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Numero d'incarto:
17.2002.40
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00040
Lugano
25 novembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 17 giugno 2002 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 3 giugno 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi
confronti;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. La mattina del 10 febbraio 2002, verso le ore 7.00, __________
proveniva dal centro di __________ alla guida della sua automobile,
intenzionato a raggiungere in compagnia di un'amica il suo domicilio in via
__________. Giunto in via __________, egli ha compiuto una svolta a destra con
l'intenzione di immettersi in via __________, ma ha perduto il controllo del
veicolo ed è andato a urtare un palo dell'illuminazione pubblica. Abbandonata
l'automobile, rinvenuta poi dalla polizia, egli ha raggiunto il pronto soccorso
dell'Ospedale __________ per farsi medicare le lievi ferite riportate.
L'analisi del sangue cui egli è stato sottoposto ha denotato un tasso alcolico
compreso tra un minimo di 0.74 e un massimo di 1.06 per mille. Il medico
incaricato del prelievo ha riscontato, da parte sua, uno stato di “debole” influsso
alcolico.
B. Con decreto di accusa dell'8 aprile 2002 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di guida in stato di ebrietà per avere
condotto la sua vettura VW “Polo” (targata __________) in stato di ubriachezza,
come risultava dal referto medico attestante uno stato di “debole” influsso
alcolico. Egli lo ha posto in stato di accusa, inoltre, per infrazione alle
norme della circolazione, avendo circolando nello stato psicofisico citato,
avere perso per negligenza la padronanza di guida ed essere andato a sbattere
sulla destra contro il noto palo dell'illuminazione. Ne ha proposto così la
condanna a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni, e al pagamento di una multa di fr. 1'000.–. Al decreto di
accusa __________ ha sollevato opposizione.
C. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 3 giugno 2002 il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato entrambi i capi
d'imputazione. Nel dubbio sul reale tasso di alcolemia al momento
dell'infortunio, egli ha prosciolto __________ dall'accusa di avere guidato
l'automobile in stato di ebrietà a quell'ora, ma lo ha ritenuto ebbro al
momento in cui egli si trovava al volante verso le ore 5.30, e ciò tenuto conto
dello smaltimento dell'alcol (valutato peritalmente nelle misura di 0.1 grammi
l'ora per mille), come pure della dichiarazione dell'accusato, che ammetteva di
avere smesso di bere alle ore 4.00. Confermata l'accusa di infrazione alle
norme della circolazione, nemmeno contestata, il primo giudice ha condannato
pertanto __________ a 6 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e a una
multa di fr. 1'000.–.
D. Contro la sentenza pretorile __________ ha introdotto il 6 giugno
2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 giugno successivo, egli chiede
l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per
nuovo giudizio previo complemento istruttorio, in subordine il suo
proscioglimento dall'imputazione di guida in stato di ebrietà e in via ancora
più subordinata la revisione del processo. Nelle sue osservazioni del 2 luglio
2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera al Pretore di averlo ritenuto
colpevole di guida in stato di ebrietà per una fattispecie non prospettata nel
decreto d'accusa. Egli sostiene che l'imputazione per la quale è stato chiamato
a rispondere e dalla quale è stato – nel dubbio – prosciolto non poteva che
riferirsi alla guida al momento in cui egli ha perso il controllo del veicolo,
ossia a quanto verificatosi alle ore 7.00. Un'interpretazione diversa esula
manifestamente dal decreto d'accusa. Prima di giudicarlo autore colpevole di guida
in stato di ebrietà per avere condotto la propria automobile in quelle
condizioni già alle ore 5.30 – egli soggiunge – il Pretore avrebbe dovuto far
capo all'art. 250 cpv. 4 CPP, che regola la procedura nel caso in cui dal pubblico
dibattimento risultino nuovi fatti o una nuova valutazione giuridica dei fatti,
in modo di garantirgli un'adeguata difesa di fronte alla nuova imputazione. Invece
il primo giudice lo ha condannato, violando il principio dell'immutabilità
dell'atto di accusa. Una disattenzione del genere non può che comportare
l'annullamento della sentenza nella misura in cui egli si vede riconoscere
colpevole di guida in stato di ebrietà e impone un rinvio degli atti per nuovo
giudizio, previo complemento della perizia inteso ad accertare il reale tasso alcolico
alle ore 5.30.
-
La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio.
L'atto di accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto
del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in
modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV
348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b: Hauser/Schweri, Schweizerisches
Strafprozesrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 165 n. 16). Il
principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che tutela
l'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal
diritto cantonale (DTF 112 IV 71 consid. 4a), ma garanzie minime sgorgano dal
diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 116 Ia 455
consid. cc). L'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio non dev'essere
spinto all'accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica
(CCRP, sentenza del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; DTF del 20 febbraio
1998 in re A.P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso tuttavia
quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella enunciata
nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di
esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o
modificato (DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a; DTF 116 Ia 455
consid. cc; Hauser/Schweri, op.
cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19).
-
A ragione il ricorrente fa valere che l'illecito per cui è stato condannato
non figura nel decreto d'accusa. Dalla formulazione dei singoli capi
d'imputazione risulta palese che il Procuratore pubblico ha posto il prevenuto
in stato di accusa per quanto è accaduto alle ore 7.00 del 10 febbraio 2002
(incidente provocato in condizioni di leggera ebrietà, come risulta dal parere
medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico), non per quanto si
era verificato in precedenza con riferimento allo stato psicofisico
dell'imputato alle 5.30. Ciò si desume senza equivoco anche dal fatto che sia
nel rapporto del Centro Laboratorio Bioanalitico, sia nel rapporto del medico
che ha eseguito il prelievo di sangue il periodo critico (considerato decisivo
dal Procuratore pubblico) è stato individuato alle ore 7.00 (momento del
sinistro) e non alle ore. 5.30. Si aggiunga che il Procuratore pubblico
conclude per la reiezione del ricorso, ma non pretende di avere già allora prospettato
la fattispecie considerata dal Pretore ai fini del giudizio di condanna per
guida in stato di ebrietà.
-
Stabilito che il ricorrente è stato condannato per un fattispecie
non prospettata nel decreto di accusa, la condanna per guida in stato di
ebrietà non va tuttavia annullata per ciò soltanto, ma – come fa notare anche
il ricorrente – gli atti vanno trasmessi al Pretore (viciniore) perché riprenda
il processo secondo l'art. 250 cpv. 4 CPP (applicabile per analogia anche ai
procedimenti che sfociano in un decreto di accusa) nei casi in cui dal dibattimento
l'accusato risulti colpevole di un reato non contemplato nell'atto di accusa.
Il ricorrente rinunciando a chiedere la stesura di un nuovo decreto d'accusa
che contempli la fattispecie considerata dal Pretore (si veda la richiesta di
giudizio n. 1), basterà che il Pretore viciniore contesti all'accusato la nuova
imputazione. Prima di riprendere il processo, nondimeno, egli dovrà assicurare
a quest'ultimo il diritto di essere sentito – e quindi anche di proporre prove
a discarico – sgorgante dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 119 Ia 139 consid. 2e con
richiami di dottrina e giurisprudenza; CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in
re B., consid. 2c). La nuova commisurazione della pena dovrà tenere conto, in
ogni modo, della condanna per infrazione alle norme della circolazione, non
impugnata e come tale passata in giudicato.
-
Se ne conclude che, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata va annullata per quanto riguarda la circolazione in stato di ebrietà
(ma non – come detto – per quanto riguarda l'infrazione alle norme della
circolazione) e gli atti rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi. Dato l'accoglimento del ricorso nella sua domanda
principale, diventano prive d'oggetto le richieste subordinate, segnatamente la
domanda di revisione, per altro proposta prematuramente, prima ancora che la
contestata condanna sia passata in giudicato (CCRP, sentenza dell'8 novembre
2001 in re P., consid. 4d).
-
Gli oneri del giudizio odierno sono posti carico dello Stato (art.
15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente, patrocinato da un legale,
un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, il dispositivo della sentenza impugnata
che condanna l'imputato per circolazione in stato di ebrietà è annullato e gli
atti sono rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr.
800.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
– Pretura
del Distretto di Riviera, 6710 Biasca;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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