AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.34
Data decisione, Autorità:
04.11.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00034
17.2000.00035
Lugano
4 novembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire
sui ricorsi per cassazione presentati
– il 25 luglio
2000 (inc. n. 17.2000.000034) dalla
(patrocinata
dall'avv. __________) e
– il 26 luglio
2000 (inc. n. 17.2000.00035) da
__________,
(patrocinato
dall'avv. dott. __________)
contro
la
sentenza emanata il 26 giugno 2000 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione della __________;
-
Se deve essere accolto
il ricorso per cassazione di ___________;
-
Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 giugno 2000 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha dichiarato ___________ autore colpevole di
commercio di merci contraffatte per avere, tra il febbraio e l'aprile del 1993,
partecipato in tre occasioni alla vendita alla ditta __________ SA, ,
di articoli di pelletteria del valore di circa Lit. 60'000'000 ognuna recante
il marchio “ ”, sapendo che la merce era contraffatta. Egli ha
prosciolto l'accusato invece dall'imputazione di uso fraudolento del marchio in
relazione ai citati fatti per intervenuta prescrizione dell'azione penale e per
tardività della querela.
In
applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha
condannato ___________ a 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con
un periodo di prova di due anni. Inoltre ha pronunciato la confisca ai fini
della distruzione della partita di merce sequestrata il 27 luglio 1993 presso
il Punto Franco di Chiasso proveniente dalla ditta __________, __________
(Giappone) e destinata alla __________ SA.
B. Contro la sentenza di assise ___________ e la ___________ SA,
costituitasi parte civile, hanno inoltrato una dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi dei gravami, presentati
il 25 e 26 luglio 2000, essi chiedono:
– ___________:
il proscioglimento dall'imputazione di commercio di merci contraffatte o, in
via subordinata, una riduzione della pena inflittagli;
– La
___________ SA: la condanna dell'imputato a 60 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente, per il reato di uso fraudolento del marchio “__________ ” in
relazione alla messa in circolazione di merce contraffatte nel mese di aprile
del 1993 e la rifusione di fr. 5'000.– per ripetibili.
C. Con scritto del 4 agosto 2000 la ___________ SA propone di
respingere il ricorso di ___________. Con osservazioni del 7 agosto successivo
il Procuratore pubblico ha formulato la medesima richiesta, rimettendosi al
giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale per quanto riguarda il
ricorso della ___________ SA. ___________, da parte sua, ha postulato la
reiezione del ricorso presentato dalla ___________ SA con osservazioni del 21
agosto 2000.
Considerando
in diritto: I. Sul
ricorso di ___________
-
Il ricorrente impugna la condanna per il reato di commercio di merci
contraffatte, commesso tra l'11 febbraio e il 7 aprile 1993. Ora, giusta
l'art. 155 n. 1 cpv. 1 e 2 CP (entrato in vigore il 1° gennaio 1995), che
compendia in una sola norma le ipotesi di reato previste dal diritto anteriore
(art. 153, 154 e 155 vCP), chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle
relazioni d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a
quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica
merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito
con la detenzione o con la multa, eccetto che l'atto sia passibile di una pena
più grave in virtù di un'altra disposizione. L'art. 154 cpv. 1 vCP, che si
riferiva al solo commercio di merci contraffatte e che il primo giudice ha
applicato alla fattispecie come lex mitior (sentenza, pag. 10 e 11),
prevedeva la stessa comminatoria, ovvero la detenzione o la multa. Trattasi
quindi di un delitto che si prescrive in 5 anni (prescrizione relativa), rispettivamente
in 7 anni e 6 mesi (prescrizione assoluta), così come prevedono gli art. 70 n.
1 cpv. 4 CP (cfr. art. 70 n. 1 cpv. 4 vCP) e 72 n. 2 CP.
-
Nella fattispecie la prescrizione assoluta dell'azione penale (7
anni e 6 mesi) relativa al reato di commercio di merci per cui il ricorrente è
stato condannato, è intervenuta nell'agosto del 2000, in pendenza del ricorso
per cassazione (prima spedizione avvenuta attorno alla metà di febbraio del
1993: sentenza pag. 6), rispettivamente nel settembre del 2000 (seconda
spedizione avvenuta nel marzo del 1993: sentenza, pag. 6) e il 7 ottobre 2000
(terza spedizione, fatturazione del 7 aprile 1993: sentenza, pag. 7; cfr. la
data indicata nell'atto di accusa, che prospetta l'infrazione fino a quel
momento). La prescrizione assoluta, infatti, non si interrompe, salvo l'ipotesi
– estranea nel caso in esame – di sospensione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF
100 Ib 275, 111 IV 89) e continua a decorrere anche in pendenza di ricorso alla
Corte di cassazione e di revisione penale (art. 290 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza
dell'8 luglio 1994 in re Z. consid. 4). Il suo compimento va rilevato d'ufficio
(DTF 116 IV 80, 97 IV 157; CCRP, sentenza del 1° giugno 2000 in re I., pag. 3).
-
La prescrizione assoluta dell'azione penale non comporta il proscioglimento
dell'imputato. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, tale
circostanza osta solo all'emanazione di un giudizio di merito e determina
l'archiviazione del caso (CCRP, sentenza del 26 giugno 1991 in re E., consid.
5; v. anche Trechsel, StGB, Kurzkommentar,
2ª edizione, n. 3 ad art. 70). Ciò impone, ad ogni modo, di annullare la
condanna pronunciata dalla prima Corte nei dispositivi n. 1., 1.1, 3. 3.1, 4 e
3.2 (spese processuali). Rimane per contro invariato il dispositivo n. 5 relativo
alla confisca ai fini della distruzione della merce sequestrata il 27 luglio
1993 presso il punto Franco di Chiasso, non impugnato (giustamente) dal
ricorrente. Dato il venir meno della condanna, il ricorso diventa privo di
oggetto e va stralciato dai ruoli (CCRP, sentenza 8 luglio 1994 in re Z.; CCRP,
sentenza del 26 giugno 1991 in re E.).
II. Sul
ricorso della ___________ SA
-
La ricorrente impugna il dispositivo con cui il presidente della
Corte di assise ha assolto il prevenuto – in mancanza di tempestiva querela
giusta l'art. 29 CP – dall'imputazione di uso fraudolento del marchio (art. 62
LPM). Sostiene di avere sporto querela in tempo utile e propone la condanna del
prevenuto anche per tale reato. Anche questa imputazione soggiace però alla
prescrizione assoluta di 7 anni e 6 mesi, trattandosi di un delitto punibile
con la detenzione o con la multa (art. 62 LPM). Tale prescrizione si è compiuta
a sua volta nelle more del giudizio sul ricorso per cassazione, il quale ha
impedito il passaggio in giudicato del dispositivo n. 2 della sentenza relativo
al proscioglimento (recte: all'abbandono del caso, se non vi era
tempestiva querela: Trechsel, op.
cit., n. 11 ad art. 28 n. 11), sicché il termine di prescrizione è continuato a
decorrere anche dopo la pronuncia della sentenza impugnata (CCRP, sentenza del
21 giugno 2000 in re I., pag. 3). Ne segue che il dispositivo n. 2 della
sentenza impugnata deve pure essere annullato, indipendentemente dal fatto che
la querela fosse o non fosse tempestiva. Con la prescrizione, in effetti, si è
estinta la stessa azione penale. È vero che al momento del suo inoltro il
ricorso era proponibile. Prima che esso potesse essere deciso, il 7 ottobre
2000, la prescrizione si è tuttavia compiuta, facendo decadere un presupposto
processuale rilevabile d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 116 IV 80). Anche
il ricorso della parte civile dev'essere perciò dichiarato privo d'oggetto e la
causa va stralciata dai ruoli.
-
Si aggiunga che all'impossibilità di statuire sui ricorsi prima
della prescrizione assoluta ha contribuito il carico di lavoro gravante sulla
Corte di cassazione e di revisione penale, ma anche lo stesso ricorso della
parte civile. Quest'ultima aveva certo interesse legittimo a impugnare il proscioglimento
dal reato meno grave (riferito all'ultima parte dell'attività delittuosa) e la
mancata attribuzione di ripetibili per fr. 5'000.–. Se non che, sollevando
ulteriori problemi meritevoli di approfondimento accanto a quelli esposti del
condannato (il cui ricorso era facilmente prevedibile), essa ha procrastinato
l'emanazione del giudizio. Non si può ragionevolmente pretendere celerità nella
decisione per evitare l'intervento della prescrizione assoluta (si vedano i
solleciti a questa Corte) e, nel contempo, insistere su aspetti relativamente
secondari (come la condanna per uso fraudolento del marchio in relazione alla
sola ultima spedizione e l'attribuzione di ripetibili) quando è in gioco una
condanna ben più importante per commercio di beni contraffatte. Quanto alla
richiesta di ripetibili per il procedimento di prima sede, essa sfugge una
volta di più a un esame di merito, dato che la prescrizione assoluta
dell'azione penale è subentrata anche – come detto – in relazione al reato per
il quale il prevenuto è stato in un primo momento condannato.
III. Sulle
spese
- Si è visto che la prescrizione assoluta dell'azione penale per il
commercio di merci contraffatte implica l'annullamento – tra l'altro – del
dispositivo sulle spese della sentenza impugnata, le quali vanno pertanto
addebitate allo Stato (v. anche l'art. 9 cpv. 4 CPP). Data la modesta entità
dell'importo (le spese di inchiesta ammontano complessivamente a fr. 300.–;
sentenza, pag. 16 in fondo), si rinuncia a scorporare l'eventuale quota che
rimane a carico di ___________ per la decisione di confisca. Non si prelevano
oneri invece per la procedura di cassazione. Siccome l'attuale sentenza non
comporta proscioglimenti, ma soltanto l'archiviazione del caso, non si giustifica
nemmeno di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'azione penale relativa ai reati di commercio di merci contraffatte
e di uso fraudolento del marchio è prescritta.
-
La
sentenza impugnata è annullata, salvo il dispositivo n. 5 sulla confisca. La
tassa di giustizia di fr. 200.– con le spese di inchiesta preliminare di fr.
300.– e quelle postali di fr. 50.– sono poste a carico dello Stato.
-
Il ricorso di ___________ è dichiarato privo di oggetto e la
causa è stralciata dai ruoli.
-
Il ricorso della ___________ SA è dichiarato privo di oggetto
e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non
si riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– ___________,
– avv.
dott. __________;
– ___________
SA,
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico __________;
– Presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo;
la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza
motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster