AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.6
Data decisione, Autorità:
11.05.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00006
Lugano
11 maggio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 18 gennaio 2001 presentato da
____________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 1° dicembre 2000 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso
per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto penale del 16 agosto 1996 l'Amministrazione federale
delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sulla cifra d'affari, ha
inflitto a ____________ una multa di fr. 7'000.– per violazione dell'art. 17 n.
1 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) in
relazione con l'art. 38 cpv. 1 del vecchio decreto federale che istituiva
un'imposta sulla cifra d'affari (RS 641.20), imputandogli di avere intralciato
l'azione penale relativa a un procedimento per messa in pericolo dell'imposta.
B. Contro
il decreto in oggetto il condannato ha redatto un'opposizione, datata 22 settembre
1996 e consegnata alla posta il giorno successivo, chiedendo l'annullamento del
decreto o – in subordine – un complemento d'inchiesta. Con decisione del 27 novembre
1996 l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha dichiarato l'opposizione
irricevibile siccome tardiva e ha attestato il passaggio in giudicato del decreto.
C. Il
4 dicembre 1996 ____________ ha chiesto all'Amministrazione federale delle
contribuzioni che il caso fosse sottoposto a un tribunale o, quanto meno,
riesaminato sulla base delle richieste istruttorie e delle nuove risultanze
evocate nella sua opposizione del 22 settembre 1996. Il 17 marzo 1997
l'autorità federale ha trasmesso gli atti al Ministero pubblico del Cantone
Ticino per il rinvio a giudizio.
D. Con
sentenza del 1° dicembre 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano ha confermato la decisione emessa il 27 novembre 1996 dall'Amministrazione
federale delle contribuzioni, dichiarando l'opposizione irricevibile per tardività
e, quindi, anche la domanda di complemento istruttorio formulata da
____________ il 22 settembre 1996. Egli ha attestato così il passaggio in
giudicato del decreto penale a decorrere dal 20 settembre 1996.
E. Contro
il predetto giudizio ____________ ha inoltrato il 6 dicembre 2000 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta del 18 gennaio 2001 egli chiede che la sentenza impugnata sia annullata
e gli atti rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuova
decisione. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2001 l'Amministrazione
federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. Il Procuratore
pubblico è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 62 cpv. 1 DPA, conclusa l'inchiesta, l'amministrazione
emana un decreto penale oppure desiste dal procedimento. I requisiti formali
del decreto sono regolati dall'art. 64 DPA. Contro il decreto l'interessato può
fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione; in suo difetto, esso è
equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 DPA). L'art. 68 DPA indica
l'autorità alla quale deve essere presentata l'opposizione e il contenuto. Se è
fatta opposizione, l'amministrazione riesamina il decreto o l'ordine impugnato
seguendo la procedura prevista dall'art. 69 DPA. In base ai risultati
dell'esame, essa emana una decisione di non doversi procedere, una decisione
penale o una decisione di confisca (art. 70 cpv. 1 DPA). A domanda o con il consenso
dell'opponente, essa può trattare l'opposizione come richiesta del giudizio di
un tribunale (art. 71 DPA: “trattazione anomala dell'opposizione”). Entro 10
giorni dalla notificazione della decisione penale o di confisca l'interessato
può, in ogni modo, chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1
DPA).
-
Il
ricorrente sostiene anzitutto che il decreto penale del 16 agosto 1996 indicava
come unico rimedio la possibilità di opposizione entro 30 giorni dalla
notificazione, ma non la facoltà prevista dall'art. 72 DPA di chiedere di
essere giudicato da un tribunale nel termine di 10 giorni. A suo dire, dal
momento che l'opposizione costituisce solo una domanda di riesame, l'accusato
può chiedere il rinvio a giudizio anche se non l'ha interposta o l'ha
interposta tardivamente. L'opinione non può essere condivisa. Lo stadio
dell'opposizione è obbligatorio poiché istituito nell'interesse medesimo
dell'accusato, in modo da evitargli il deferimento immediato davanti a un tribunale
con la pubblicità, gli inconvenienti e le spese che derivano da un processo.
Una rinuncia alla procedura di opposizione è lecita unicamente con l'accordo
esplicito del prevenuto. Solo in tal caso l'amministrazione può trattare
l'opposizione come domanda di giudizio da parte di un tribunale (DTF 121 IV 329
consid. 3d). In concreto l'opposizione del 23 settembre 1996 – la cui tardività
non è litigiosa – non conteneva alcuna rinuncia alla procedura degli art. 67
segg. DPA, motivo per cui l'amministrazione nemmeno l'avrebbe potuta trattare
come richiesta di rinvio a giudizio. Del resto, la possibilità di chiedere che
l'opposizione fosse trattata a tale stregua era indicata nello stesso decreto
penale, il quale menzionava a chiare lettere la facoltà prevista dall'art. 71
DPA. Il ricorrente erra quindi manifestamente quando pretende che il decreto
penale avrebbe dovuto indicare la facoltà di chiedere il rinvio al giudizio di
un tribunale prevista dall'art. 72 DPA, come pure quando asserisce che l'opposizione
è una semplice domanda di riesame. Come detto, lo stadio dell'opposizione è
vincolante e una rinuncia deve essere esplicita. Solo in tal caso l'amministrazione
può far capo all'art. 71 DPA.
-
Il
ricorrente asserisce poi che, seguendo le indicazioni figuranti nella decisione
27 novembre 1996 dell'Amministrazione federale e quelle enunciate dall'art. 72
cpv. 1 DPA, nel termine di 10 giorni egli ha inoltrato, il 4 dicembre 1996, la
richiesta di essere giudicato da un tribunale o – subordinatamente – di veder
riesaminare il caso come postulato con la precedente opposizione del 22
settembre 1996. La richiesta di giudizio di un tribunale implicava dunque, a
suo parere, anche la disamina del fondamento dell'accusa. Il gravame è
nuovamente destinato all'insuccesso. In effetti, il 27 novembre 1996
l'amministrazione federale ha emesso un mero giudizio di irricevibilità. Non si
vede quindi come il ricorrente possa legittimamente pretendere che la richiesta
del 4 dicembre 1996 implicasse il riesame del fondamento dell'accusa da parte
del tribunale. Già si è visto che lo stadio dell'opposizione è obbligatorio e
che la rinuncia deve essere esplicita. D'altro lato il termine di 30 giorni per
l'opposizione previsto dall'art. 67 cpv. 1 DPA è perentorio, né si spiegherebbe
altrimenti il cpv. 2 della norma, in particolare il passaggio in giudicato del
decreto penale. Il ricorrente non può di conseguenza porre in relazione diretta
l'art. 64 con l'art. 72 DPA, poiché egli non ha mai rinunciato allo stadio
dell'opposizione, né pretende di avere erroneamente creduto che l'opposizione –
tardiva – del 22 settembre 1996 comportasse il deferimento del caso a un
tribunale (Hauri, Verwaltungsstrafrecht,
Berna 1998, pag. 151 n. 3a).
-
Secondo
il ricorrente il presidente della Corte di assise non doveva limitarsi ad accertare
il passaggio in giudicato della decisione, ma doveva entrare nel merito degli
addebiti che l'amministrazione gli aveva mosso, avendo egli chiesto il rinvio a
giudizio nel termine previsto dalla decisione del 27 novembre 1996. Nuovamente
l'interessato tascura però che la decisione in oggetto si limitava a dichiarare
irricevibile perché tardiva l'opposizione interposta al decreto penale del 16
agosto 1996. La conseguenza della tardiva opposizione è sanzionata dall'art. 67
cpv. 2 DPA, secondo cui in tal caso il decreto penale è equiparato a una
sentenza esecutiva. Ammessa la tardività
dell'opposizione del
22
settembre 1996 (pag. 2 della sentenza impugnata), un giudizio sulla fondatezza
del decreto penale del 16 agosto 1996 e – quindi – sul merito della condanna,
non poteva più entrare in considerazione.
-
Il
ricorrente lamenta altresì la violazione degli art. 73 segg. DPA, rilevando che
a norma dell'art. 73 cpv. 2 DPA solo il rinvio a giudizio tiene luogo
dell'accusa. Anche in virtù di questo prescritto la Corte di assise avrebbe
dovuto esaminare i motivi alla base del decreto penale e completare o far
completare gli atti come prevede l'art. 75 cpv. 2 DPA. In realtà quest'ultimo
disposto ha mero carattere potestativo. Inoltre il rinvio a giudizio, che dà
una descrizione della fattispecie ed enumera le norme di legge applicabili,
serve al tribunale – segnatamente – ove si tratti di una procedura “anomala”
nel senso dell'art. 71 DPA (Hauri,
op. cit., pag. 155 n. 5a). Il mancato rispetto del termine perentorio previsto
dall'art. 67 cpv. 1 DPA non dà diritto all'accusato di vedersi garantire un
processo esteso alla fondatezza del decreto penale nel merito, decreto che –
come detto – ha acquisito forza di giudicato.
-
Da
ultimo il ricorrente invoca il diritto a un equo processo consacrato dall'art.
6 CEDU, come pure il suo diritto d'essere sentito, e definisce il rifiuto della
Corte delle assise di vagliare il merito del decreto penale come un diniego di
giustizia. Anche su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso. Il
processo equo è garantito dal DPA, previa tempestiva opposizione al decreto
penale (ciò che prelude a un riesame completo della fattispecie da parte dell'amministrazione),
rispettivamente con l'opposizione alla decisione penale. È inutile ripetere che
il termine dell'art. 67 cpv. 1 DPA è perentorio e che la sua inosservanza
comporta il passaggio in giudicato del decreto penale (art. 67 cpv. 2 DPA). In
caso contrario una decisione di condanna fondata su un simile decreto non
diverrebbe mai esecutiva, con grave pregiudizio per la sicurezza giuridica. Il
diritto di essere sentito era garantito, in concreto, dalla possibilità di
inoltrare opposizione entro 30 giorni al decreto. Quanto al preteso diniego di
giustizia, esso è escluso poiché la Corte di assise doveva verificare unicamente
la decisione di irricevibilità. Ne deriva che il ricorso manca di consistenza anche
a quest'ultimo riguardo.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– ____________,;
– avv.
__________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Amministrazione
federale delle contribuzioni,
Divisione
principale IVA, Schwarztorstrasse 50, Berna;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e
misure,
Taverne;
– Ministero
pubblico della Confederazione, Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente
Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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