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Numero d'incarto:
17.2001.57
Data decisione, Autorità:
18.04.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.00057
Lugano
18 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 4 settembre 2001 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 25 luglio 2001 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e suo cugino __________ hanno trascorso insieme il pomeriggio e la
sera del 15 novembre 1999 nel __________, spostandosi da un esercizio pubblico
all'altro con la Jeep “Cherokee” intestata alla moglie di __________, guidata
da __________. Lasciato per finire il “grotto __________ ” di __________, i due
si sono diretti verso __________. Alle ore 22.45, mentre stavano percorrendo a
__________ la strada cantonale nel punto in cui il rettilineo è attraversato
dalla ferrovia __________, essi sono incorsi però in incidente. Quella sera la
corsia su cui viaggiava la Jeep era ostruita infatti da un cantiere lungo 200 m
e il traffico, che poteva svolgersi su una sola corsia, era regolato da un
semaforo. Sulla strada erano stati posti i segnali verticali avanzati di
“lavori in corso”, “semaforo”, “ostacolo da scansare a sinistra” e, al suolo,
coni e lampade a luce intermittente, come pure transenne metalliche con
pannelli bianchi e rossi (act 7 pag. 1 e 7.11).
Oltrepassato
il semaforo, invece di curvare a sinistra, __________ ha proseguito diritto,
lungo l'area di sicurezza, urtando coni e lampade posti a terra, fino a travolgere
__________, responsabile della ditta incaricata di eseguire i lavori sulla
adiacente linea ferroviaria, che indossava una giacca arancione con strisce
fluorescenti e aveva in mano una pila con il fascio di luce diretto verso il
basso. Pur frenando, __________ ha poi investito anche talune transenne che
delimitavano il campo stradale. Fermatosi per qualche attimo, è ripartito e si
è allontanato, non senza urtare prima una smerigliatrice per binari e perdere
la targa anteriore __________. Egli ha poi proseguito fino in territorio di
__________. Lì avrebbe discusso con __________ il da farsi. Raggiunto da un
telefonata della polizia sul cellulare di __________, egli si è deciso a
presentarsi con il cugino in polizia. Dall'analisi del sangue il suo tasso
alcolemico è risultato di 2.28 g per mille. L'indomani __________ è stato visitato
dal dott. __________, che gli ha diagnosticato una contusione e una distorsione
alla schiena nella zona lombare sinistra, una distorsione al collo e una
contusione al ginocchio destro. Giudicato abile a svolgere lavori d'ufficio,
egli si è visto prescrivere un analgesico per attenuare i dolori.
B. Con decreto di accusa del 31 gennaio 2000 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di guida in stato di ebrietà, grave
infrazione alle norme della circolazione e inosservanza in caso di infortunio
per avere, quella sera del 15 novembre 1999, guidato in stato di ebrietà (tasso
alcolemico compreso tra un minimo di 2.28 g e un massimo di 3.03 g per mille),
disatteso la segnaletica stradale, investito __________, urtato transenne
metalliche e macchinario di cantiere, dandosi poi alla fuga pur avendo
provocato il ferimento dell'uomo. In applicazione della pena, egli ha proposto
la condanna di __________ a 90 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di tre anni) e una multa di fr. 1'800.–. Statuendo su
opposizione, con sentenza del 25 luglio 2001 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha confermato le imputazioni e la proposta di
pena contenute nel decreto di accusa.
C. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 25 luglio 2001
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nei motivi del gravame, presentati il 4 settembre 2001, egli chiede di essere
prosciolto dall'imputazione di inosservanza dei doveri in caso di infortunio,
con conseguente riduzione della pena detentiva e della multa. Nelle sue osservazioni
del 18 settembre 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il conducente che, dopo avere ucciso o ferito una persona in un
infortunio della circolazione, si dà alla fuga, è punito con la detenzione o
con la multa (art. 92 cpv. 2 LCStr). Premesso che una persona è ferita anche
quando ha subito solo contusioni o escoriazioni leggere e che per darsi alla
fuga basta lasciare i luoghi, sottraendosi all'immediata constatazione
dell'incidente, il presidente della Corte di assise ha ritenuto che in
concreto, dal profilo oggettivo, il delitto dell'art. 92 cpv. 2 LCStr era senz'altro
dato. Da un lato le contusioni riportate da __________ e i dolori che avevano
indotto quest'ultimo a sottoporsi a visita medica rientravano nella nozione di
“ferimento”; dall'altro, abbandonando senza necessità impellente il luogo
dell'infortunio, l'imputato si era “dato alla fuga”. Quanto all'aspetto
soggettivo dell'infrazione, il primo giudice ha rammentato che è sufficiente la
negligenza. Esclusa nella fattispecie l'intenzionalità, non risultando provato
che l'imputato si fosse reso conto di avere investito una persona o avesse
scientamente accettato tale eventualità, il presidente della Corte ha reputato
nondimeno che l'imputato aveva agito con negligenza, poiché non si era fermato
per sincerarsi di che cosa fosse esattamente accaduto dopo avere travolto – di
notte – una segnaletica di cantiere e avvertito un urto contro qualche cosa di
non identificato, quantunque avesse notato la presenza di persone sul luogo
dell'incidente non appena avvertito l'impatto (sentenza, pag. 12).
-
Il ricorrente invoca l'opinione dissenziente di Martin Schubarth (Kommentar zum Strafrecht,
Besonderer Teil. vol . 1, n. 52 ad art. 128) e rimprovera al primo giudice di
avere violato l'art. 92 cpv. 2 LCStr, l'inosservanza dei doveri in caso
d'infortunio potendo essere commessa soltanto intenzionalmente. Il Tribunale
federale è però di altro avviso. Secondo giurisprudenza, in effetti,
trasgredisce l'art. 92 cpv. 2 LCStr non solo il conducente che lascia il luogo
del sinistro pur sapendo – o accettando l'eventualità – di avere ferito o
ucciso una persona, ma anche quello che abbandona il luogo pur potendo – o
dovendo – prendere in considerazione una tale eventualità usando la diligenza
imposta dalle circostanze (DTF 93 IV 45 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, vol. 2, Berna 1999, n.
40 ad art. 92 LCStr con riferimento a una DTF inedita del 20 agosto 1986, Str.
300/1986, consid. 3). Né giova al ricorrente fondarsi sul regesto in capo a DTF
122 IV 356 (“Infortunio atipico. Colui il quale, al volante della propria
vettura, fugge da un pedone, lo investe e, pur essendosene reso conto, continua
la fuga, si dà alla fuga dopo un incidente giusta l'art. 92 cpv. 2 LCStr”). A
prescindere dalla particolarità del caso, che non ha alcuna similitudine con
quello in esame, nella sentenza citata il Tribunale federale ha precisato soltanto
la nozione di ferimento, rinviando poi gli atti all'autorità cantonale perché
accertasse l'aspetto soggettivo (non vagliato dai giudici di merito) e
l'esistenza di eventuali motivi a discolpa (DTF 122 IV 356 consid. 3b in fine),
statuendo di nuovo. Su questo punto il ricorso è quindi privo di consistenza.
-
Indipendentemente da quanto precede, il ricorrente contesta anche di
avere agito con negligenza. A mente sua non si tratta di stabilire in concreto
se l'incidente si debba addebitare a imprevidenza colpevole, ma se sia
censurabile di negligenza la successiva omissione di soccorso, ciò che non è il
caso. L'urto del veicolo non era avvenuto infatti contro un oggetto non
identificato, bensì – come ha dichiarato anche __________ – contro segnaletica
di cantiere, che egli aveva visto. Non vi era motivo dunque di prendere in
considerazione l'ipotesi di avere ferito qualcuno. Che successivamente egli
abbia visto persone sul luogo dell'infortunio poco importa, dato che era
convinto di non avere urtato nessuno. La decisione di andarsene – egli conclude
– era dovuta alla consapevolezza di avere bevuto alcolici e non alla paura di
essere identificato come responsabile del sinistro. Ora, nella misura in cui il
ricorrente fa valere di non avere urtato oggetti non identificati, bensì degli
oggetti della segnaletica che sia lui che il suo compagno hanno chiaramente
visto, il ricorso ê inammissibile, poiché l'obiezione si fonda su fatti diversi
da quelli accertati nella sentenza impugnata, vincolanti - in assenza di una
censura di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP) - per la Corte di cassazione
penale. Dalla sentenza impugnata risulta infatti il contrario, ovvero che egli
se n'è andato pur avendo capito di avere urtato qualche cosa di non ben
definito (sentenza, pag. 9 e 12). Giustamente il primo giudice ha pertanto
scorto un'imprevidenza colpevole nell'atteggiamento dell'accusato; questi
doveva infatti fermarsi, segnatamente scendere dal veicolo per i necessari accertamenti
una volta invaso e percorso di notte, peraltro sotto l'influsso di bevande
alcoliche, un cantiere stradale, una volta accortosi di avere urtato qualche
cosa che non ha saputo identificare e, in particolare, una volta notata la
presenza di persone sul luogo dell'incidente (pag. 9 e 12). Proseguendo per
contro la sua corsa dopo un breve arresto che gli ha consentito soltanto un
superficiale e comunque insufficiente esame della situazione, il ricorrente non
ha usato quella diligenza che le concrete circostanze imponevano, rendendosi in
questo modo colpevole del reato ascrittogli. Condannando il ricorrente per
inosservanza in caso dei doveri di infortunio, ancorché commessa per sola negligenza,
la Corte di merito non ha pertanto violato il diritto federale.
-
Secondo il ricorrente, la negligenza non sarebbe stata valutata
tenendo conto dello stato di scemata responsabilità in cui egli si trovava. Di
ciò si sarebbe tenuto conto nella commisurazione della pena, ma non nell'ambito
della valutazione della sua situazione personale. La critica è infondata.
Certo, il primo giudice ha rilevato che l'attenuante dell'art. 11 CP può
entrare in linea di conto, in caso di guida in stato di ebrietà, solo quando la
decisione di mettersi al volante è successiva al consumo di alcolici e non
quando l'autore provoca il suo stato di ubriachezza pur prevedendo di condurre
poi il veicolo. Nella fattispecie però egli non ha applicato lo stesso principio
al reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Anzi, all'imputato
ha riconosciuto una scemata responsabilità, dando atto appunto che nella
fattispecie il comportamento di lui era stato sicuramente influenzato dall'alcolemia
(sentenza, pag. 13). Il presidente della Corte non si è quindi limitato ad
applicare l'art. 11 CP nell'ambito della commisurazione della pena. Spettava se
mai al ricorrente pretendere che, in realtà, l'alcolemia aveva influito in modo
più marcato sulla sua responsabilità penale. Nel ricorso tuttavia egli non
prospetta una tesi del genere.
-
Infine il ricorrente chiede che in caso di assoluzione dal reato di
inosservanza dei doveri in caso di infortunio la Corte di cassazione e di
revisione penale lo condanni soltanto al pagamento di una multa, riducendo la
pena fissata dal primo giudice. Il ricorrente non potendo essere assolto,
l'argomentazione si rivela d'acchito senza oggetto.
-
Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile, il
ricorso deve essere disatteso, siccome infondato. Gli oneri processuali del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle Assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone
Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Strassenverkehrsamt
des Kantons __________
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente
Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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