AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2001.43
Data decisione, Autorità:
12.12.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00043
Lugano
12 dicembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25
giugno 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 15 maggio 2001 dal presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 marzo 1998, alle ore 8.45 circa, __________ si stava recando a
__________ per lavoro, in provenienza da __________, con la sua Mercedes-Benz
“190 D”. Faceva giorno e il tempo era asciutto. Percorso il lungolago di
__________, all'incrocio di __________, a __________, egli aveva svoltato a
destra e si era immesso su via __________, che ha due corsie ascendenti e due
discendenti con velocità limitata a 50 km/h. Oltre il semaforo posto
all'incrocio tra la via __________ e la via __________, __________, che si
trovava sulla corsia di sinistra, aveva notato davanti a sé due veicoli, i cui
conducenti rallentavano perché al prossimo semaforo (quello tra la via
__________ e la via __________) intendevano svoltare a sinistra.
B. Spostatosi
sulla corsia di destra per superare i due veicolo che lo precedevano,
__________ aveva oltrepassato il semaforo (che era spento per un guasto improvviso
alla rete elettrica) e, giunto nel mezzo dell'incrocio, all'intersezione con
via __________, si era scontrato frontalmente con la fiancata destra di un'Alfa
Romeo “164 V6” guidata da __________. Questi proveniva dall'uscita autostradale
di __________ e, giunto all'incrocio, aveva svoltato a sinistra per immettersi
su via __________, verso __________. In seguito all'urto l'Alfa Romeo era
ruotata su sé stessa di oltre 180° ed era andata a urtare violentemente la fiancata
sinistra di una Mitsubishi “Colt” condotta da __________, il quale proveniva da
via __________ ed era fermo all'incrocio per accordare precedenza. __________,
madre di __________ (moglie di __________), che alloggiava sul sedile
posteriore destro dell'Alfa Romeo, è morta sul colpo. __________, seduta sul
sedile anteriore destro, ha subìto la frattura del bacino e di varie costole.
__________ è stato pure ricoverato in ospedale per una contusione alle costole.
__________ ha dichiarato di subìto lesioni al collo e al capo.
C. Con
decreto di accusa del 3 aprile 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di omicidio colposo e lo ha condannato a 90 giorni
di detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni), rinviando __________, gli
eredi fu __________, __________ e __________ a far valere le loro pretese
davanti al foro civile. Statuendo su opposizioni dell'accusato e delle parti
civili, con sentenza del 15 maggio 2001 il presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano ha confermato l'imputazione, ma ha ridotto la pena
detentiva a 60 giorni (con la sospensione condizionale per 2 anni) e ha
riconosciuto di principio le domande di risarcimento, rinviando i danneggiati
al foro civile per la quantificazione dei rispettivi crediti.
D. Contro
il giudizio citato __________ ha introdotto il 16 maggio 2001 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione
scritta del 25 giugno 2001 egli censura di arbitrio l'accertamento dei fatti,
lamenta un'errata applicazione del diritto e chiede di riformare il giudizio
impugnato, assolvendolo dall'accusa. Nelle sue osservazioni del 3 luglio 2001
il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione
esprimono __________, __________ e egli eredi fu __________ nelle loro
osservazioni del 19 luglio successivo. __________ è rimasto silente.
Considerando
in diritto 1. Il ricorso per cassazione è un
rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP).
Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota
gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non
significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168
consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120
Ia 40 consid. 4b). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi
criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dei
fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre spiegare per quale ragione
l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in
modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid.
34a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a).
-
Il
presidente della Corte di assise correzionali ha accertato che tra le ore 8.39
e 8.49 di quel 20 marzo 1998 l'impianto semaforico all'incrocio di via
__________ era fuori uso per una panne di corrente e che l'incidente era
avvenuto alle ore 8.45. Ciò risultava anche dalle deposizioni di __________ e
__________, che smentivano la tesi dell'imputato, secondo cui l'impianto era in
funzione e gli dava luce verde (consid. 5.2). Il ricorrente rimprovera al primo
giudice di avere creduto all'ipotesi del semaforo spento quantunque il rapporto
di polizia e le testimonianze di __________, __________ e __________ dessero
indicazioni diverse sull'ora dell'incidente e quantunque __________ avesse
corretto le sue dichiarazioni. Così argomentando, tuttavia, egli non sostanzia
alcuna arbitrio. Si limita a sostenere che la questione legata al funzionamento
del semaforo non poteva essere semplicemente risolta a suo sfavore e meritava
maggiore approfondimento, se non altro per fugare ogni dubbio. Ma ciò non basta
lontanamente a denotare arbitrio, tanto meno ove si consideri che il ricorrente
non spiega perché le deposizioni dei testimoni __________ e __________,
spettatori dell'infortunio, siano state valutate in maniera insostenibile.
Insufficientemente motivato, al proposito il ricorso si dimostra irricevibile.
-
Per
quanto riguarda la velocità al momento dello scontro, il presidente della Corte
ha rilevato che secondo __________ l'accusato procedeva “a velocità sostenuta”,
attorno ai 70-80 km/h, mentre l'imputato ammetteva di avere circolato a “circa
60 km/h” (per rapporto ai 50 km/h autorizzati). Il primo giudice ha esaminato
dipoi la perizia giudiziaria, il relativo complemento, le osservazioni peritali
redatte il 14 maggio 2001 dall'ing. __________ e un ulteriore complemento
presentato il 15 maggio 2001 dall'ing. __________. Valutati tutti gli elementi
nel loro insieme, egli ha accertato la velocità d'impatto a 57 km/h, come del
resto prospettavano gli specialisti. La velocità iniziale, posto che l'imputato
dichiarava di avere frenato, dopo avere tolto già prima il piede
dall'acceleratore, e che il tratto di strada è in lieve salita, è stata
accertata in 60 km/h (consid. 5.5). Per quel che è infine della distanza alla
quale si trovava la vettura dell'imputato nel momento in cui __________ aveva
cominciato ad attraversare le due corsie ascendenti di via __________, il
giudice di merito ha ricordato che, stando al perito giudiziario, nella
migliore delle ipotesi la reazione sarebbe avvenuta alla distanza di 24.6 m dal
punto di collisione, mentre per l'ing. __________ la situazione di pericolo si
sarebbe manifestata solo un secondo prima dell'impatto, a 15.83 m se si ammette
la velocità di 57 km/h e a 16.66 m se la si ammette la velocità di 60 km/h
(consid. 5.6).
-
Il ricorrente si duole che il presidente della Corte
abbia seguito acriticamente la tesi del perito giudiziale, il quale ha stabilito
la velocità di collisione in 57 km/h basandosi unicamente sulle fotografie dei
relitti e determinando il cosiddetto EES (energy equivalent speed)
attraverso un confronto dei danni con quelli subìti da altri veicoli, la cui
velocità era nota. Rinviando alle osservazioni 14 maggio 2001 dell'ing.
__________ (punto 2.1.1.3), egli asserisce che l'EES indicato dal perito non è
applicabile alla fattispecie. A suo dire, visti i danni riportati dai mezzi, al
momento della collisione la velocità non doveva essere superiore a 27-30 km/h
se si esamina l'Alfa Romeo e a 20 km/h se si esamina la Mercedes. Né, a suo
parere, può essere condivisa l'affermazione del perito, secondo cui egli
avrebbe potuto accorgersi dell'Alfa Romeo 1.35 secondi prima dell'urto. Evocando
la videoanalisi del perito (pag. 21, punto 9.2), egli assevera che 1.35 secondi
prima dell'urto l'Alfa Romeo non era visibile e che, prestando la massima
attenzione, avrebbe potuto scorgerla al massimo 0.6-0.9 secondi circa prima
dell'urto, salvo che la velocità da lui tenuta fosse nettamente inferiore a
quella accertata. Da ultimo l'interessato lamenta che nelle proprie valutazioni
il perito si sia dipartito dalla premessa che egli avesse frenato prima della
collisione, circostanza che in realtà non era confortata da alcuna prova.
-
Ancora
una volta il ricorso è destinato all'insuccesso, ove solo si consideri che invano
si cercherebbe nel memoriale una qualsiasi censura di arbitrio, ciò che basterebbe
per dichiarare ulteriormente il gravame irricevibile. A parte ciò, il
ricorrente si limita a sottolineare – come detto – che il presidente della
Corte avrebbe fatto sue acriticamente le risultanze della perizia circa la
velocità da lui tenuta al momento dell'impatto, rispettivamente a dissentire
sul momento in cui egli avrebbe potuto notare l'altro veicolo. Mal si comprende
tuttavia perché simili conclusioni sarebbero arbitrarie. Come risulta dalla
sentenza impugnata, la velocità di 57 km/h al momento dell'urto è stata desunta
dalla deposizione di __________, il quale aveva dichiarato che il ricorrente
procedeva “a velocità sostenuta”, circa 70-80 km/h, come pure dall'ammissione
del ricorrente, il quale riconosceva di avere circolato a “circa 60 km/h”, oltre
che dalla perizia e dal relativo complemento, dalle osservazioni dell'ing.
__________ e dall'ulteriore complemento del perito giudiziario.
Né il
ricorrente spende una parola sull'affermazione dell'ing. __________, il quale
aveva finito per condividere la velocità di 57 km/h valutata dal perito (sentenza,
pag. 10). Eppure proprio nella sentenza impugnata si fa riferimento, in esito
alla discussione tenuta in aula, alla frase da lui proferita (“Su questo valore
concordo”), nel senso che ciò poteva solo significare consenso alla
valutazione. Il giudice di merito ha soggiunto per di più che se l'imputato, al
momento in cui si era manifestata la situazione di pericolo, si trovava a 16 m
dalla vettura di __________ e avesse circolato a una velocità adeguata (35
km/h) durante il secondo corrispondente al tempo di reazione, la sua vettura
non avrebbe percorso tutta la distanza disponibile (giungendo all'impatto senza
apprezzabile frenata), ma solo 9.72 m (57'000 metri : 3'600 secondi). Anzi, in
tal caso l'imputato avrebbe potuto ridurre ancor più la velocità e fermarsi
nello spazio di 6 m, con la conseguenza che l'impatto nemmeno sarebbe avvenuto
perché l'Alfa Romeo avrebbe avuto il tempo per terminare la svolta, o tutt'al
più sarebbe avvenuto contro il parafango posteriore di quella vettura e con
violenza molto inferiore (consid. 8). Per quanto concerne la frenata
controversa, basti rilevare che il ricorrente medesimo l'ha ammessa (verbale 20
marzo 1998: “affondavo il pedale del freno”), come risulta dalla sentenza
impugnata (consid. 5.5 in fine).
- L'art.
117 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque, per negligenza,
cagiona la morte di alcuno. È negligente il comportamento di chi non scorge le
conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole,
omettendo di usare le precauzioni alle quali è tenuto secondo le circostanze e
le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi oltre i limiti
del rischio tollerabile. Il pericolo che l'evento si avveri è riconoscibile per
l'autore quando il comportamento illecito è idoneo, secondo il normale
andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrlo o perlomeno
a favorirlo (DTF 127 IV 38 consid. 2a, 121 IV 289 consid. 3 con richiami; CCRP,
sentenza del 25 agosto 1995 in re B., consid. 2a). Non occorre che l'autore
sia in grado di scorgere esattamente il risultato; basta che abbia modo di
prevedere sommariamente il verificarsi dell'evento. La prevedibilità va negata
solo se circostanze del tutto straordinarie, come ad esempio l'imprudenza di un
terzo o della vittima, si rivelano essere cause concomitanti con le quali non
si doveva assolutamente contare e che assumono una gravità tale da apparire
finanche come la causa più probabile e immediata, relegando in secondo piano
tutti gli altri fattori (DTF 127 IV 38 consid. 2a, 122 IV 23 consid. bb con
rinvii, 121 IV 289 consid. 3).
Ove
sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (ad
esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a
esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude
un rimprovero di negligenza sulla base di principi generali del diritto, come
quello che obbliga ad adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi
quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere
addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A
tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'autore
avrebbe potuto prevenire l'incidente ove si fosse comportato in modo corretto.
Un simile nesso causale ipotetico non può essere provato con sicurezza. Per
imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta pertanto che il
comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un alto grado di
probabilità o con probabilità quasi certa (DTF 127 IV 38 consid. 2a, 121 IV 14
consid. 3).
-
Nella
fattispecie è pacifico che il ricorrente beneficiava della precedenza. Tale
diritto però non è assoluto, ma è correlato al principio dell'affidamento (art.
26 cpv. 2 LCStr), secondo cui nella circolazione occorre usare una prudenza particolare quando indizi lascino supporre
che un altro utente della strada non si comporterà in modo corretto. Il
conducente deve quindi tenere d'occhio tutta la larghezza della strada (DTF 116
IV 231 consid. 2; Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3a edizione,
n. 2.4.1 ad art. 31 LCStr) ed essere in grado di reagire in modo tempestivo e
adeguato a ogni pericolo (DTF 120 IV 65 consid. 2a). Il grado di attenzione va
valutato tenendo conto dell'insieme delle circostanze specifiche, come
l'intensità del traffico, le condizioni di luogo e di tempo, la visuale, le
fonti di pericolo prevedibili e l'estensione dello spazio in cui ci si può attendere
un evento (DTF 120 IV 65 consid. 2a, 116 IV 231). All'insieme
delle circostanze specifiche deve inoltre essere adeguata la velocità (art. 32
LCStr). Particolare prudenza deve, infine, usare il conducente in particolare
nel caso in cui ci si trovi in presenza di semafori difettosi (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.5 ad art.
27 LCStr).
-
In
concreto già si è visto che il 20 marzo 1998, tra le ore 8.39 e le 8.49,
l'impianto semaforico all'incrocio di via __________ era inoperante per un
guasto alla rete elettrica. Senza cadere in arbitrio il primo giudice ha
accertato inoltre che l'infortunio si è prodotto alle ore 8.45 (sicché
l'imputato pretendeva a torto di avere avuto luce verde), che la velocità
iniziale della Mercedes era di 60 km/h e quella d'impatto di 57 km/h, che su
via __________ vige il limite di 50 km/h, che l'incrocio è complesso (e perciò
pericoloso), sia per la sua conformazione (strada principale a quattro corsie,
più una preselezione) sia perché si tratta di un punto nevralgico del traffico
cittadino, la via __________ costituendo il principale accesso da sud alla
città di __________. Il primo giudice ha accertato altresì che, secondo il
testimone __________, i semafori fuori uso avevano creato “una situazione
caotica” (consid. 6.1). Nelle circostanze descritte non era certo un evento imprevedibile,
sul quale non si poteva ragionevolmente contare, quello di vedersi tagliare la
strada da un conducente che – come __________– si addentrasse nell'incrocio per
dirigersi verso __________. Tanto meno ove si pensi che il ricorrente aveva
appena cambiato corsia (perché le due automobili che lo precedevano intendevano
svoltare a sinistra) e doveva considerare l'eventualità di non essere stato
visto per tempo da chi – come __________ – si accingeva a imboccare la via
__________. Del resto, quand'anche il ricorrente credesse di avere luce verde,
la “situazione caotica” che si parava innanzi gli imponeva di procedere a
velocità adeguata, quindi non a 60 né a 57 km/h (entrambe per altro superiori
al limite consentito di 50 km/h). Come ha accertato senza arbitrio il
presidente della Corte, se l'imputato si fosse conformato ai suoi doveri di
prudenza e non avesse ecceduto i 38.75 km/h, l'incidente mortale non sarebbe
avvenuto. Poco importa che __________ abbia commesso una (con)colpa, del resto
non trascurata neppure dal primo giudice. Tale comportamento non appare infatti
di una gravità tale da non poter essere previsto e da sollevare quindi il
ricorrente dalle sue responsabilità.
-
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1
CPP). Il ricorrente rifonderà inoltre alle parti civili che hanno formulato
osservazioni, facendosi assistere da un legale, un'equa indennità per
ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art.
39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
900.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________
__________,
__________ e __________
fr.
1'000.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
avv. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
presidente della Corte della assise correzionali di Lugano;
–
Comando della polizia cantonale, Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;
–
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino;
–
Ufficio cantonale degli stranieri, Bellinzona;
–
avv. __________ (per __________, parti civili);
–
__________ (parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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