AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.60
Data decisione, Autorità:
04.10.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00060
Lugano
4 ottobre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 27 settembre 2001 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 24 agosto 2001 dalla presidente della Corte delle assise
correzionali di Leventina, in Lugano, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 dicembre 1999 __________ si è recato per lavoro in __________.
Terminati gli impegni professionali, egli ha intrapreso la via del ritorno a
bordo della sua VW “New Beetle 2.0”, immettendosi in autostrada a __________
verso sud. Il traffico era normale e le condizioni meteorologiche buone. In
territorio di __________, dove era in corso un controllo della velocità da
parte della polizia cantonale, egli è stato fermato dagli agenti; da un
controllo radar è risultato che egli circolava, alle ore 14.55, alla velocità
di 204 km/h (197 km/h, una volta dedotto il margine di tolleranza). La velocità
consentita in quel tratto di autostrada era quella ordinaria di 120 km/h.
B. Con decisione dell'11 febbraio 2000 il Dipartimento delle istituzioni
ha inflitto a __________ una multa di fr.1'920.– per avere circolato
sull'autostrada alla velocità di 197 km/h. Adito da __________, con sentenza
del 5 aprile 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la
decisione impugnata per incompetenza, data la gravità dell'infrazione (art. 90
cpv. 2 LCStr), sottratta alla cognizione dell'autorità amministrativa, e ha trasmesso
gli atti al Procuratore pubblico.
C. Con decreto di accusa del 19 giugno 2000 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione e ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, oltre che al pagamento di
una multa di fr. 1'000.–. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.
D. Con sentenza del 24 agosto 2001 la presidente della Corte delle
assise correzionali di __________, sedente in Lugano, ha dichiarato __________
autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di 30 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e al
pagamento di una multa di fr. 1'000.–.
E. Preso atto della comunicazione dei dispositivi, __________ ha
presentato seduta stante dichiarazione di ricorso. Nei motivi del gravame,
presentati il 27 settembre 2001, egli postula il suo proscioglimento
dall'imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione o, in via
subordinata, il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo
giudizio. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 289 cpv. 1 CPP la dichiarazione di ricorso che precede
il ricorso per cassazione deve essere presentata per scritto, nel termine di
cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, al presidente della
Corte delle assise che ha pronunciato la sentenza, il quale ne dà comunicazione
entro tre giorni agli interessati. Nella fattispecie il ricorrente non ha
presentato una dichiarazione di ricorso scritta. Nondimeno il suo difensore ha
manifestato oralmente l'intenzione di ricorrere contro la sentenza di assise
seduta stante, subito dopo la comunicazione dei dispositivi, e tale
dichiarazione è stata integrata nel verbale del dibattimento (pag. 6). Simile modo
di procedere desta legittime perplessità sotto il profilo dell'art. 289 cpv. 1
CPP, che richiede una dichiarazione di ricorso scritta. Se non che, in concreto
l'imputato poteva contare in buona fede sul fatto che, avendo la presidente
della Corte (cui la dichiarazione andava presentata) senz'altro registrato la
sua dichiarazione a verbale dopo la lettura dei dispositivi, tale modo di
procedere fosse stato ratificato per atti concludenti. In realtà la prima
giudice avrebbe dovuto ricordare all'imputato l'esigenza formale dell'art. 289
cpv. 1 CPP e fargli firmare almeno la dichiarazione riportata nel verbale. Da
ciò non deve tuttavia derivare pregiudizio all'interessato, tanto meno se si
pensa che la stessa presidente ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione e
di revisione penale senza riserve. Per questa volta non è il caso dunque di dimostrarsi
particolarmente rigorosi.
-
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili
unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288
cpv. 1 lett c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile
o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto
con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid.
4a). Per motivare un censura di arbitrio non basta quindi criticare la
decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto
essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento
dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,
si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicono in modo urtante il
sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86
consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza,
inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non
solo nelle motivazioni, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124
II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
-
La presidente della Corte delle assise correzionali ha accertato
anzitutto, nel caso in esame, che lo strumento usato dalla polizia il 4
dicembre 1999 (Multanova “6F”) era stato controllato il 14 luglio 1999 dal
Servizio svizzero di verificazione (SVS), aveva un certificato di validità fino
al luglio del 2000 (act. 3 TPC), e appartiene all'ultima generazione degli
apparecchi cronometrici. Munito di autodiagnosi, esso interrompe
automaticamente il funzionamento in caso di disturbi, sicché per il suo alto
grado di tecnologia e affidabilità il Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ritiene superflue le corse di
controllo che servivano prima per verificare la scelta dell'ubicazione e la
verifica dei risultati (sentenza, pag. 5). Ricordato il rispetto delle
istruzioni federali da parte della polizia, la prima giudice ha escluso un
difetto dello strumento. Pur dando atto che nel certificato di omologazione la
VW “New Beetle 2.0” (85 kW) con cambio manuale risulta raggiungere una velocità
massima di 185 km/h (act. 1), essa ha ritenuto che ciò non sia decisivo, segnatamente
nel caso in cui – come ha confermato anche un responsabile tecnico
dell'__________ (act. 5 prodotto al dibattimento) – la strada sia in discesa,
la velocità massima potendo essere allora ampiamente superata. E in concreto,
come aveva confermato un agente di polizia (act. 3), la tratta percorsa dal
veicolo era effettivamente in discesa.
D'altro
canto – ha continuato la presidente della Corte – nella corrispondenza intercorsa
con l'autorità amministrativa l'accusato non ha mai contestato che la strada
fosse in pendenza. Solo al dibattimento egli ha tentato di ridimensionare ciò,
facendo presente che in realtà la strada era in falsopiano. Sia come sia, ha
soggiunto la prima giudice, non può essere seriamente contestato che chi si
immette in autostrada a __________ verso sud viaggia in discesa, tant'è che
__________ si trova a 715 m s/m, mentre __________ è a 391 m s/m. Nel suo
complesso la strada è perciò in notevole pendenza e un eventuale falsopiano non
avrebbe ridotto sensibilmente la velocità del mezzo (sentenza, pag. 6). Che il
ricorrente circolasse a una velocità chiaramente superiore al consentito
risulta dipoi da una precisazione del sergente __________, del 13 gennaio 2000,
nella quale egli ha dichiarato che al momento del fermo l'accusato gli ha detto
che stava provando la velocità massima della vettura (act. 3). Né il prevenuto
ha mai negato tale circostanza prima di comparire in aula, limitandosi a
sostenere che un'affermazione del genere non è una prova per revocargli una
licenza di condurre (act. 5). La sua negazione al dibattimento non appariva
dunque credibile. Tutto ciò posto, la presidente della Corte non ha ravvisato
seri motivi per mettere in dubbio la misurazione dell'apparecchio radar.
-
Il ricorrente si diffonde anzitutto in alcune considerazioni
sull'affidabilità degli apparecchi radar in genere, e in particolare sul certificato
rilasciato il 14 luglio 1999 dal Servizio svizzero di verificazione circa il
corretto funzionamento del Multanova “6F” usato in concreto dalla polizia. Pur
ammettendo che il convincimento sull'esatta misurazione del radar può apparire
legittimo, egli adduce che tale certezza non è data nel caso specifico, viste
le prove da lui offerte, le quali permettono di concludere che l'apparecchio ha
funzionato male. A suo parere la velocità registrata è fuori di ogni
ragionevole logica, ove si consideri che l'automobile non era modificata né
elaborata. In nessun caso un tribunale poteva perciò darvi credito senza
eccedere nel proprio potere di apprezzamento. Così argomentando, il ricorrente
disconosce tuttavia che un semplice richiamo a prove liberatorie non basta per
ritenere manifestamente insostenibile il convincimento cui è giunta in concreto
la presidente della Corte valutando gli indizi evocati dal Procuratore pubblico
(sentenza, pag. 2 e 3). Su questo punto il ricorso non è sufficientemente sostanziato.
-
Ricordati i dati tecnici della sua vettura, il ricorrente si
sofferma sulla considerazione della Corte di assise, fondata anche sull'attestazione
di un responsabile dell', secondo cui il tratto in discesa percorso
nell'imminenza del controllo radar avrebbe consentito di superare anche
abbondantemente la velocità di 185 km/h indicata nel certificato di
omologazione. Egli rileva che il documento rilasciato dall' è stato
prodotto soltanto al dibattimento, ciò che gli ha impedito di analizzarlo con
calma. Egli non risulta però avere eccepito una limitazione dei diritti della
difesa nel corso del dibattimento. Non può pertanto dolersene ora (art. 288 cpv.
1 lett. b CPP). Il ricorrente fa valere inoltre che importante non è tanto
stabilire se in un tratto in discesa si possa raggiungere una velocità
superiore a quella dichiarata dalla Casa, quanto stabilire in che misura tale
velocità possa essere superata per rapporto alla pendenza della strada. Egli fa
notare che il responsabile dell'__________ si è limitato a enunciare un
principio della fisica, ma non ha affermato che in discesa la velocità massima
possa essere superata “ampiamente”. Il suo veicolo, poi, era di recente
immatricolazione e quindi non ancora in grado di offrire il massimo delle
prestazioni.
Le
argomentazioni testé riassunte denotano palese natura appellatoria e non bastano
a connotare l'arbitrio in cui sarebbe caduta la prima Corte ritenendo che la
velocità di 197 km/h rilevata dal radar non era la risultante di un errore
dell'apparecchio. Ritenere che un veicolo in discesa, lanciato in autostrada,
possa anche superare del 10% la velocità massima riportata nel certificato di
omologazione è un ragionamento empirico e fors'anche discutibile. Non offende
tuttavia i più elementari principi della logica e dell'equità se si pensa che
nella fattispecie l'automobile non risultava dotata di un limitatore di
velocità, che l'apparecchio radar (dell'ultima generazione) era stato da poco
controllato e che, stando alle dichiarazioni dell'agente che ha proceduto al
fermo del veicolo, lo stesso ricorrente aveva ammesso di aver voluto provare la
velocità massima dell'auto (sentenza, pag. 9). Certo, il ricorrente nega un
fatto del genere. Senza cadere in arbitrio la prima Corte poteva però credere
all'agente dopo avere accertato che in sede amministrativa l'imputato non aveva
mai messo in dubbio tale ammissione, ma si era limitato a obiettare che quanto
detto all'agente non costituiva una prova per revocargli la licenza di condurre
(act. 5). Nella misura in cui è sufficientemente motivato, il ricorso si rivela
perciò destinato all'insuccesso.
-
Il ricorrente torna sulla pendenza del tratto d'autostrada percorso,
ripetendo che, indipendentemente dalla discesa, non è ragionevole accertare una
velocità superiore di quasi 20 km/h rispetto ai dati forniti dal costruttore.
Ancora una volta però egli non sostanzia alcun arbitrio. Si rinvia pertanto al
considerando che precede.
-
Da ultimo il ricorrente fa valere che il cumulo della pena detentiva
di 30 giorni (sospesa condizionalmente) con la multa di fr. 1'000.– inflittagli
dalla Corte di assise appare manifestamente esagerata. Se non che, egli non
spende una parola a sostegno della propria censura e non spiega perché la prima
Corte avrebbe ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento ritenendo
l'infrazione grave al punto da dover essere sanzionata con una pena privativa
della libertà e con la multa. Tanto meno egli illustra perché la condanna
irrogatagli lederebbe la parità di trattamento per rapporto alla sentenza –
evocata dalla prima Corte (pag. 8) – con cui il 19 dicembre 2000 la Corte delle
assise correzionali di __________ ha irrogato a un conducente che aveva
superato di 40 km/h la velocità consentita in autostrada 45 giorni di
detenzione (art. 90 cpv. 2 LCStr e 50 cpv. 2 CP). Nemmeno in prima sede, per
altro, l'imputato aveva ritenuto di esprimersi sulla commisurazione della pena
proposta dal Procuratore pubblico (sentenza, pag. 3). Carente di motivazione,
il gravame sfugge perciò anche su questo punto a un esame di merito.
-
Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art.
15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Leventina;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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