AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2000.27
Data decisione, Autorità:
05.10.2000, CCRP
Incarto n.
17.2000.00027
17.2000.00028
Lugano
/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
– il 13 giugno 2000 (inc. __________) dal
DEL CANTONE TICINO
– il 14 giugno 2000 (inc. __________) da
(rappresentata dai genitori
e patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 5 maggio 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti
di
__________,
(patrocinato dagli avv. __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione del;
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di __________;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è stato posto il 2 marzo 2000 in stato di accusa dal dinanzi alla
Corte delle assise criminali per ripetuti atti sessuali con fanciulli e
ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento. Gli è stato
imputato di avere ripetutamente commesso, nella prima metà del 1999, atti sessuali
con __________, nata il __________ 1996, approfittando del fatto che la bambina
era stata affidata in custodia diurna dai genitori, occupati professionalmente,
in specie alla cure di sua moglie, e abusando delle occasioni in cui gli
capitava di accudire egli medesimo alla piccola, aiutando e sostituendo la
moglie. Gli è stato imputato in particolare di avere abusato della vittima
infilandole nella vagina e nell'ano dita o oggetti simili a un dito,
approfittando scientamente della di lei inettitudine a resistere e
dell'incapacità di discernimento conseguenti alla tenera età e al legame
affettivo instauratosi.
B. Con
sentenza del 5 maggio 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha prosciolto
__________ da entrambe le imputazioni. Contro tale sentenza il e la parte
civile __________ hanno inoltrato l'8, rispettivamente il 9 maggio 2000, una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella
motivazione dei gravami, presentati il 13, rispettivamente il 14 giugno 2000, essi
chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a
un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Con osservazioni del 30 giugno
2000 __________ ha proposto di respingere i ricorsi. In uno scritto del 20
giugno 2000 il ha postulato l'accoglimento del ricorso della parte civile.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere
in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1
lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio
impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP).
Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì
chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in palese
contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla
nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid.
4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
I. Sul ricorso del
-
Richiamati
principi che informano il processo indiziario, segnatamente il precetto in
dubio pro reo, il rimprovera anzitutto alla Corte di assise di avere
trascurato indizi emersi dagli atti e dal pubblico dibattimento, elementi che
sono stati ampiamente utilizzati dalle parti in sede di discussione. La Corte
di merito – egli spiega – ha disconosciuto che dal dibattimento è risultato
come l'imputato, certi giorni, fosse a casa durante l'intera giornata e, per
sua ammissione, accudiva alla bambina, ad esempio quando la moglie era assente.
Pur avendo negato di avere mai cambiato i pannolini alla piccola, egli ha
nondimeno confermato di averlo fatto ad altre bambine. Secondo il i primi
giudici hanno sorvolato anche sul fatto che l'imputato ha ammesso di essere
uscito nudo dal bagno qualche volta. Quanto alla madre della bambina, essa ha
dichiarato al dibattimento di recarsi malvolentieri dall'accusato, mentre non
le accadeva di essere così ostile con la persona che in precedenza curava la figlia.
Tali omissioni integrerebbero i presupposti dottrinali e giurisprudenziali di
un duplice arbitrio, consistente – da un lato – nella mancata considerazione di
indizi nonostante riscontri oggettivi che ne attesterebbero la valenza, e –
dall'altro – nella mancata concatenazione di simili indizi con quelli riportati
nella sentenza. Il fatto è che con argomentazioni del genere il non spiega
perché di fronte alle risultanze esposte nel giudizio impugnato la Corte di
assise avrebbe dovuto decidere diversamente, pena l'arbitrio. D'altro canto,
perché una sentenza incorra nell'annullamento non basta che siano arbitrari i
motivi. Occorre che sia arbitrario il suo risultato (DTF 123 I 5 consid. 4a,
122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid.
3a). ll ricorrente non illustra perché in concreto, a prescindere dai motivi,
l'esito cui è giunta la prima Corte sarebbe arbitrario. Ne segue su questo
punto l'inammissibilità del gravame.
-
Il
critica la sentenza impugnata in quanto essa esclude, nel dubbio, che la
bambina abbia effettivamente subito gli abusi incriminati. Egli si duole che i
primi giudici abbiano sminuito la portata dell'indizio per il fatto che, non
essendosi ravvisato un'affezione acuta, non ci si poteva attendere dagli esami
medici un responso improntato a certezza, né in un senso (abuso) né nell'altro
(abuso escluso). La pubblica accusa evoca in primo luogo i sospetti di
manipolazione ai genitali (regione vulvo-vaginale) manifestati dalla dott.
__________ (che aveva visitato la piccola) nel referto ginecologico del 26
settembre 1999 (act. 9.3) e al dibattimento (verbale del processo, pag. 10 e
11). Soggiunge come la psicologa (perita giudiziaria) __________, pure sentita
al dibattimento, abbia precisato di avere tratto, dall'audizione della bambina,
l'impressione clinica di significativi turbamenti relativi all'area genitale
(protocollo del processo, pag. 8) e come essa, di fronte a una precisa domanda
del presidente della Corte, il quale voleva sapere se la bambina avrebbe potuto
essersi inventato tutto, ha risposto negativamente (verbale del processo, pag.
8 e 9). Infine il Procuratore pubblica richiama il referto del medico legale
dott. __________ (act. 9.7), il quale ha confermato senza mezzi termini, dopo
avere visitato la bambina alla regione anale, un elevato sospetto di abusi
sessuali.
Contrariamente
all'opinione del Procuratore, la Corte di assise non ha trascurato di esaminare
gli elementi predetti. Essa ha premesso, è vero, che non trovandosi in presenza
di un fatto acuto non era possibile aspettarsi responsi medici sicuri, ma non
ha esitato a menzionare l'opinione della dott. __________, rilevando però che
questa si era detta d'accordo con il perito di parte dott. __________, nel senso
che non si ravvisavano segni specifici (sentenza, consid. 3.1). La prima Corte
ha rilevato altresì che al dibattimento la dott. __________ ha sfumato le sue
precedenti affermazioni (sospetto importante di una manipolazione ai genitali),
precisando che la sua valutazione si era basata e si basa sull'anamnesi, o
meglio su quel che la madre della bimba gli aveva riferito. Il ricorrente non
spiega perché i primi giudici avrebbero errato manifestamente, al punto da
cadere nell'arbitrio, valutando con prudenza le affermazioni della ginecologa
alla luce anche del parere del dott. __________ (pure ginecologo), secondo cui
non si poteva nemmeno parlare di sospetto (act. 18 TPC). Il si limita a
prendere posizione per una versione piuttosto che per l'altra, come se questa
Corte fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche sull'apprezzamento
delle prove.
Né
i primi giudici hanno trascurato il parere (chiesto dalla Magistratura dei
minorenni) – definendolo persino più convincente – del dott. __________ (act.
9.7), medico legale di Milano, secondo cui vi è effettivamente un elevato
sospetto di abusi sessuali (verosimilmente manipolazioni). Anche a tale
proposito la prima Corte ha richiamato però l'opinione del dott. __________,
stando al quale i segni riscontrati da quell'esperto non necessariamente
denotano abusi sessuali, giacché la loro interpretazione richiede la
documentazione di una previa ferita acuta. Inoltre – secondo la Corte di assise
– il giudizio del dott. __________ si basa sia sulla compresenza di segni
plurimi (processi riparativi di una ragade esterna e di due ragadi interne dell'ano,
oltre a una dilatazione dell'ano riflessa, il cui diametro non supera i 15 mm,
fondando così da solo un sospetto di abuso), sia sul fatto che, mentre le ragadi
del bambino osservabili in caso di stipsi severe sono tipicamente uniche,
mediane e site all'interno dell'ano, quelle riscontrate in concreto sono tre,
delle quali una è extra anale e due sono intra anali, ma site in ore non
meridiane (sentenza pag. 12 con riferimento ad act. 9.7). Il insiste su questo
parere, ma ancora una volta egli argomenta come se si trovasse davanti a una
corte d'appello, senza spiegare perché tale referto sarebbe a tal punto
concludente da rendere arbitraria l'opinione più cauta del dott. __________.
Anzi, egli si limita a criticare la sentenza impugnata per non avere, i primi
giudici, preferito fondarsi su un parere (quello del dott. __________) piuttosto
che su un altro (quello del dott. __________). Un approccio del genere è però
totalmente inidoneo a sostanziare un ricorso per cassazione fondato sul divieto
dell'arbitrio.
- Il
ricorrente critica altresì il modo con cui la Corte di assise ha valutato
l'audizione (avvenuta il 20 settembre 1999) di __________ davanti al segretario
della Magistratura dei minorenni (act. 5.2). Egli fa valere che, mettendo in
dubbio la di lei affidabilità, i giudici di merito sono trascesi in arbitrio,
la psicologa e perita giudiziaria dott. __________ avendo definito le dichiarazioni
della bambina come attendibili. In realtà i primi giudici non hanno trascurato
l'opinione della perita. Hanno rilevato che, secondo la citata psicologa,
__________ è attendibile (sentenza, pag. 12 con riferimento anche ad act. 6.3).
Tuttavia essi hanno puntualizzato che l'audizione si è svolta alla presenza
della madre, è durata poco più di mezz'ora ed è stata registrata su supporto
magnetico. Il suo scopo consisteva quindi nell'avere conferma, da parte della
piccola, di quanto la madre aveva riscontrato circa il male ai genitali e
all'ano della bambina provocati dal “maestro-Cacaco”. La Corte non ha negato
che con gesti e parole una conferma vi è stata, ma che la deposizione risultava
stentata e spezzettata, addirittura priva di spontaneità. Quanto alla
credibilità della bambina, i primi giudici hanno constatato che i pareri degli
specialisti chiamati a valutare il problema divergono, ognuno di essi fondando
la propria opinione su elementi forse discutibili, ma non contestabili. Essi
hanno ricordato il parere favorevole della dott. __________ e quelli contrari
dei periti della difesa, il prof. __________ (act. 17 TPC) e il dott.
__________ (act. 1 prodotto al dibattimento), rilevando che in aula sia la
dott. __________ sia il prof. __________ hanno per finire riconosciuto come non
vi possa essere certezza, né in un senso né nell'altro (consid. 3.2 prima
parte).
Il
non si confronta con le argomentazioni testé riassunte. Tanto meno egli spiega
perché, di fronte ai riscontri e alle precisazioni accennate, la Corte di merito
avrebbe errato al punto da trarre una conclusione manifestamente insostenibile.
Ancora una volta il ricorso si esaurisce in connotazioni manifestamente
appellatorie, improprie a motivare un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitrio. Per di più il ricorrente trascura le considerazioni che
hanno indotto la prima Corte a esprimere serie perplessità riguardo
all'attendibilità della bambina anche in relazione a una successiva audizione
della medesima, avvenuta il 19 gennaio 2000 non più alla presenza della madre,
ma della psicologa dott. __________ (consid. 3.2, seconda parte). Ciò conferma
che l'indole del gravame non è quella di un ricorso per cassazione.
- Il
sottolinea che, stando al racconto dalla madre – ritenuta sincera dalla stessa
Corte di assise – __________ ha raccontato spontaneamente durante una trasferta
all'asilo, senza essere interpellata, che un signore le aveva fatto molto male
alle parti intime togliendole il pannolino. Una sera, a casa, essa aveva poi
indicato l'autore, con conseguente crisi psicomotoria. All'asilo – sempre
secondo il – la bambina ha pronunciato anche di tanto in tanto, agitandosi, le
parole “macchine rosse” e ha ripetuto una frase analoga alla nonna. Come il
Procuratore ammette, nondimeno, la Corte di assise non ha dimenticato tale
aspetto. Essa ha rilevato, anzi, che siffatto indizio era indubbiamente il più
importante, la bimba non potendo essersi inventata tutto (sentenza, consid.
3.3, pag. 13). Se non che – essa ha continuato – l'indizio in questione non può
reputarsi decisivo, poiché non permette di escludere con sufficiente tranquillità
che il malessere della bambina (fisico e fors'anche psichico) fosse riconducibile
in realtà a un mal recepito distacco pressoché quotidiano dai genitori, con conseguenti
manifestazioni di tale disagio (anche inconsce, attraverso i sogni). Né si
poteva escludere la comprensibile ansia, e poi l'angoscia, di chi stava attorno
alla bambina, proteso all'inevitabile ricerca di una causa, ciò che può avere
generato confusione nella piccola, la quale sin dalla sua prima età aveva avuto
modo di riferire come realmente subìti fatti che invece non rispondevano
pienamente al vero (sentenza, pag. 13).
Nelle
circostanze descritte i primi giudici si sono così sostanzialmente fondati sul
parere – di parte – del prof. __________ (act. 17 TPC), suffragando tale
convincimento con elementi riferiti a singoli episodi menzionati dall'esperto e
a varie cure e terapie cui la bambina è stata sottoposta dal maggio del 1999,
senza trascurare un eventuale problema di feedback, improbabile ma non
escluso. Essi non hanno quindi scartato l'ipotesi che, come insegna
l'esperienza, __________ abbia potuto captare determinate informazioni anche da
mezze frasi, da singole parole o da qualche altra manifestazione, sicché non
hanno considerato decisivo il fatto che i genitori abbiano evitato di parlare
del caso in sua presenza (sentenza, pag. 16). Ciò potrà fors'anche apparire
opinabile, ma non è sicuramente arbitrario. Il assevera che la Corte di merito
è caduta in una profonda contraddizione e persino in una conclusione arbitraria
accertando, nonostante il parere della psicologa dott. __________, che il
malessere della bambina, conseguente ad altri problemi, ha ingenerato in lei confusione.
Nessun elemento consimile – egli sostiene – è mai emerso in istruttoria o al
dibattimento. Così argomentando egli noi si confronta però con il parere del
prof. __________, al quale, nel dubbio sulla reale affidabilità della bambina,
i primi giudici si sono attenuti con diffusa motivazione. Fondato sulla sola
(ancorché convinta) opinione personale del il ricorso sfugge di nuovo a una
esame di merito. È appena il caso di rammentare che la Corte di cassazione e di
revisione penale non è un'autorità munita di pieno potere cognitivo in materia
di valutazione probatoria e di accertamenti fattuali. Non basta quindi che una
parte insorga con forza contro la sentenza impugnata; occorre che essa indichi
dove, come e perché la prima Corte sarebbe caduta in accertamenti
manifestamente insostenibili. Ciò fa difetto nel caso in esame.
- Riferendosi
agli altri fatti emersi dall'inchiesta e riportati nel consid. 3.4 della sentenza
impugnata, il rimprovera altresì ai primi giudici di avere minimizzato senza
ragione la reale portata degli indizi, in particolare gli incubi notturni avuti
dalla bambina e le resistenze da lei manifestate al momento di staccarsi dalla
madre la mattina. La prima Corte non avrebbe dato la giusta importanza alla
constatazione della dott. __________, la quale ha riferito dell'estrema
facilità con cui __________ si lasciava toccare i genitali, di una dilatazione
spontanea dell'introito vaginale durante le manipolazioni, e di una strana
assenza di imene sulla parte anteriore. Il Procuratore evoca poi altre
manifestazioni a connotato apparentemente erotico, come la richiesta di un
bacio sulla bocca, i toccamenti ai genitali, il mazzo di matite messe in bocca
con simultanea esibizione della bambina o il cono di legno succhiato e poi
accostato ai genitali. Ricorda in particolare l'episodio – definito conturbante
dalla stessa Corte di assise – della coda di una scimmietta messa in bocca
dalla piccola dicendo che si trattava di un “pisello” o di un lecca lecca,
evocando anche altre esternazioni, come l'indicazione di un bastone con cui “il
maestro” avrebbe fatto “pum pum”, i disegni eseguiti dalla bambina durante la
sua audizione e la risposta data in merito alla sua grandezza.
Una
volta di più, nel motivare tali critiche, il confonde l'istituto del ricorso
per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio con l'appello. Invece di
confrontarsi compiutamente con le dettagliate e diffuse argomentazioni che
hanno indotto i primi giudici a ritenere non decisivi per mancanza di univocità
gli indizi citati nel ricorso (consid. 3.4), spiegando perché essi – presi
singolarmente o quanto meno nel loro complesso – sarebbero insostenibili al
punto da risultare arbitrari, il si duole di arbitrio menzionando stralci di
sentenze emanate da Corti di assise in altri processi, ove – a suo giudizio – i
racconti dei bambini vittima di abusi sessuali sarebbero stati interpretati
diversamente. Argomenti del genere potrebbero però tutt'al più giovare qualora
l'autorità di ricorso fosse abilitata a rivedere l'accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove con libera cognizione. In un ricorso fondato sul
divieto dell'arbitrio, per contro, meri paragoni con altre sentenze per quanto
riguarda il modo di apprezzare una determinata prova (nella fattispecie i
pareri medici) risultano inadatti allo scopo.
All'esigenza
di una puntuale sostanzazione del preteso arbitrio (del resto notoria), il non
ha fatto fronte nemmeno dolendosi dell'eccessivo peso che i primi giudici avrebbero
– a suo modo di vedere – dato al confronto “ideologico” fra le varie scuole di
pensiero rappresentate dalle dichiarazioni e dai referti resi al dibattimento
dai periti della difesa. Il fatto di fondarsi sui pareri di una parte piuttosto
che su quello del perito giudiziario (la dott. __________) non costituisce di
per sé arbitrio. Anzi, lo stesso ricorrente ammette che sul piano prettamente
dottrinale non esiste unità di pensiero fra i vari esperti nella specifica
materia. Ciò posto, non si vede perché la Corte di assise sarebbe caduta nell'assurdo,
propendendo per finire – proprio perché rimasta nel dubbio – per la versione
più favorevole all'accusato. Del resto i primi giudici non hanno
sistematicamente valutato i singoli pareri in modo antitetico; essi hanno quasi
sempre considerato appieno sia le opinioni dell'uno, sia le opinione dell'altro
esperto, rilevando che qualche volta esse convergevano. Ritenuto però che
nessuna presentava sufficienti garanzie di sicurezza, per finire la Corte è
rimasta nell'incertezza proprio sulla questione di sapere se __________ avesse
subito abusi sessuali (sentenza, pag. 18). Una conclusione del genere non può
definirsi arbitraria.
-
Con
ulteriori argomentazioni appellatorie – e come tali inammissibili – il si
diffonde sui modi e i tempi con cui è stato possibile risalire all'identità del
presunto autore, ricordando che ciò è stato possibile grazie a quanto riferito
dalla piccola alla madre in circostanze a suo giudizio trascurate dai primi
giudici. Anche in proposito la pubblica accusa si vale tuttavia della propria
personale valutazione delle prove, proponendosi di dimostrare che è possibile
giungere a un conclusione diversa. Ciò non basta, tenuto conto del limitato
potere cognitivo della Corte di cassazione di revisione penale di fronte a
ricorsi del genere.
-
Se
ne conclude che, in ultima analisi, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile nel suo intero. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e
sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP), il quale rifonderà
all'imputato – che ha fatto capo all'assistenza dei propri avocati per la
presentazione osservazioni – un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili (art. 9
cpv. 6 CPP).
II. Sul ricorso della parte
civile
- Anche
la parte civile rimprovera ai primi giudici di essere trascesi in arbitrio
ritenendo che, in fin dei conti, non sussistono prove sufficienti per accertare
la perpetrazione di abusi sessuali. A mente sua sono dati invece sufficienti
elementi per desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, che effettivamente essa
ha subìto almeno gli abusi oggetto dell'atto di accusa, ove appena si considerino
nella loro giusta portata i suoi comportamenti e i suoi racconti, gli
accertamenti medici e la plausibilità dell'avvenuto abuso nelle circostanze di
luogo e di tempo indicate dal. Ora, un riepilogo più diffuso della argomentazioni
sviluppate nel ricorso non gioverebbe, dato che già a prima vista il gravame si
rivela inammissibile per la sua evidente motivazione appellatoria. Invano si
cercherebbe nelle allegazioni, per vero, un benché minimo confronto con le
considerazioni e le diffuse spiegazioni date dai primi giudici nella sentenza,
segnatamente per quanto attiene alla valutazione dei pareri medici. La
ricorrente argomenta a ruota libera, come se si trovasse davanti a una nuova
Corte di merito munita di pieno potere cognitivo, quasi tenesse un'arringa
parallela al binario seguito dalla Corte di assise. Ciò è inammissibile.
Ma
anche nella sostanza la ricorrente si esaurisce, già a un primo esame, nel contrapporre
il proprio apprezzamento delle prove a quello della Corte di assise come se
argomentasse davanti a un'autorità provvista di piena cognizione non solo in
diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove.
Ciò e pure palesemente improponibile. Alla parte civile incombeva di illustrare
come, dove e perché i primi giudici sarebbero incorsi, oltre che in presunti
errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate che facciano
apparire il loro ragionamento come indifendibile. Critiche di carattere
appellatorie sono perciò inadatte allo scopo. Il ricorso è ben lungi
dall'adempiere simili requisiti. Anziché dipartirsi dai singoli accertamenti
della prima Corte e spiegare perché essi sarebbero insostenibili, la ricorrente
percorre proprie vie, giungendo a conclusioni diverse grazie alla personale ricostruzione
e valutazione di fatti e prove. Come si è ripetutamente spiegato, ciò non è
lecito. Certo, le condizioni di forma cui soggiace un ricorso per cassazione fondato
sul divieto dell'arbitrio non mancano di qualche rigore. Non si può tuttavia transigere
al riguardo ove il gravame sia presentato da un avvocato, ossia da professionista
consapevole dei limiti cui soggiace per legge tale rimedio.
- Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza. Vista la delicatezza del caso,
si prescinde tuttavia – anche per equità – dal caricare alla ricorrente (parte
civile) spese e tassa di giustizia. Il fatto che la ricorrente non disponga di
patrimonio proprio induce per altro a rinunciare all'assegnazione di
ripetibili.
Per
questi motivi,
visto
sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso
del è inammissibile.
- Gli
oneri di tale ricorso, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ fr. 1'000.– per ripetibili.
-
Il
ricorso di __________ è inammissibile.
-
Non
si riscuotono tasse o spese in relazione a tale ricorso, né si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________;
– avv. __________ (per
la parte civile);
– __________;
– avv. __________ e
avv. __________;
– Corte delle assise
criminali in Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501;
– Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– della
Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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