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Numero d'incarto:
17.2001.8
Data decisione, Autorità:
13.02.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00008
Lugano
13 febbraio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 25 gennaio 2001 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 18 dicembre 2000 dalla presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di
__________ N,
(patrocinato
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 dicembre 2000 la presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori
colpevoli di truffa e di istigazione a falsità in documenti. Essa ha accertato
che gli imputati, l'uno in qualità di amministratore unico e azionista delle
ditte __________ e __________ SA, , l'altro in qualità di
responsabile tecnico e azionista della stessa __________ SA e di azionista della
stessa __________ SA, avevano ottenuto indebitamente dalla Cassa di
disoccupazione CAD “ ” __________ il versamento di fr. 328'574.85 a
favore della __________ SA e di fr. 280'652.85 a favore della __________ SA per
indennità di lavoro ridotto, dichiarando con conteggi fittizi di avere subìto
perdite di ore di lavoro, mentre in realtà i dipendenti avevano continuato a
lavorare. La presidente della Corte ha accertato altresì che gli imputati,
sempre in correità e allo scopo di procurasi un indebito profitto, avevano
ordinato al dipendente , contabile della __________ SA e della
__________ SA, di allestire un doppio conteggio delle opere di lavoro prestate
dai dipendenti, uno effettivo per uso interno e uno fittizio da presentare alla
CAD “ ” __________ per
giustificare le richieste di indennità. In applicazione della pena, la
presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato __________ a 18
mesi di detenzione e __________ a 14 mesi di detenzione, pene sospese condizionalmente
con un periodo di prova di due anni.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il
18
dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del gravame, presentati il 25 gennaio 2001, egli chiede che
gli sia riconosciuta l'attenuante del sincero pentimento e che la pena sia
ridotta a di 10 mesi di detenzione sospesi condizionalmente; in subordine egli
postula l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso non è stato oggetto
di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente sostiene che ,negandogli l'attenuante del sincero
pentimento (art. 64 cpv. 7 CP), la prima giudice ha violato il diritto
federale. Egli afferma di avere dato prova di ampia collaborazione e di avere
persino stipulato un accordo con la cassa di disoccupazione, in virtù del quale
egli ha versato di fr. 72'000.– a tacitazione di ogni pretesa nei suoi
confronti. Tali circostanze – egli conclude – avrebbero dovuto indurre la prima
giudice a ridurgli la pena in modo più marcato.
-
L'art. 64 cpv. 7 CP consente al giudice di attenuare la pena quando
l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, in specie quando ha
risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui. La noma presuppone
nell'autore una condotta che denoti uno sforzo particolare in relazione con il
reato commesso. Tale comportamento deve essere in stretto rapporto con
l'illecito e connotare un riconoscimento della colpa, non provocato dalla
pressione di un procedimento penale pendente o imminente. La sola rifusione del
danno non basta quindi a integrare gli estremi del sincero pentimento. D'altro
lato non ogni risarcimento è indice di ravvedimento, bensì solo quello che ha
richiesto uno sforzo particolare, non ispirato a semplici considerazioni di
opportunità (DTF107 IV 99 consid. 1 con richiami di dottrina; CCRP, sentenza
del 25 marzo 1993 in re C. e S., consid.4a). Inoltre l'applicazione dell'art.
64 CP rientra nel potere di apprezzamento del giudice, che può tenere conto dell'attenuante
anche nell'ambito dell'art. 63 CP. L'art. 64 CP è violato solo laddove il giudice
neghi – o ammetta – le premesse di un'attenuazione in modo inconciliabile con
la legge, oppure se, nonostante le premesse date, rifiuti l'attenuazione
oltrepassando i limiti del proprio potere di apprezzamento (CCRP, sentenza del
25 febbraio 2000 in re C. e P., consid. 9).
-
Riassunti i principi che consentono di applicare l'attenuante del
sincero pentimento, la presidente della Corte delle assise ha dato atto che il
ricorrente ha sottoscritto il 4 dicembre 1998 – un mese e mezzo dopo
l'emanazione dell'atto di accusa del 23 novembre 1998 (poi corretto mediante
atto di accusa aggiuntivo del 3 aprile 2000 in seguito a una sentenza della
Camera dei ricorsi penali del 4 febbraio 2000) – una convenzione, in ossequio
alla quale ha versato seduta stante un risarcimento di fr. 72'000.– a fronte di
un debito (capitale e interessi) di fr. 746'303.30. Pur riconoscendo tale
sforzo, essa ha però sottolineato che la convenzione è intervenuta sotto
pressione del procedimento penale e non era quindi spontanea. L'imputato essendosi
limitato a risarcire meno del 10% del danno senza altri pagamenti, neppure
mensili e commisurati alle sue entrate, non poteva dirsi che egli avesse fatto
tutto il possibile per ridurre il pregiudizio. In effetti – ha soggiunto la
prima Corte – l'imputato non ha dimostrato l'impossibilità di corrispondere
almeno un contributo minimo, foss'anche solo di fr. 100.– mensili (sentenza,
pag. _ con riferimento ad act. 1, prodotto al dibattimento). Della parziale
tacitazione della parte civile la prima giudice ha comunque tenuto conto nel
quadro dell'art. 63 CP, riducendo di 4 mesi la pena rispetto a quella irrogata
al correo. Accertato inoltre il ruolo di secondo piano rivestito dal prevenuto
nella società _________ SA, essa ha considerato anche in tale ambito l'avvenuto
risarcimento (sentenza, pag. _).
-
Tenuto calcolo di quanto precede, la prima giudice non violato
l'art. 64 cpv. 7 CP né ha ecceduto il suo potere di apprezzamento valutando il
comportamento dell'imputato nel mero contesto dell'art. 63 CP. Ricordato che la
convenzione con la parte lesa è stata sottoscritta più per la pressione del
procedimento penale pendente che per iniziativa dell'imputato, che la cifra versata
è tutto sommato modesta per rapporto al danno effettivo e che il prevenuto non
ha assunto altri impegni per ridurre il pregiudizio, la prima Corte ha addotto
ragioni sufficienti per considerare tale comportamento nel solo quadro dell'art.
63 CP. Per rivendicare legittimamente l'applicazione dell'art. 64 cpv. 7 CP il
ricorrente avrebbe dovuto censurare con successo i relativi accertamenti (art.
288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP), dimostrando che la presidente della Corte di
assise è caduta in arbitrio accertando che il pagamento è avvenuto sotto pressione
di cause esterne e che egli non ha dato fondo a tutte le sue possibilità per
soddisfare la parte lesa. Evocata la nozione di sincero pentimento, egli si
limita invece nel ricorso a ribadire il suo punto di vista, sostenendo di avere
fatto il possibile compatibilmente con le sue possibilità finanziarie. Certo,
la prima giudice non ha dato prova di grande generosità riducendogli di soli 4
mesi la pena rispetto a quella inflitta al correo, l'imputato avendo pur sempre
tenuto un ruolo di secondo piano nell'ambito della __________ (agendo comunque
come correo) e avendo parzialmente risarcito il danno. Ciò non basta tuttavia
per rimproverarle un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento, tanto meno
ove si ponga mente anche alle rimanenti argomentazioni esposte nel consid. 6
della sentenza impugnata.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione a:
– __________;
– avv.
__________;
– __________;
– avv.
__________;
– Corte
delle assise correzionali di Lugano;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna;
– Tribunale cantonale
delle assicurazioni, Lugano.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante
ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del
diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del
testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni
per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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