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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.58
Data decisione, Autorità:
18.09.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00058
Lugano
18 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 7 settembre 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 21 agosto 2001 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto il ricorso per
cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 3
ottobre 2000 gli agenti di polizia cpl __________ e app __________, in servizio
di pattuglia, sono intervenuti presso il mercato __________ ove era stato
fermato uno straniero autore di un furto di lieve entità. Questi veniva
identificato in __________, cittadino rumeno, e tradotto presso gli uffici
della polizia cantonale per essere interrogato. Dal momento che egli non si
esprimeva in alcuna delle lingue note agli agenti, si è reso necessario
l'intervento di un interprete. Nell'attesa, __________ ha accompagnato
__________ al posto di polizia di __________ per il controllo delle impronte
digitali. Al loro rientro a __________ era presente l'interprete __________, la
quale provvedeva alla traduzione del verbale. Essa ha segnalato che
l'indicazione dell'Italia quale luogo di provenienza e della Germania quale
destinazione non corrispondeva alla deposizione resa da __________, poiché questi
aveva dichiarato di essere entrato in Svizzera proveniente dalla Germania, con
l'intenzione di raggiungere l'Italia. Dopo essersi consultato con il caporale
__________, __________ ha invitato l'interprete a riferire che il verbale non
veniva modificato. Il giorno successivo __________ è stato interrogato dal
Giudice dell'istruzione e dell'arresto alla presenza della medesima interprete,
la quale ha fatto notare che il verbale di polizia non riportava quanto da
questi dichiarato riguardo ai luoghi di provenienza e di destinazione. Il
magistrato ha segnalato il caso al Ministero pubblico il 5 ottobre 2000.
B. Con
decreto di accusa del 25 giugno 2001 il Procuratore generale ha riconosciuto
__________ autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o
funzionari e ne ha proposto la condanna a 3 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per 2 anni. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 21
agosto 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato sia l'imputazione
che la pena contemplate nel decreto di accusa.
C. Contro
il giudizio citato __________ ha inoltrato lo stesso giorno una dichiarazione
di ricorso. Nella motivazione scritta del 7 settembre 2001 egli ha chiesto in
via principale l'assoluzione e in via subordinata il rinvio degli atti al
Pretore competente per nuovo giudizio. Non sono state chieste osservazioni al
ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono
sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio
(art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o
finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità
(Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di
arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a,
123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
-
Il
Pretore ha accertato che il verbale di interrogatorio di __________ del 3
ottobre 2000, sottoscritto dal ricorrente, non corrisponde a quanto da questi
dichiarato riguardo al luogo di provenienza e alla destinazione che era
intenzionato a raggiungere. Circostanza della quale era stato reso edotto dall'interprete
__________ e che ha ammesso di avere recepito. In veste di verbalizzante,
quindi, egli era cosciente di sottoporre alla persona interrogata per la firma
un verbale che conteneva una dichiarazione diversa da quella da lei
effettivamente resa (consid. 7).
-
Il ricorrente esordisce con una lunga
descrizione di quanto successo in occasione della stesura e della firma del
verbale, concludendo di non potere assolutamente accettare che i fatti vengano
travisati e che non si tenga conto degli elementi probatori a propria discolpa
emersi dall'istruttoria. Se non che, a ben vedere, da un lato egli non fa altro
che riprendere i fatti riportati dal Pretore nel giudizio impugnato (consid. 1
- 6), ampliandoli e completandoli con ulteriori dettagli, e dall'altro non
indica quali sarebbero gli elementi probatori a propria discolpa, né tanto meno
indica quali accertamenti sarebbero arbitrari. Del resto, determinante ai fini
del giudizio è unicamente la circostanza che il ricorrente, nella sua qualità
di agente verbalizzante, ha fatto firmare a __________ il verbale dal quale
risultava che questi aveva dichiarato di essere entrato in Svizzera proveniente
dall'Italia e di essere intenzionato a recarsi in Germania. E ciò nonostante
che l'interprete gli avesse espressamente segnalato che, su questo punto,
l'interrogato aveva dichiarato esattamente il contrario. In tale senso il gravame,
nella misura in cui si limita ad un'esposizione estensiva dei fatti adattata
all'interpretazione personale del ricorrente, deve essere dichiarato
irricevibile.
- L'art.
317 n. 1 cpv. 2 CP punisce con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione
i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento
attestano in modo contrario alla verità un fatto di importanza giuridica, in
specie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale.
a) Il ricorrente
sostiene che non vi è prova alcuna che __________ abbia dichiarato il contrario
di quanto risulta dal verbale; semmai vi sarebbero state almeno due versioni
sui luoghi di provenienza e di destinazione. Inoltre, prima di apporre la
propria firma quale agente verbalizzante, si era consultato con il superiore
caporale __________ ed aveva fatto sì che l'interrogato firmasse con piena
cognizione di causa. Tant'è che, dopo le spiegazioni ricevute anche
dall'interprete, __________ aveva deciso di optare per la versione della provenienza
dall'Italia, probabilmente nella speranza di farvi ritorno. A dire del
ricorrente, diviene irrilevante determinare se il contenuto del verbale fosse o
meno di rilevanza giuridica. In effetti nulla avrebbe mutato per la sorte del
cittadino rumeno __________, dal momento che in quei giorni era in atto l'operazione
Romania, che comportava la sospensione con l'Italia di qualsiasi accordo
relativo alla riconsegna dei cittadini rumeni entrati clandestinamente da quel
paese. Orbene, gli argomenti proposti dal ricorrente non sono pertinenti. Quand'anche
__________ avesse fornito indicazioni discordanti sulla provenienza e sulla destinazione
prima di essere verbalizzato, la circostanza nulla muta ai fini del presente
giudizio. Viste le dichiarazioni dall'interprete in istruttoria e le ammissioni
del ricorrente stesso (verbale 22 novembre 2000 riportato in sentenza al
consid. 7) non può seriamente essere posto in dubbio che il verbale non
corrisponde alle dichiarazione della persona interrogata in punto alla
provenienza e alla destinazione. Privo di pregio è l'argomento ricorsuale
secondo cui non sarebbe determinante di stabilire la rilevanza giuridica del
verbale poiché __________ aveva optato dopo spiegazioni per la versione della
provenienza dall'Italia, nella speranza di farvi ritorno. In effetti, il
decreto di accusa 5 ottobre 2000 a suo carico gli imputa l'entrata illegale in
Svizzera su di un treno proveniente da Amsterdam. Ora, il decreto di accusa
deve indicare l'azione o omissione punibile, con cenno alle circostanze di
tempo e di luogo in cui viene commessa e di quelle che influiscono sulla sua
qualifica legale (art. 208 CPP che rinvia all'art. 200 CPP). La falsa
indicazione sul verbale in oggetto assumeva, quindi, rilevanza giuridica in
quanto riferito al luogo in cui il cittadino straniero era entrato illegalmente
sul territorio svizzero.
b) Per quanto
concerne il requisito soggettivo dell'intenzione, il ricorrente ribadisce
nuovamente che non appare né vero né provato che il verbale non riporti quanto
asserito da __________. Il primo giudice non poteva quindi ritenere che egli fosse
cosciente di sottoporre alla persona interrogata un verbale contenente un'affermazione
diversa da quella rilasciata. A mente del ricorrente l'intenzione è esclusa già
perché il suo superiore caporale __________ non aveva dato seguito all'ordine
del capoposto di effettuare un controllo presso la stazione di __________,
inserendo nel rapporto giornaliero ("jour") prima della stesura del
verbale l'informazione della provenienza dall'Italia e architettando poi un
raggiro per danneggiarlo. Ma esclusa è anche perché l'unica prova ritenuta
determinante, la teste __________, ha fornito dichiarazioni discordanti,
sostenendo persino di non più riconoscere né lui né il caporale __________.
Nuovamente il ricorrente misconosce che determinante nella fattispecie è solo
la precisa ammissione da lui fatta in occasione del già citato interrogatorio
del 22 novembre 2000, ove ha esplicitamente dichiarato che l'interprete gli
aveva segnalato che __________ non aveva affermato quanto figurava sul verbale
circa il luogo di provenienza e di destinazione. Ciò posto, la conclusione del
Pretore, secondo il quale l'accusato, in veste di verbalizzante, era cosciente
di sottoporre all'interrogato per la firma un verbale contenente
un'affermazione diversa da quella resa, è suffragata dagli atti istruttori.
- La
reiezione integrale del ricorso comporta il carico degli oneri processuali
secondo la soccombenza in questa sede (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
visto
l'art. 291 cpv. 1 CPP e, per le spese, l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile,
il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.--
b)
spese fr. 100.--
fr.
700.--
sono
a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
-
__________;
-
avv.
__________;
-
Ministero
pubblico, Lugano;
-
Pretore
del Distretto di Bellinzona;
-
Comandante della
Polizia cantonale, avv. __________, Bellinzona;
-
Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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