AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2000.60
Data decisione, Autorità:
13.04.2001, CCRP
Incarto n.
17.2000.00060
Lugano
13 aprile
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 22 dicembre 2000 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 18 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Su
istanza della ditta __________ SA, __________, il 14 luglio 1995 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato in via cautelare alla ditta
__________ SA, __________, “di non più fare uso della ragione sociale
, in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata,
timbri e ogni altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________
SA”. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP. La ditta
__________ SA è insorta il 20 luglio 1995 alla seconda Camera civile del
Tribunale di appello, il cui presidente ha conferito al ricorso effetto
sospensivo. Statuendo il 2 novembre 1995, la Camera ha respinto l'appello e ha
confermato il decreto del Pretore. Il 20 novembre 1995 la ditta __________ SA
ha invitato la controparte a disdire, in ossequio alla sentenza di appello,
l'allacciamento telefonico __________ intestato a “ SA __________ ”
figurante nell'elenco Telecom 1995-1997 sotto le località di __________ e
__________. Ripetuto l'invito senza esito il 25 gennaio 1996, la ditta
__________ SA si è rivolta il 19 febbraio 1996 il Ministero pubblico affinché
perseguisse la ditta __________ SA (già __________ SA) e il suo amministratore
unico __________ per disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) e
concorrenza sleale (art. 23 LCSl). Con decreto di accusa del 6 agosto 1997 il
Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di entrambi i
reati e lo ha condannato a una multa di fr. 3'000.–. Statuendo su opposizione,
con sentenza del 16 dicembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha confermato le imputazioni e la multa. Un ricorso introdotto dal
condannato alla Corte di cassazione e di revisione penale è stato respinto il 7
luglio 1998 (inc. 17.98.00003).
B. Nel
frattempo, il 15 ottobre 1996, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,
ha ordinato alla ditta __________ SA di disattivare il numero telefonico
__________ancora intestato ad __________ SA sull'elenco degli abbonati dei
Comuni di __________ e __________, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva
(art. 490 CPC). Un ricorso introdotto dalla convenuta contro tale ingiunzione è
stato respinto dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello il 25
febbraio 1997. Il 20 maggio 1998 il medesimo Pretore ha accolto la petizione di
merito e ha ordinato alla ditta “di non iscrivere a Registro di commercio o sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio la ragione sociale __________ SA o ogni
altro nome simile, di non fare più uso di tale dicitura né di ogni altra
simile, in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata,
timbri, elenco del telefono ed ogni altro mezzo atto a causare confusione con
la ditta __________ SA”. L'ordine è stato impartito con la comminatoria
dell'art. 292 CP. Un ulteriore ricorso inoltrato dalla convenuta alla seconda
Camera civile del Tribunale di appello è stato respinto con sentenza del 23
ottobre 1998. L'11 gennaio 1999 la ditta __________ ha sporto querela contro
__________ e la ditta __________ SA per concorrenza sleale e disobbedienza a
decisione dell'autorità.
C. Con
decreto di accusa dell'11 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità
e di concorrenza sleale per avere pubblicato sui giornali carnevaleschi di
__________ del 1999 e del 2000 annunci pubblicitari a nome di “__________ SA
__________ di __________ ”, rispettivamente “__________ SA __________ ”. In
applicazione della pena, egli lo ha condannato a 5 giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo su opposizione, con sentenza del
18 dicembre 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato
l'imputazione di disobbedienza a decisione dell'autorità e di concorrenza
sleale limitatamente agli annunci pubblicati sul giornale di carnevale del
1999, condannando l'imputato a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per 2 anni.
D. Contro
la sentenza predetta __________ ha introdotto il 18 dicembre 2000 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del
gravame, presentati il 22 dicembre 2000, egli chiede la propria assoluzione e
la conseguente riforma della sentenza impugnata. Nelle sue osservazioni del 17
gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga
conclusione formula la parte civile __________ SA nel proprio memoriale del 22
gennaio 2001.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
292 CP punisce l'autore di disobbedienza a decisioni dell'autorità con
l'arresto o con la multa. Trattandosi di una contravvenzione, l'azione penale
si prescrive in un anno (art. 109 CP). Quanto alla prescrizione assoluta, essa
si compie “con il decorso di un termine pari al doppio della durata normale”
(art. 72 n. 2 cpv. 2 ultima frase CP) e comincia il giorno in cui è stato commesso
il reato, rispettivamente il giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto di un
reato perpetrato mediante atti successivi o il giorno in cui è cessata
l'esecuzione di un reato continuato (art. 71 CP). Essa non si interrompe, salvo
nell'ipotesi – estranea nel caso in esame – di una sospensione giusta l'art. 72
n. 1 CP (DTF 111 IV 89, 100 Ib 275) e continua a decorrere anche in pendenza di
ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale (da ultimo: CCRP,
sentenza del 4 novembre 2000 in re F. SA e L. consid. 2). Il suo compimento va
rilevato d'ufficio (DTF 97 IV 157).
In
concreto al ricorrente è stata imputata disobbedienza a decisioni dell'autorità
compiuta mediante la pubblicazione di un annuncio su un giornale di carnevale
del 1999. In quell'anno il carnevale è venuto a cadere nella terza settimana di
febbraio. Il giornale in questione dev'essere stato diffuso pertanto, al più
tardi, nel corso di quei giorni, sicché la prescrizione assoluta è intervenuta,
al più tardi, durante la terza settimana di febbraio del 2001, in pendenza del
ricorso per cassazione. Ciò osta ormai all'emanazione di un sindacato di merito
e impone di annullare anche la sentenza di prima sede, che su questo punto non
può più passare in giudicato (CCRP, sentenza del 4 novembre 2000 in re F.SA e
L. consid. 3).
- In
applicazione degli art. 3 lett. d LCSl (RS 241) si rende colpevole di
concorrenza sleale (ed è punito a querela di parte, se agisce intenzionalmente,
con la detenzione o con la multa sino a fr. 100'000.–: art. 23 LCSl) chiunque
“si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le
prestazioni o gli affari d'altri”. Il ricorrente sostiene che nella fattispecie
l'unica ragione sociale iscritta a registro di commercio è “__________ SA”, non
quella indicata nel decreto di accusa (“SA __________ ”). La
denominazione “ SA”, che è quella correntemente usata, non è atta a
generare alcuna confusione con la ditta del denunciante __________. E siccome
la dicitura usata nell'annuncio non è una ragione sociale, non vi sarebbe
spazio per una condanna fondata sui fatti enunciati nel decreto di accusa.
In
realtà il ricorrente cerca di equivocare sulla dicitura da lui usata
nell'inserzione pubblicitaria e su quanto imputatogli dal Procuratore pubblico.
Intanto l'art. 3 lett. d LCSl punisce non solo chi crea confusioni effettive
con merci, opere, prestazioni o affari altrui, ma anche crea rischi di
confusione, e nel caso specifico non fa dubbio che l'annuncio pubblicitario era
atto a indurre in errore. Inoltre, nella misura in cui vietava l'uso della
dicitura “__________ SA” e simili su insegne, cartelli pubblicitari, carta
intestata ecc., l'ordine del giudice civile era chiaro. Poco importa che la
dicitura usata dal ricorrente non corrisponda alla ragione sociale iscritta a
registro di commercio. Determinante è che egli ha fatto uso di tale
denominazione a fini commerciali. Del resto, come ha rilevato la seconda Camera
civile di appello nella già citata sentenza del 23 ottobre 1998, proprio
l'aggiunta alla ragione sociale della dicitura “__________ ” era idonea a far
sorgere nel pubblico la naturale impressione che le due società fossero in
qualche modo legate o appartenessero a un gruppo commerciale facente capo alla
famiglia __________. Tanto più che entrambi le ditte sono attive nello stesso
ramo e si rivolgono per l'essenziale alla medesima cerchia di clienti.
Oggettivamente la disattenzione dell'art. 3 lett. d LCSl è quindi data.
- Dal
profilo soggettivo il ricorrente afferma che l'aggiunta, al nome della ditta,
di quello del proprietario e amministratore smentisce l'ipotesi di un
comportamento deliberato volto a creare confusione e a trarre illecito
profitto. La sua intenzione – egli prosegue – era solo quella di precisare a
chi la ditta appartenesse, da chi questa fosse amministrata e a chi occorresse
rivolgersi per interpellare la __________ SA. La precisazione dell'intero nome
“__________ ” fugava appunto ogni malinteso. Il ricorrente rimprovera altresì
al Pretore di essere incorso in arbitrio evocando una serie di circostanze che
proverebbero la concorrenza sleale, dimenticando che nel decreto di accusa gli
era stato imputato un unico episodio.
Ancora
una volta il ricorso è destinato all'insuccesso, giacché – comunque sia – al
ricorrente era stato fatto divieto da parte del giudice civile di usare il
cognome __________ nell'attività commerciale. Anche nella misura in cui
rimprovera al primo giudice di avergli imputato fatti estranei all'atto di
accusa, il ricorrente muove censure infondate. A parte il fatto che per
giurisprudenza una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria nel
suo esito, e non soltanto nella motivazione (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I
168 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia
369 consid. 5a), il Pretore non ha condannato il ricorrente per fatti estranei
all'atto di accusa. Ha rilevato che l'intenzionalità dell'atto risultava anche
dalla pervicacia con cui l'imputato aveva continuato ad aggiungere alla ragione
sociale __________ SA la dizione “__________ ” sulla carta intestata della
società e sul cartello apposto all'entrata del magazzino (sentenza, pag. 8 a
metà). Perché ciò dovrebbe essere arbitrario non è dato a divedere. Del resto,
determinante è il dispositivo di condanna, il quale contempla unicamente
l'inserzione pubblicitaria sul giornale di carnevale di __________ del 1999.
-
Accertato
che in pendenza di ricorso l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità
si è prescritta, di modo che non entra più in considerazione l'applicazione
dell'art. 68 n. 1 CP, occorre procedere a una nuova commisurazione della pena
(art. 296 cpv. 1 CPP). Come si è visto, nel decreto di accusa il Procuratore
pubblico aveva condannato il ricorrente a 5 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per 2 anni. Il Pretore ha ridotto
la pena detentiva a 3 giorni, con il beneficio della sospensione condizionale
per 2 anni, tenuto conto del proscioglimento dalle accuse di disobbedienza a
decisioni dell'autorità e di concorrenza sleale per l'inserzione pubblicitaria
sul giornale di carnevale del 2000. In questa sede il ricorrente non può più
essere punito nemmeno per la disobbedienza a decisioni dell'autorità
relativamente all'inserzione pubblicata sul giornale del 1999. Resta la
condanna per concorrenza sleale compiuta in quella circostanza ai danni della
ditta denunciante. Ora, la violazione dell'art. 3 lett. d LCSl è sanzionata con
la pena della detenzione o con la multa sino a fr. 100'000.– (art. 23 LCSl).
Trattasi quindi di un delitto, mentre la disobbedienza a decisioni
dell'autorità (art. 292 CP) è punita unicamente con l'arresto o la multa ed è
quindi una contravvenzione. Se si pensa che il ricorrente già è stato condannato
dal Pretore il 16 dicembre 1997 al pagamento di una multa di fr. 3'000.– per
disobbedienza a decisioni dell'autorità e per concorrenza sleale in relazione a
fatti analoghi, non sussiste motivo per pronunciare una pena inferiore al
minimo edittale di 3 giorni di detenzione (art. 36 CP). A nulla rileva che
questa corrisponda alla pena inflitta dal Pretore: nella commisurazione della
pena, invero, questa Corte non è vincolata al giudizio di prima sede e non è
abilitata per ciò solo a disattendere i minimi fissati dalla legge.
-
Dato
l'esito del gravame, sia pure per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione
penale, si giustifica di porre tre quarti degli oneri processuali a carico del
ricorrente, mentre il resto va assunto dallo Stato (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1
CPP). Il ricorrente verserà inoltre alla parte civile, che per presentare
osservazioni si è valsa dell'assistenza di un legale, un'indennità per
ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per
questi motivi,
visto
sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il
dispositivo n. 1 prima frase (disobbedienza a decisione dell'autorità) è
annullato per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale. Per il resto
il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti per tre quarti a carico del ricorrente e per un quarto a carico dello
Stato. Il ricorrente rifonderà alla parte civile __________ fr. 800.– per
ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
–
__________ ;
–
avv. __________;
–
avv. __________, per la parte civile __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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