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Numero d'incarto:
17.2000.57
Data decisione, Autorità:
20.12.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00057
Lugano
20 dicembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 7 dicembre 2000 presentato da
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 4 dicembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città in materia di
restituzione in intero per inosservanza dei termini;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 25 settembre 2000 il Pretore del Distretto di
Leventina ha dichiarato ____________ autore colpevole di vie di fatto e di
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, condannandolo alla pena
di 3 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni;
che
con decreto di accusa del 2 ottobre 2000, inoltre, il Procuratore pubblico ha riconosciuto
____________ autore colpevole di danneggiamento e ingiuria, proponendone la
condanna a 3 giorni di arresto quale “pena aggiuntiva a quella del 25 settembre
2000 del Pretore del Distretto di Leventina”;
che
____________ non ha sollevato opposizione al citato decreto di accusa entro il
termine assegnatogli di 15 giorni;
che
il 9 novembre 2000 la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure ha ordinato
al condannato di presenziarsi il 7 dicembre successivo al Penitenziario cantonale
per l'espiazione dei 3 giorni di arresto irrogatigli con il decreto di accusa;
che
____________ ha comunicato il 14 novembre 2000 alla Sezione predetta che
l'ordine doveva essere frutto di una svista, la pena in questione essendo
aggiuntiva a quella inflittagli dal Pretore di Leventina con sentenza del 25
settembre 2000 e dovendosi quindi ritenere sospesa condizionalmente;
che
il 15 novembre 2000 la Sezione dell'esecuzione delle pena e delle misure ha
risposto al condannato che, da informazioni assunte, i tre giorni di arresto
erano da espiare;
che
con istanza del 20 novembre 2000 ____________ ha chiesto al Ministero pubblico
di reintegrarlo nel termine di 15 giorni per formulare opposizione al decreto
di accusa, inviando copia dello scritto al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città e alla Corte di cassazione e di revisione penale;
che
con sentenza del 4 dicembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città,
cui il Ministero pubblico ha trasmesso gli atti per competenza, ha respinto
l'istanza;
che
contro tale sentenza ____________ è insorto a questa Corte con ricorso per
cassazione, postulando la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la sua istanza e di restituirgli il termine per opporsi al decreto
di accusa;
che
non sono state chieste osservazioni al ricorso;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 287 cpv. 1 CPP Il Procuratore pubblico, l'accusato
e il suo difensore possano interporre ricorso per cassazione contro tutte le
sentenze di merito emanate dalle Corti penali;
che
quindi, a un primo esame, in concreto la legittimazione a ricorrere del condannato
potrebbe apparire dubbia, il rimedio in esame essendo diretto non contro una
sentenza di merito, bensì contro la mancata restituzione del termine per
introdurre opposizione a un decreto di accusa;
che,
nondimeno, questa Corte ha già avuto modo di ritenere ammissibile un ricorso
per cassazione proposto da un condannato contro una decisione con cui un
Pretore dichiarava irricevibile per tardività l'opposizione di un condannato a
un decreto di accusa, e ciò per il fatto che una simile decisione – pur non essendo
di merito – pone fine al procedimento penale di prima sede (CCRP, sentenza del
16 agosto 2000 in re W.);
che
non v'è motivo di scostarsi da tale orientamento nella fattispecie, ove con la
decisione impugnata il Pretore – pur nell'ambito di una restituzione dei
termini (art. 21 e 22 CPP) – ha statuito per finire sulla ricevibilità
dell'opposizione al decreto di accusa, ossia su un presupposto processuale che,
se negato (come nel caso in esame), pone fine al procedimento penale di prima sede;
che
a norma dell'art. 21 CPP la restituzione di un termine può essere concessa se
la parte o il suo patrocinatore prova di non aver potuto rispettare la scadenza
“perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per
malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti”;
che
l'istanza va presentata, sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione
dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP);
che
in concreto il ricorrente non pretende di essere stato impedito a proporre tempestiva
opposizione per forza maggiore o per una delle ragioni enunciate dall'art. 21
CPP, ma per avere ritenuto erroneamente che la pena aggiuntiva inflittagli con
il decreto di accusa fosse sospesa condizionalmente, alla stessa stregua di
quella pronunciata dal Pretore di Leventina con sentenza del 25 settembre 2000;
che
tuttavia, come ha rilevato il Pretore, l'errore invocato dal ricorrente è
imputabile a negligenza e non può giustificare una restituzione del termine;
che
difatti, in una lettera dell'11 novembre 2000 inviata al proprio patrocinatore,
il ricorrente ammetteva di essersi domandato se la condanna irrogatagli dal
Procuratore pubblico fosse da espiare, ma di avere poi sciolto il dubbio egli
stesso dopo avere “visto che era una pena aggiuntiva alla condanna del Pretore
di Leventina” (doc. C);
che
nelle condizioni descritte, come ha ritenuto il Pretore di Locarno Città
(sentenza impugnata, pag. 3 in fondo), il ricorrente – non giurista – ha agito
con negligenza risolvendo l'interrogativo da sé medesimo, tanto più che per
ottenere una risposta chiara e affidabile gli sarebbe bastato rivolgersi al
Ministero pubblico o interpellare il legale che lo aveva difeso pochi giorni
prima davanti al Pretore del Distretto di Leventina;
che
tale leggerezza denota un mero errore di valutazione e osta al riconoscimento
di un caso di forza maggiore o di “altre ragioni importanti” nel senso
dell'art. 21 CPP;
che,
ciò posto, il ricorso si dimostra manifestamente infondato e può essere deciso
con la procedura dell'art. 291 cpv. 1 CPP;
che
gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP);
per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– ____________,
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Pretore
della giurisidizione di Locarno Città;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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