro”. Invitato
a precisare se avesse visto l'accusato prendere l'avversario per il collo, egli
non era però stato in grado di rispondere, avendo la sua attenzione rivolta
altrove. Ricordato che alla riunione presenziava una cinquantina di persone, il
Pretore ha sottolineato che, quantunque sull'episodio fossero stati sentiti
cinque testimoni, nessuno aveva visto l'accusato afferrare __________ al collo.
Quanto alla corrispondenza tra la Banca __________ e l'__________ prodotta da
__________ al dibattimento, essa non era di sussidio.
Certo,
ha soggiunto il Pretore, con lettera del 4 dicembre 2001 __________ definiva
deprecabile – per il tramite del direttore __________– l'azione com-messa dall'accusato,
prospettando anche sanzioni nei suoi confronti, ma non ha esplicitamente
ammesso uno scontro fisico tra i due. E al dibattimento __________ ha spiegato
di essere intervenuto perché attratto dalle grida, ma non ha saputo rispondere
– nuovamente – alla domanda di sapere se vi fosse stato un qualsivoglia
contatto fisico. Per quel che è del certificato medico agli atti, ha continuato
il Pretore, esso si limita a riportare la versione del paziente. È vero che in
tale certificato la dott. __________ ha constatato un grosso ematoma non dovuto
a un infetto, ma essa non si è pronunciata sulla causa e non ha precisato se un
ematoma del genere possa formarsi soltanto per effetto di un'azione esterna,
come un tentativo di strangolamento, né se l'ematoma – riscontrato il 4 dicembre
2001 – potesse in qualche modo essere collegato con un'azione esterna avvenuta
il 23 novembre precedente. Mancando prove tranquillanti per una condanna, il
Pretore ha quindi assolto l'imputato.
- Il ricorrente si diffonde anzitutto sull'importanza dello scambio
epistolare esibito al dibattimento, dolendosi che il primo giudice non ne abbia
considerato la reale valenza, al punto da trascendere in arbitrio. La censura è
infondata. Le argomentazioni del ricorrente non consentono di intravedere
arbitrio alcuno nel convincimento del Pretore, secondo cui lo scritto del 4
dicembre 2001 firmato dal direttore __________– in risposta a una lettera 28
novembre 2001 della , che denunciava l'aggressione di __________ –
non consente di trarre conclusioni decisive. Da tale lettera parrebbe invero
che l', e segnatamente il suo direttore __________ i, condividesse il
biasimo mosso all'accusato nella lettera del 28 novembre 2001. Se non che,
dinanzi agli inquirenti e ancora al pubblico dibattimento lo stesso __________,
sentito come teste, ha ridimensionato la portata di quello scritto, riferendo
in modo inequivocabile di non avere assistito alla pretesa colluttazione fra
__________ e l'imputato, la sua attenzione essendo stata attirata soltanto
dalle grida dei contendenti (sentenza, pag. 3).
Senza
trascendere in arbitrio il primo giudice poteva perciò considerare lo scambio
di corrispondenza evocato nel ricorso come superato dai chiarimenti forniti in
aula dallo stesso . Nelle circostanze descritte spettava al
ricorrente dimostrare che le relativizzazioni del testimone sullo svolgimento
dei fatti non sono credibili, ad esempio rendendo verosimile che quanto figura
nella lettera del 4 dicembre 2001 è il risultato di specifiche indagini interne
svolte dall'. Dalla sentenza impugnata si desume invece che nessuna
delle altre persone sentite al dibattimento ha riferito di avere visto
l'imputato prendere __________ per il collo. Le riserve espresse dal ricorrente
sulla deposizione di __________ e dei testimoni escussi dal Pretore non
giovano. Anzi, manifestamente appellatorio, su questo punto il ricorso denota
addirittura sua irricevibilità.
-
Il ricorrente ravvisa arbitrio anche nella mancata constatazione che
quanto riportato nel certificato medico del 4 dicembre 2001 si riferisce allo
strangolamento messo in atto nei suoi confronti il 23 novembre 2001. Nemmeno al
riguardo egli dimostra però la manifesta insostenibilità della conclusione del
Pretore, secondo cui nel certificato in questione la professionista si è
limitata in buona sostanza a riferire la versione del paziente, senza attestare
che l'ematoma constatato possa formarsi soltanto per effetto di un'azione
esterna (come un tentativo di strangolamento), né che tale ematoma fosse la
conseguenza dell'azione esterna che stando all'accusato sarebbe avvenuta il 23
novembre precedente. E nemmeno bastava la locuzione “ematoma dopo strangolamento”
apposta in calce al certificato medico, ove figura anche uno schizzo della
dott. __________, perché il primo giudice dovesse accertare, sotto pena di
arbitrio, che l'ematoma era effettivamente dovuto all'azione risalente –
secondo il ricorrente (il quale per altro soffriva di problemi alla gola già
prima del presunto fatto: verbale del 26 febbraio 2002, pag. 1) – a 10 giorni
prima (sentenza, pag. 4). La questione andava chiarita, se mai, dalla stessa dott.
__________ in qualità di testimone. Ciò che tuttavia non è avvenuto.
-
Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del
ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________, il
quale ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un avvocato,
un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura un cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 800.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– avv.
__________;
– Pretura
del Distretto di __________;
– Ministero
pubblico, 6901 Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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