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17.2001.41 ΓÇó Conditional release request held inadmissible before the wrong authority
17.2001.41Autre juridiction2 juil. 2001Inadmissible
A convicted prisoner asked to be released conditionally/provisionally once he had served two thirds of the sentence. The president of the Court of cassation and review in criminal matters held that the conviction was already enforceable because the prisoner had not appealed, and that the prosecutor's pending cassation appeal against acquittals could not create preventive detention or make the president competent to decide release. The application was therefore inadmissible. The court also waived costs.
Art. 290 CPP; art. 339 CPP: competence to decide on release from arrest pending cassation proceedings. Where the convicted person has not filed a cassation appeal, the judgment is enforceable and the president of the Court of cassation and review in criminal matters lacks competence to decide a request for conditional/provisional release. A cassation appeal lodged solely by the public prosecutor against acquittals does not, under the new CPP, permit the ordering or continuation of preventive detention of the convicted person; unlike the former law, no corresponding reserve exists. The competent authority for release after service of two thirds of the sentence remains the authority designated by art. 339 CPP, which must decide independently of the prosecutor's appeal.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.2001.41
Data decisione, Autorità: 02.07.2001, CCRP
Incarto n. 17.2001.00041
Lugano 2 luglio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
sedente per statuire sull’istanza di libertà condizionale/provvisoria del 20 giugno 2001 presentata da
__________, presso il PCT la Stampa, Lugano (patrocinato dall'avv. __________)
nell'ambito del procedimento penale sfociato con sentenza del 15 marzo 2001 dalla Corte delle assise criminali in _____ nei confronti suoi e di __________ (patrocinata dall'avv. __________)
viste le osservazioni presentate il 26 giugno 2001 dal Procuratore pubblico;
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l'istanza di libertà condizionale/provvisoria di __________;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 15 marzo 2001 la Corte delle assise criminali in __________ ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli, per avere nel corso del 1995/1996, in una circostanza e presso l'abitazione familiare a __________, costretto la figlia __________ (nata il __________ 1980) a subire un atto sessuale, rendendola inetta a resistere, rispettivamente per avere compiuto atti sessuali con la medesima persona quando era minore di anni 16;
che la Corte delle assise criminali ha per contro prosciolto i prevenuti dalle ulteriori imputazioni loro addebitate, segnatamente __________ dalle imputazioni di atti sessuali con fanciulli (punto B.3 dell'atto di accusa), di ripetuti atti sessuali con persone dipendenti (punto B.4 dell'atto di accusa), di violazione del dovere d'assistenza o educazione (punto B. 5 dell'atto di accusa) e __________ dall'imputazione di violazione del dovere d'assistenza o educazione (punto C. 6 dell'atto di accusa);
che in applicazione della pena i primi giudici hanno condannato __________, avendo agito in stato di scemata responsabilità, a 2 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e __________ a 18 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni;
che contro la sentenza di assise il Procuratore pubblico ha interposto in data 25 aprile 2001 ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo, in via principale, che i prevenuti siano dichiarati autori colpevoli anche dei reati dai quali sono stati prosciolti, con conseguente condanna di __________ alla pena di 7 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni, e __________ alla pena di tre anni di reclusione, e in via subordinata che gli atti siano rinviati a una nuova Corte di assise per nuovo giudizio;
che per contro ambedue gli accusati non hanno ricorso contro la sentenza di assise;
che in data 18 giugno 2001 __________ ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione dell'esecuzione pene e misure, di porlo in libertà provvisoria a partire dal 22 luglio 2001, ossia dal momento in cui egli avrà scontato due terzi della pena irrogatagli dalla Corte delle assise criminali di __________;
che con scritto 20 giugno 2001 la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure ha trasmesso tale richiesta al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale per competenza, allegando i rapporti chiesti e pervenuti dal Servizio sociale e dal medico psichiatra consulente del Penitenziario, dott. __________;
che a giudizio della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, il Consiglio di Vigilanza, autorità competenza in materia di liberazione condizionale ex art. 38 CP (v. art. 339 cpv. 1 lett. a CPP), non è abilitata a statuire sulla richiesta, essendo pendente ricorso per cassazione proposto dal Ministero pubblico (v. scritto del 13 giugno 2001 a __________);
che con osservazioni del 26 giugno 2001 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell'istanza;
Considerando
in diritto: che il ricorso per cassazione presentato dall'accusato sospende l'esecuzione della sentenza, salvo contraria dichiarazione dell'accusato stesso (art. 290 cpv. 1 CPP);
che il ricorrente incarcerato può chiedere la revoca dell'arresto al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, il quale decide entro brevi termini (art. 290 cpv. 2 CPP);
che, nella fattispecie, nessuno dei condannati ha però interposto ricorso per cassazione contro la rispettiva condanna, onde per cui il giudizio emanato nei loro confronti dalla Corte delle assise criminali è esecutivo;
che pertanto la domanda di __________ volta a ottenere la scarcerazione una volta scontati i due terzi della pena inflittagli (art. 38 n. 1 CP) esula dal contesto regolato dall'art. 290 cpv. 2 CPP;
che, nondimeno, contro la sentenza di assise è tuttora pendente il ricorso per cassazione presentato dal Procuratore pubblico, mirante a fare riconoscere ambedue gli accusati autori colpevoli anche dei reati dai quali sono stati prosciolti, con conseguente aumento delle rispettive pene;
che a differenza del diritto previgente (v. art. 242 cpv. 2 vCPP), il ricorso del Procuratore pubblico contro sentenze assolutorie – nel caso specifico contro i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza di assise – non può comportare ulteriore carcere preventivo per il condannato;
che l'art. 290 CPP, infatti, non contiene una disposizione analoga all'art. 242 cpv. 2 CPP, secondo cui in caso di sentenze assolutorie – se del caso anche parziali – restano riservate le misure di detenzione preventiva da ordinarsi dal presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ad istanza del Procuratore pubblico (che peraltro non ha chiesto provvedimenti del genere con il proprio gravame);
che adottando l'art. 290 CPP, il legislatore ha ritenuto che, in caso di sentenza assolutoria, decade il presupposto principe che fonda la detenzione preventiva dell'accusato, e meglio l'esistenza a suo carico di gravi e concreti indizi di colpevolezza (Rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP; Verbali del Gran Consiglio, vol. 2, 1994, pag. 1298 ad art. 290);
che alla luce di quanto precede si deve perciò concludere che l'istante non si trova attualmente nella situazione che consente al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale di entrare nel merito di una domanda di scarcerazione, avendo egli accettato la sentenza di assise nella misura in cui i primi giudici lo hanno condannato alla pena di due anni di reclusione (da qui la sua esecutività, con le conseguenze del caso) e non comportando il ricorso del Procuratore pubblico un eventuale ripristino della detenzione preventiva;
che, pertanto, non spetta al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale stabilire se l'istante potrà essere scarcerato una volta scontati i due terzi della pena che egli non ha impugnato, ma al Consiglio di Vigilanza, ossia all'autorità abilitata a statuire su fattispecie del genere (art. 339 cpv. 1 lett. a CPP), la quale deciderà senza considerare – comunque sia – il ricorso presentato dal Procuratore pubblico, che come visto non può comportare misure volte a privare della libertà il condannato (a meno di violare la presunzione di innocenza), a differenza di quanto prevedeva l'art. 242 cpv. 2 vCPP;
che nella misura in cui è diretta al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, l'istanza di messa in libertà condizionale/provvisoria a partire dal 22 luglio 2001 è perciò inammissibile;
che si prescinde dal riscuotere spese;
per i quali motivi,
richiamati gli art. 290 e 339 CPP
pronuncia: 1. L'istanza è inammissibile.
Non si riscuotono spese.
Intimazione a:
– __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________, con le osservazioni del PP;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Presidente della Corte delle assise criminali di _______;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Direzione del Penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano;
– Consiglio di Vigilanza sull'esecuzione delle pene, Torricella Casella postale 238, 6807 Taverne.
Il presidente
(dott. __________)
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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