AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.42
Data decisione, Autorità:
27.03.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.42
Lugano
27 marzo 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi
ed Epiney-Colombo
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 27 giugno 2002 presentato da
Procuratore
pubblico del Cantone TICINO
contro
la
sentenza emanata il 17 maggio 2002 dalla Corte delle assise criminali in
Lugano nei confronti di
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è stato assunto nel febbraio del 1996 dalla __________. Dopo la fusione
di quest'ultima con la __________, egli è passato alle dipendenze del nuovo
istituto come preposto alla consulenza della clientela. Insoddisfatto del
trattamento riservatogli e intenzionato a maturare un maggior numero di provvigioni
per meritare maggior stima, egli ha ottenuto che il fratello __________ aprisse
il 6 ottobre 1998 presso la __________ un conto a proprio nome. Grazie a tale
artificio egli avrebbe potuto compiere per proprio conto operazioni di borsa,
aggirando la disposizione interna della banca che proibiva ai dipendenti di attendere
sette giorni prima di rivendere titoli od opzioni comperati in proprio. Così
facendo, tuttavia, nell'aprile del 1999 la situazione gli è sfuggita di mano ed
egli ha cominciato a mescolare affari propri con quelli dei clienti, al punto
da incamerare utili spettanti ai mandanti quando l'operazione borsistica
giungeva a buon fine e addebitare ai mandanti le perdite se l'operazione
chiudeva in passivo. Per __________ determinante era che il conto intestato al
fratello, inizialmente alimentato con fondi propri, producesse utili e a tale
scopo egli ha finito per non conteggiare numerose provvigioni dovute alla
banca. In seguito al calo dei mercati azionari, intervenuto alla fine del 1999,
buona parte delle operazioni da lui intraprese si è rivelata deficitaria, con
conseguenti ammanchi sui conti di alcuni clienti, ai quali le perdite sono
addebitate. Per rimediare a ciò __________ ha prelevato denaro contante dai
conti di altri clienti per fr. 1'344'000.– complessivi mediante storni,
attribuzioni ritardate di operazioni di borsa, operazioni di borsa eseguite per
proprio conto senza pagare le commissioni e prelevamenti indebiti di contanti
da conti di clienti.
B. Fra i soggetti danneggiati da __________ figurava anche un cittadino
tedesco, __________, il quale nel 1997 aveva depositato presso la __________ la
somma di fr. 800'000.–. Consigliato in un primo tempo da un altro funzionario
dell'istituto, sotto la cui guida il patrimonio è aumentato sino a fr.
1'100'000.–, __________ ha poi fatto capo alla consulenza di __________. In
forza di una gestione “aggressiva” e cogliendo momenti favorevoli in borsa,
__________ – che aveva modificato la struttura del portafoglio con il
sostanziale consenso del cliente – ha conseguito ottimi risultati,
incrementando il patrimonio amministrato fino a raggiungere circa fr.
1'900'400.– nel febbraio del 2000, quantunque a scapito di __________ egli avesse
conteggiato vari storni, causandogli un danno di circa fr. 35'000.–. Il 19
aprile 2000 __________ ha incontrato __________ in banca. Constatato come il
suo patrimonio fosse inspiegabilmente sceso da fr. 1'940'000.– a fr.
1'600'000.–, con una perdita secca di almeno fr. 300'000.–, egli ha chiesto
spiegazioni. Non ha ottenuto però risposte soddisfacenti, né si è convinto che
la diminuzione si riconducesse a una mera riduzione di valori patrimoniali per
impegni causati da operazioni ancora aperte su derivati. In effetti parte
dell'ammanco (fr. 108'000.– circa) era stata causata da indebite operazioni di
storno da parte di __________. Da quell'incontro i rapporti tra i due, sino
allora eccellenti, hanno cominciato a deteriorarsi.
C. Il 25 aprile 2000 __________ ha prelevato indebitamente la somma di
fr. 300'000.– da un conto di __________, falsificandone la firma su un ordine
bancario. Per rendere plausibile il prelevamento e far credere che quel giorno
__________ fosse passato davvero in banca, egli ha annotato nella propria
agenda un appuntamento fasullo e ha tentato di far modificare anche quella del
portiere. __________ ha poi telefonato più volte a __________ perché
giustificasse l'ammanco di fr. 300'000.– ed è anche tornato in banca il 6, 7 e
8 giugno 2000. Durante l'incontro del 6 giugno 2000, in particolare, egli ha
chiesto a __________ un estratto aggiornato della propria situazione
patrimoniale per mostrarlo ad __________ della Banca __________, con cui si
sarebbe incontrato il 14 giugno successivo. __________ ha eluso la richiesta,
facendo credere di avere un problema con la stampante. L'indomani però, 7
giugno 2000, egli ha dovuto consegnare a __________ quanto richiesto, salvo
rimettergli un estratto incompleto, senza le pagine dalle quali risultava l'indebito
prelevamento di
fr.
300'000.–. Anzi, egli ha profittato della presenza del cliente in banca per
prelevare altri fr. 950'000.– dal conto di lui, riducendone il saldo a fr.
300'000.–. Per giustificare l'operazione __________ ha scritto sulla scheda
personale del cliente (nel sistema informatico __________) che con sua enorme
sorpresa __________ aveva prelevato una tale somma poiché adirato conto la
Germania, l'Unione Europea, gli Stati Uniti e preoccupato per la probabile
abolizione del segreto bancario svizzero. Se non che, accortosi del conteggio
incompleto, l'8 giugno 2000 __________ è tornato negli uffici della banca, dove
è stato ricevuto dall'assistente di __________, __________. Questa ha stampato
un estratto integrale del conto, avvedendosi che il saldo era di soli fr.
300'000.–. __________ ha reagito con disappunto, esclamando “È troppo poco!”. A
questo punto è comparso __________, che con uno stratagemma è riuscito a
sostituire l'estratto completo con uno incompleto.
D. __________ ha sostenuto di essere incorso martedì 13 giugno 2000 in un
incidente mentre si recava al lavoro, affermando che in prossimità di un
cantiere autostradale un autocarro aveva cambiato corsia mentre egli era in
fase di sorpasso. Costretto a frenare e a sterzare a sinistra, egli aveva
urtato con il retrovisore esterno sinistro un cartello di segnalazione. Sarebbe
quindi uscito dall'autostrada e in un'officina avrebbe chiesto un po' di nastro
adesivo per fissare lo specchietto che penzolava. In seguito avrebbe raggiunto
il posto di lavoro, ma in seguito allo spavento non sarebbe riuscito a
concentrarsi, ragion per cui nel pomeriggio è tornato a casa, decidendo di
concedersi il resto della settimana come vacanza. Certo è che in un garage
__________ ha fatto eseguire la riparazione d'urgenza con nastro adesivo e che
successivamente ha fatto sostituire lo specchietto esterno sinistro rovinato,
annunciando il danno alla propria assicurazione. Non è stato trovato invece il
cartello che __________ avrebbe urtato.
E. Il 14 giugno 2000, giorno che __________ ha preteso di avere
trascorso in bicicletta nella zona del San Gottardo, __________ ha incontrato a
Lugano __________ della Banca __________, decidendo di troncare ogni rapporto
con la __________. Egli ha invitato così, con la collaborazione dello stesso
__________, una lettera raccomandata alla __________ per esigere la chiusura
del conto e il trasferimento del saldo all'altra banca. La lettera è giunta a
destinazione l'indomani, 15 giugno 2000, nelle mani dell'assistente __________
verosimilmente nel primo pomeriggio. __________ era assente e non risulta
essere stato informato nemmeno telefonicamente. A suo dire, egli è partito da casa
in automobile nella tarda mattinata di quel giovedì per una nuova escursione in
bicicletta al sud delle Alpi, avrebbe raggiunto Ascona, dove avrebbe sostato un
po' sul lungolago e avrebbe fatto un giro in bicicletta. Alle ore 17.15 o 17.30
sarebbe partito per Lugano con l'intento di trovare __________ e chiarire la
vicenda dei fr. 300'000.– mancanti. Giunto in città, si sarebbe informato
sull'ubicazione di via __________ e si sarebbe recato in via __________, da
dove alle ore 18.40 avrebbe telefonato al cliente da una cabina posta di fronte
all'ex Garage __________ e al distributore di benzina. Invitato a cena o almeno
a bere qualcosa, __________ è sceso dall'appartamento, è salito sull'automobile
di __________ ed entrambi sarebbero ripartiti senza una meta precisa, a dire di
__________ più che altro per continuare la conversazione, in direzione di
Paradiso, poi di Pazzallo e di Carabbia, lungo le pendici del San Salvatore. A
un certo momento __________ si sarebbe fermato perché innervosito da
__________, in particolare per la questione dei fr. 300'000.– mancanti.
Lasciato il veicolo sul ciglio sterrato della strada, i due si sarebbero
incamminati nel bosco, lungo una stradina che scende in direzione di Lugano,
per discutere all'aria aperta. __________ non sarebbe riuscito però a
rassicurare il cliente, che continuava a metterlo sotto pressione.
F. Infine
i due avrebbero raggiunto un casolare abbandonato, dentro il quale __________,
esasperato, avrebbe colpito __________ alla spalla e al capo con un listone di
legno, facendolo cadere per terra. Spaventato, egli si sarebbe inginocchiato
accanto alla vittima, constatando che respirava ancora. Ha quindi cancellato le
impronte e, abbandonato sul posto il legno usato per l'aggressione, avrebbe raggiunto
la propria automobile e sarebbe ripartito per Zurigo. __________ è riuscito a
tornare sulla strada cantonale, dove è stato soccorso da un ciclista e da un
automobilista di passaggio, che ha allarmato la polizia. Condotto all'Ospedale
__________, egli si è visto diagnosticare una commozione cerebrale, la frattura
della mandibola, come pure ecchimosi varie al collo, alla nuca e al volto.
Secondo gli accertamenti medico-peritali, egli è stato colpito quattro volte al
capo e al collo con un oggetto compatibile per forma e dimensione dei segni con
il listone di legno rinvenuto nel cascinale. __________ non è mai stato in
pericolo di vita, ma ha riportato conseguenze di ordine permanente, ovvero
diplopia e diminuzione del gusto e dell'olfatto. Da parte sua egli ha
raccontato di essere salito effettivamente sull'automobile di __________ a
Lugano per raggiungere un ristorante e di avere comunicato allo stesso
__________ durante il tragitto di avere chiesto il trasferimento dei propri
averi a un'altra banca. __________ si sarebbe fermato al bordo della strada,
dicendogli di voler vedere una casa fatiscente. Terminata la visita – ha
soggiunto __________ – entrambi sarebbero tornati sulla strada e sarebbero
risaliti in automobile. __________ si era munito di un legno, trovato vicino al
casolare, e l'aveva riposto nel bagagliaio. Percorsi alcuni chilometri,
__________ si sarebbe di nuovo fermato, l'avrebbe fatto scendere e l'avrebbe invitato
ad aspettare perché intendeva visitare alcuni amici. Quindi si sarebbe
allontanato in auto. __________ si sarebbe addentrato per pochi metri nel
bosco, dove improvvisamente avrebbe perso i sensi.
G. Tornato al lavoro, __________ è stato tratto in arresto 40 giorni
dopo. In quel lasso di tempo egli ha allestito scritti, mostrati a colleghi e
superiori, in cui ha narrato di intemperanze e persecuzioni di __________ nei
suoi confronti. Inoltre ha fatto riverniciare in giallo la sua Audi “A6”,
precedentemente nera. Con il denaro contante prelevato dal conto di __________
egli ha proseguito nel rimborso di clienti danneggiati dalla sue operazioni,
ciò che aveva cominciato a fare dopo il noto prelevamento di fr. 300'000.– dal
conto di __________, avvenuto il 25 aprile 2000.
H. Con sentenza del 17 maggio 2002 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di mancato omicidio
intenzionale per avere, il 15 giugno 2000 a Carabbia, colpito quattro volte
alla testa e al collo __________ con un listone di legno. Essa lo ha
riconosciuto autore colpevole altresì di ripetuta truffa, ripetuta
amministrazione infedele (in parte aggravata), ripetuta falsità in documenti e
soppressione di documenti per le indebite operazioni in danno dello stesso
__________ e di altri clienti della banca. Prosciolto nondimeno
dall'imputazione di mancato assassinio, __________ è stato condannato a 5 anni
e 6 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) con
l'attenuante di una lieve scemata responsabilità limitatamente al mancato
omicidio. A suo carico è stato pronunciato inoltre l'obbligo di rifondere alla
__________ fr. 1'425'314.60 con accessori. La Corte ha disposto infine, previa
copertura della tassa di giustizia e delle spese processuali, la confisca con
assegnazione alla __________, a parziale copertura della spettanza di
fr.
250'000.–, di fr. 62'680.05, US$ 17'100.00, fr. 30'000.– e fr. 1'000.– depositati
sui conti n__________ e n. __________ intestati al Ministero pubblico, presso
la Banca __________, e del saldo attivo della relazione n. __________ intestata
a __________ presso la __________.
I. Contro la sentenza di assise il Procuratore pubblico ha introdotto
il 21 maggio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 27 giugno
successivo, egli chiede che __________ sia riconosciuto autore colpevole di
mancato assassinio (anziché di mancato omicidio) e che la pena inflittagli sia
aumentata a 9 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto). In
subordine egli postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio
degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue
osservazioni del 22 luglio 2002 __________ propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile,
destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti
(DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166
consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag.
168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre
(DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare
una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né
contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza,
inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel
risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275
consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124
I 208 consid. 4a pag. 211).
- L'omicidio intenzionale (art. 111 CP) va qualificato come assassinio
(art. 112 CP) se l'agente ha agito con particolare mancanza di scrupoli,
segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi. Esso si
distingue dall'omicidio intenzionale per il carattere specialmente reprensibile
dell'atto (FF 1985 II 912 seg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 13; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berna 2002, n. 1.23 ad art. 112 CP). La nozione di “particolare
mancanza di scrupoli” corrisponde a quella di “particolare perversità” secondo
il vecchio art. 112 CP (FF 1985 II 912; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berna 1995, 5ª edizione, pag. 26
n. 17). Il movente è particolarmente perverso, ad esempio, quando si riconduce
a rimunerazione o alla volontà di derubare la vittima (DTF 118 IV 122 consid.
2b pag. 125, 115 IV 187 consid. 2 pag. 188); lo scopo è particolarmente
perverso, ad esempio, quando l'autore elimina un testimone scomodo o una
persona che cerca di impedire la perpetrazione di un reato; il modo di agire è
particolarmente perverso, ad esempio, quando l'autore dimostra crudeltà o prova
piacere nel far soffrire la vittima (v. anche Corboz,
op. cit., n. 8 a 19 ad art. 112 CP; Disch,
L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pagg. 313 a 322). In linea di
principio l'uccisione di una persona a scopo di rapina configura assassinio,
senza riguardo al fatto che l'autore abbia ucciso prima, durante o dopo essersi
appropriato del bottino, foss'anche solo per timore di una reazione – effettiva
o presunta – della vittima (sentenza del Tribunale federale 6S.400/2001 del 10
gennaio 2002, consid. 8b).
Per
discernere tra omicidio e assassinio occorre procedere, di caso in caso, a una
valutazione globale. Le circostanze rilevanti sono solo quelle direttamente connesse
alla commissione del reato. I precedenti e il comportamento dell'autore dopo
l'uccisione possono assumere rilievo solo se riguardano l'illecito e servono a
chiarire la personalità di lui (DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 14, 117 IV 369
consid. 17 pag. 390-391 e consid. 19a pag. 392-393); v. anche Disch, op. cit., pag. 322). La premeditazione
non denota necessariamente assassinio (Disch,
op. cit. pag. 292 e rinvii), né si dà necessariamente assassinio nell'ipotesi
in cui l'autore abbia provato piacere a far soffrire la vittima o a ucciderla,
e nemmeno nell'eventualità in cui manchi ogni legame tra l'autore e la vittima
o qualora l'agente abbia agito a sangue freddo. Decisivo è che l'autore abbia
delinquito senza scrupoli, dando prova di egoismo crasso e primitivo, in
spregio di sentimenti sociali e della vita altrui pur di conseguire il suo
interesse (DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 14 con richiami; FF 1985 II 912 seg.).
Tale atteggiamento deve apparire come un carattere costante della personalità,
su cui il giudice si pronuncia secondo criteri morali oggettivi (DTF 127 IV 10
consid. 1a pag. 14; sentenza del Tribunale federale 6S.400/2001 del 10 gennaio
2002, consid. 8c).
- La Corte delle assise criminali ha anzitutto ricordato che il Procuratore
pubblico ravvisava gli estremi dell'assassinio (mancato) nel movente
particolarmente egoistico e non nel modo in cui il reato era stato compiuto
(sentenza, pag. 57). Secondo l'accusa, il connotato dell'assassinio si
riscontrava più che altro nella premeditazione, l'imputato avendo pianificato
da tempo l'eliminazione di __________ come necessaria per evitare la scoperta
dei suoi illeciti finanziari, al punto da affrontare il viaggio nel Ticino. Pur
non negando l'esistenza di indizi isolati a sostegno di una simile tesi, la
Corte non ha individuato però elementi che bastassero per assodarla. A mente
sua, un'interpretazione oggettiva delle risultanze processuali confortava anzi
l'ipotesi che __________, emotivamente labile ed esasperato dal comportamento
di __________, fosse stato colpito da improvvisa furia omicida, fortunatamente
non portata a compimento (loc. cit.). La prima Corte si è domandata in effetti
se – come affermava il Procuratore pubblico – l'imputato potesse trarre un
utile dalla morte violenta della vittima, ovvero se con la scomparsa di
__________ le malversazioni non sarebbero state scoperte o se egli avrebbe in
qualche modo guadagnato tempo. Al quesito essa ha risposto negativamente,
l'imputato sapendo che __________ non era solo al mondo: aveva un'amica,
__________, cui aveva regalato un orologio d'oro, una BMW e alla quale nel
frattempo aveva intestato fiduciariamente parte dei suoi beni (sentenza, pag.
37 e 58). La stessa __________ , del resto, sperava di essere istituita erede
per testamento (sentenza, pag. 58). L'imputato non poteva contare sul fatto,
perciò, che i suoi illeciti passassero inosservati, tanto meno a soli otto
giorni dall'indebito prelievo di fr. 950'000.– (sentenza, pag. 58 seg.).
Ciò
posto, la Corte non ha mancato di vagliare gli indizi allegati dal Procuratore
pubblico per fondare l'accusa di (mancato) assassinio. Essa si è soffermata
anzitutto sull'annotazione dell'accusato eseguita il 7 giugno 2000 sulla scheda
__________ del cliente per giustificare il noto prelevamento di 950'000.– e sul
suo contenuto, rilevando che tale messinscena non poteva equipararsi alla
“cronaca di una morte annunciata”, ma spianava solo il terreno per ulteriori
malversazioni (sentenza, pag. 59). La Corte ha escluso altresì che la
preesistente volontà omicida dell'imputato potesse essersi rafforzata perché il
6 o 7 giugno 2000 __________ potrebbe avere visto il reale saldo del suo conto,
onde la necessità per l'imputato di stringere i tempi e di eliminare il
cliente. Se così fosse – ha soggiunto la Corte – l'imputato non avrebbe atteso
fino a giovedì 15 giugno, ma avrebbe agito già nel fine settimana del 10, 11 e
12 giugno, per tacere del fatto che così facendo non avrebbe nemmeno dovuto
giustificare l'assenza dal lavoro inventandosi – secondo il Procuratore
pubblico – l'incidente stradale del 13 giugno 2000 (sentenza, pag. 59 seg.).
Quanto all'opinione della pubblica accusa, secondo cui l'imputato avrebbe predisposto
elementi volti a far credere che il 15 giugno 2000 egli si fosse recato in un
luogo diverso (lasciando alla convivente un biglietto in cui diceva di voler
raggiungere il lago dei Quattro Cantoni e spedendo poi una cartolina da un
ufficio postale del luogo), la Corte ha rilevato che la convivente dell'imputato
si era limitata a dichiarare che le sembrava di ricordare menzionata, in quel
biglietto (per altro mai ritrovato), la regione del lago di Lucerna. Del resto
nemmeno la cartolina era stata ritrovata e ben difficilmente essa avrebbe
potuto essere inviata il 15 giugno 2000 se è giunta all'assistente __________
proprio quel giorno (sentenza, pag. 60).
Per
quanto riguarda l'ulteriore indizio, secondo cui l'imputato avrebbe sottaciuto
una visita ad Ascona risalente al febbraio del 2000 e sarebbe incorso in
numerose contraddizioni circa i suoi spostamenti nel Ticino il 15 giugno 2000,
confondendo Ascona con Locarno e situando Brissago a un distanza esagerata da
Ascona, tanto da chiedere clandestinamente ai parenti durante il carcere
preventivo una cartina della Svizzera per chiarire le idee, nemmeno esso è
stato considerato rilevante dai primi giudici. Certo, i ricordi del prevenuto
riguardo ad Ascona e dintorni apparivano sufficientemente precisi ed era vero
che quel 15 giugno 2000 l'imputato aveva lasciato a casa il telefono cellulare,
di regola sempre sulla sua persona. Altri indizi però sminuivano la valenza
dell'indizio. Intanto non risulta provato che l'accusato sapesse della presenza
di __________ a Lugano quel giorno (sentenza, pag. 61 seg.). Inoltre l'imputato
non aveva raggiunto il Ticino munito di un'arma qualsiasi, ma si era affidato a
una risorsa dell'ultimo momento, un listone trovato per caso, meno rigido non solo
di una mazza di baseball, ma anche solo a un nodoso randello, tant'è che
__________ ha riportato sì lesioni permanenti, ma non è mai stato in pericolo
di vita. Tutto ciò depone a favore dell'improvvisazione, avvalorando la tesi di
colpi inferti in un momento d'ira, in seguito a una perdita di controllo
(sentenza, pag. 62).
Dalle
concordi deposizioni degli interessati – ha continuato la Corte – si desume poi
che durante il breve viaggio in automobile i due hanno parlato effettivamente
dei fr. 300'000.– mancanti, tanto che __________ ha incolpato l'imputato di
furto o altro. È pertanto verosimile che in seguito a ciò sia scoppiato un
alterco e che l'imputato, perduta la testa, abbia reagito con l'aggressione,
comportamento che il perito giudiziario dott. __________ ha ritenuto
compatibile con il quadro psicologico del soggetto (sentenza, pag. 62). La
probabile goccia che ha fatto traboccare il vaso – ha proseguito la Corte –
dev'essere stata la comunicazione di __________ all'accusato circa l'intenzione
di chiudere il conto, checché obiettasse l'imputato (sentenza, pag. 63). Tale
sgradevole novità avrebbe obbligato __________ a nuove malversazioni per
colmare l'ammanco. Cumulato al diverbio per la questione dei fr. 300'000.–, ciò
ha provocato nell'accusato un odio subitaneo nei confronti di __________ e il
desiderio di dargli addosso. Furente, l'accusato ha cercato un luogo dove
fermare l'auto, si è incamminato con __________ e, al riparo nel rustico, l'ha
colpito quattro volte alla testa e al collo, se non per ucciderlo, quanto meno
accettando l'eventualità che morisse. Donde, per finire, l'applicazione dell'art.
111 CP (sentenza, pag. 63).
- Nell'argomentazione testé riassunta il Procuratore pubblico ravvisa
diversi arbitrii, segnatamente laddove la Corte di assise ha ritenuto che
__________, direttamente interessata all'eredità dell'amico, prima o poi
avrebbe scoperto le malversazioni, laddove la Corte ha ritenuto che la morte –
specie se violenta – di __________ non avrebbe messo al riparo l'imputato da
verifiche patrimoniali e laddove la prima Corte ha concluso che, uccidendo
__________ otto giorni dopo l'indebito prelevamento di fr. 950'000.–, di fatto
l'accusato avrebbe lasciato la propria firma sul delitto. Sempre secondo il
Procuratore pubblico, la Corte sarebbe incorsa in arbitrio anche ritenendo che
l'imputato non fosse senza alternative e potesse attingere agli averi di altri
clienti per coprire in maniera incruenta le malversazioni in danno di
__________. Il Procuratore pubblico si duole di arbitrio altresì nella misura
in cui la Corte, dopo avere accertato il timore-dubbio dell'accusato di essere
stato scoperto da __________ quell'8 giugno 2000, ha trascurato che quegli ha
rinunciato a riversare la somma di fr. 950'000.– sul conto di lui (limitando i
danni) e ha utilizzato il denaro solo più tardi, addirittura dopo
l'aggressione. La prima Corte sarebbe caduta in arbitrio una volta ancora,
dipoi, ignorando nell'ottica della premeditazione che l'imputato ha prelevato
fr. 300'000.– e fr. 950'000.– dal conto di __________, sebbene questi lo
tenesse già sotto pressione per la presunta perdita di altri fr. 300'000.–. La
Corte avrebbe disatteso inoltre la valenza del documento 2 agosto 1999, che legittimava
l'accusato a compiere operazioni di borsa qualora il cliente non fosse stato
raggiungibile, e il fatto che l'imputato ha usato il denaro di __________ per
riversarlo su conti di clienti inconsapevoli delle perdite subìte.
Se
non che, le motivazioni – invero prolisse – riferite dal Procuratore pubblico a
ogni singola doglianza non consentono di riscontrare estremi di arbitrio. Per
fondare una censura di arbitrio non basta infatti prospettare, foss'anche con
enfasi, una soluzione alternativa, finanche migliore o preferibile rispetto a
quella cui è pervenuta la Corte di assise (sopra, consid. 1). Occorre sostanziare
la manifesta insostenibilità di quest'ultima. Nonostante l'impegno profuso nel
motivare le singole critiche, il Procuratore pubblico si avvale in realtà di
argomentazioni inidonee a dimostrare che la Corte di assise sarebbe incorsa in
arbitrio ritenendo che gli elementi a sua disposizione non portavano necessariamente
a concludere che già prima del 15 giugno l'accusato aveva messo in atto un
piano volto a sopprimere __________ per nascondere le malversazioni compiute.
Il Procuratore pubblico assevera in buona sostanza che la situazione in cui
__________ si era messo era ormai irreversibile, ma non dimostra che i primi
giudici avrebbero abusato del loro potere di apprezzamento ridimensionando la
valenza degli indizi ricordati nella sentenza impugnata con riferimento al diverso
quadro della situazione che l'imputato poteva farsi. Quel l'autore di un reato
sa o non sa, quel che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è
invero un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle
prove (DTF 121 IV 90 consid. 2b pag. 92), che la Corte di cassazione e di
revisione penale esamina con cognizione limitata all'arbitrio (consid. 1).
Spettava al Procuratore pubblico dimostrare che gli accertamenti della prima
Corte relativi all'aspetto soggettivo della fattispecie sono non solo
criticabili o discutibili, ma arbitrari. Come si è spiegato, egli non dimostra
però estremi del genere.
-
Nel seguito del ricorso (punti 9 e 10) il Procuratore pubblico lamenta
arbitrio laddove la prima Corte, dopo avere riconosciuto che __________ era
diventato fastidioso per l'imputato, avrebbe concluso contraddittoriamente per
l'inesistenza del movente egoistico, laddove la Corte ha interpretato gli
indizi relativi alla premeditazione singolarmente e non nel loro insieme e
laddove la Corte non ha attribuito il giusto peso a elementi decisivi, come la
nota informativa __________ del 7 giugno 2000. Nel motivare le singole
doglianze, però, ancora una volta il Procuratore pubblico non dimostra alcun
arbitrio. Egli persiste nel far valere che in realtà l'accusato aveva più di una
ragione per progettare sin dall'inizio la soppressione di __________, ma non
dimostra che i primi giudici siano caduti in un errore di valutazione manifesto
ritenendo che l'imputato non si trovava in una situazione di angustia tale da
dover agire nel modo descritto dal Procuratore pubblico.
-
Si aggiunga che dal punto 11 al punto 14 il ricorso sfugge manifestamente
a qualsiasi esame di merito, le critiche mosse alla sentenza impugnata esulando
già a prima vista dall'ambito di qualsivoglia arbitrio per identificarsi nei
toni di un'appassionata requisitoria. Il Procuratore pubblico, in effetti, non
impugna la sentenza di assise, ma ribadisce la sua personale visione dei fatti
e la propria valutazione delle prove come se la Corte di cassazione e di
revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche a
tale proposito. Formulato come un atto di appello, su tali punti il ricorso
riesce manifestamente inammissibile.
-
Il Procuratore pubblico rimprovera alla prima Corte (memoriale, pag.
- di avere trascurato a torto il comportamento tenuto dalla vittima dopo
l'aggressione. A prescindere dalla natura appellatoria dell'esposto,
l'argomentazione cade nel vuoto, giacché secondo lo stesso Procuratore pubblico
tale comportamento non sarebbe rilevante per giudicare la fattispecie
qualificata dell'assassinio (ricorso, loc. cit.).
-
Infine il Procuratore pubblico si duole (memoriale, pag. 23 in
fondo) che la prima Corte non abbia dato credito alla versione di __________ in
relazione a quanto sarebbe accaduto la sera del 15 giugno 2000, limitandosi a
correlare l'aggressione a un banale scatto d'ira che all'imputato ha fatto
perdere il controllo. Nel motivare la critica, però, il ricorrente omette
ancora una volta di dimostrare la manifesta insostenibilità della conclusione
cui è giunta la prima Corte. Appellatorio, in proposito il gravame non adempie
i requisiti di un ricorso per cassazione.
-
Visto l'esito dell'impugnativa, gli oneri processuali seguono la
soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________ – il
quale ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato – una congrua
indennità per ripetibili.
Per
questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'500.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1'500.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico,
SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Direzione del
penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________ (rappresentante di parte civile);
– avv.
__________ (rappresentante di parte civile).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: l'indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster