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Numero d'incarto:
17.1999.78
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00078
Lugano,
4 luglio 2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23
dicembre 1999 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 12 novembre 1999 dal presidente della
Corte delle assise correzionali di Lugano;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 novembre 1999 il presidente della Corte delle
assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di
ripetuta truffa e di falsità in documenti. Egli ha accertato che il 10 dicembre
1993 l'imputato, a quel tempo vicedirettore della __________ Banca a
, aveva prelevato da un conto n. __________ denominato “ ”
intestato a __________ e __________ (a profitto suo e di suoi cognati) fr. 218
400.–, facendo poi firmare con inganno astuto a __________ un ordine di
bonifico per tale importo con l'argomento che il denaro riguardava operazioni
fiduciarie di terzi, mentre in realtà si trattava di premi per opzioni su
divise (dollaro americano) contratte dallo stesso imputato come amministratore del
conto. Il presidente della Corte ha accertato inoltre che nel giugno del 1994,
per risarcire i coniugi __________, l'imputato aveva ingannato con astuzia un
altro cliente della banca, __________, prospettando anche a quest'ultimo
un'opzione sul dollaro americano (a suo dire senza rischi) di circa fr. 500
000.–. Mediante un falso ordine di bonifico, confezionato sulla base di un
formulario firmato in bianco dal cliente, l'imputato aveva addebitato così un
conto di __________ (n. , denominato “ ”) per fr. 476
100.–, in parte destinati ai coniugi __________ e in parte a sé stesso. Ciò
premesso, statuendo sulla pena, il presidente della Corte di assise ha inflitto
ad __________ a 18 mesi di detenzione sospesi sospensionalmente per 2 anni.
B. Contro
la sentenza di assise __________ ha presentato il 16 novembre 1999 una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi del ricorso, depositati il 23 di-cembre 1999, egli chiede di annullare
il dispositivo di condanna per errata applicazione del diritto sostanziale ai
fatti posti alla base della sentenza. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio
2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso in quanto
ricevibile. In un memoriale del 21 gennaio 2000 le parti civili __________ e
__________, pur contestando svariate affermazioni contenute nel gravame,
dichiarano di rimettersi al giudizio della Corte. La parte civile __________ ha
concluso invece, il 21 gennaio 1990, per la reiezione del ricorso. La __________
Banca (Società Bancaria per la gestione di investimenti) in liquidazione,
costituitasi anch'essa parte civile, ha comunicato il 24 gennaio 2000 di non
avere particolari osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è ammissibile per errata applicazione
del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza (art. 288 lett.
a CPP), per vizi essenziali di procedura (art. 288 lett. b CPP), come pure per
arbitrio nell'accertamento dei fatti (art. 288 lett. c CPP). La Corte di
cassazione e di revisione penale è vincolata pertanto ai fatti constatati nella
sentenza impugnata, a meno che si ravvisino accertamenti inficiati di arbitrio
(art. 295 cpv. 1 prima frase CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole,
discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito
di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti del processo
(Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio:
DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114
consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b; sulla nozione di arbitrio nell'apprezzamento
delle prove in particolare: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con rinvii). Spetta al
ricorrente indicare con precisione quali accertamenti siano viziati di
arbitrio, spiegando in che cosa consista l'arbitrio. Argomentazioni d'ordine
generale o meramente appellatorie non sono ricevibili.
- Il
presidente della Corte di assise ha accertato che il 10 dicembre 1993
l'imputato aveva prelevato da un conto n. __________ denominato “__________ ”
intestato a __________ e __________ la somma di fr. 218 400.–, destinando fr.
109 200.– a un suo conto n. __________ denominato “__________ ” (che era in
passivo), fr. 98 280.– ai suoi cognati __________ e __________ e fr. 10 920.–
agli altri suoi cognati __________ e __________ (sentenza, pag. 10 a metà).
L'imputato però non era autorizzato a ritirare denaro (sul conto “__________ ”
egli aveva soltanto un mandato di amministrazione), tanto meno per sé o per
terzi. Così, per giustificare il prelievo, egli aveva fatto firmare a
__________ un ordine di bonifico, facendo credere a quest'ultimo che i fr. 218
400.– prelevati erano soldi altrui, da egli depositati transitoriamente sul
conto a mero titolo fiduciario (sentenza, da pag. 10 nel mezzo a pag. 11). In
realtà sul conto erano stati accreditati bensì, il 9 e il 14 dicembre 1993,
premi per complessivi fr. 273 000.– in seguito a due vendite di opzioni sul
dollaro americano (put) contratte dall'imputato. Mediante simili
operazioni un cliente si impegna in sostanza, dietro riscossione di un premio,
ad acquistare a una determinata scadenza da una controparte (senza che la
controparte sia tenuta a vendere) una certa quantità di divise a un cambio
fisso. Se non che, nella fattispecie le due operazioni erano state compiute sul
conto e per conto dei clienti, i quali ignoravano il meccanismo dei premi opzionali.
Il citato accredito di fr. 273 000.– spettava pertanto ai coniugi __________,
tant'è che alla scadenza dell'operazione (31 marzo 1994) costoro hanno dovuto
comperare dollari americani a un cambio sfavorevole, rimediando una “perdita
secca” di complessivi fr. 112 250.– (sentenza, pag. 10 a metà).
Nell'intento
di riparare all'insuccesso, il 13 giugno 1994 l'imputato ha proposto a
, titolare di un conto n. __________ denominato “ ” presso
la medesima __________ Banca, un investimento redditizio e di pochi rischi sul
dollaro americano (si trattava di un'altra vendita di opzioni come quelle
compiute sul conto dei coniugi __________), offrendo in garanzia una cartella
ipotecaria al portatore di fr. 500 000.– gravante in secondo grado la propria
casa di __________ (particella n. __________ RFP). Ottenuto il consenso
all'investimento, l'imputato ha proceduto all'operazione, sicché sul noto conto
di __________ è confluito il 15 giugno 1994 un premio di fr. 506 231.25
(sentenza, pag. 13 verso l'alto). Da tale accredito l'imputato ha prelevato un
importo di fr. 476 100.–, di cui ha versato fr. 174 499.– su un conto di
__________, altri fr. 101 600.– su un conto degli stessi coniugi __________ e
ha conservato il resto per sé (sentenza, pag. 13 nel mezzo). Il presidente
della Corte di assise ha accertato che tale indebito prelievo è stato possibile
grazie a un ordine di bonifico confezionato dall'imputato su un formulario
firmato in bianco dal cliente (sentenza, pag. 13 in basso segg.). Anche la
predetta speculazione sul corso del dollaro si è conclusa il 19 dicembre 1994
con una perdita di fr. 181 268.75 (sentenza, pag. 13 in alto). Ripetuta già il
15 dicembre 1994, l'operazione ha comportato un ulteriore premio di fr. 711
965.60, ma alla scadenza (dicembre 1995) un'ulteriore perdita di fr. 281 034.40
(sentenza, loc. cit.), di modo che in seguito alle due operazioni il cliente ha
subìto un danno di fr. 462 303.15 (sentenza, pag. 15 verso il basso).
- Il
ricorrente sostiene anzitutto che __________ e __________ non erano persone
ignare né sprovvedute, ma “perfettamente consapevoli” delle operazioni
prospettate, tant'è ch'essi avevano un portafoglio di titoli presso la
__________ Banca già prima passare alla __________ Banca, ove nel marzo del
1993 hanno aperto conti cifrati dando ordine di trattenere la corrispondenza.
Nel 1994 inoltre, quando si è trattato di farsi rifondere il danno, essi sono
stati senz'altro in grado di elencare con precisione i titoli trasferiti (a
verosimili scopi speculativi) dalla __________ Banca e hanno finanche aperto un
conto specifico per farsi risarcire la perdita subìta. Per di più, quando si
erano visti accreditare fr. 273 000.– tra il
9 e il 14
dicembre 1993 (sopra, consid. 2 all'inizio), essi hanno chiesto di ridurre la
portata dell'investimento, a comprova del fatto che erano ben consci
dell'operazione in corso (memoriale, punti 11 a 15).
a) Sapere
se __________ fosse o non fosse consapevole della “reale natura” dell'operazione
prospettatagli quando il 10 dicembre 1993 ha avallato, su richiesta del
ricorrente, il prelievo di fr. 218 400.– dal conto “__________ ” presso la
__________ Banca è una questione di fatto (v. Corboz
, Le porvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ
113/1991 pag. 94 nota 246 con richiami). Il relativo accertamento può quindi
essere posto in discussione solo se censurato di arbitrio. Il ricorrente non
invoca il titolo di cassazione dell'art. 288 lett. c CPP, né il suo gravame
accenna a un qualsivoglia arbitrio. Egli si limita a evocare una serie di fatti
(in parte accertati dal primo giudice, in parte no) dai quali trae conclusioni
proprie, ma non indica minimamente perché il diverso accertamento del primo
giudice, per il quale __________ “non [era] particolarmente cognito in materia
di investimenti finanziari” (sentenza, pag. 10 verso l'alto), sarebbe
arbitrario. A tale proposito il gravame deve quindi essere dichiarato d'acchito
irricevibile.
b) Si
aggiunga, a titolo abbondanziale, che l'ipotetica consapevolezza di __________
circa la menzionata operazione a termine (rivelatasi poi essere doppia) nulla
muta al fatto che in realtà il ricorrente ha usato il prelievo di fr. 218 400.–
per scopi totalmente estranei all'opzione, versando fr. 109 200.– su un suo
conto denominato “__________ ” (in passivo) e devolvendo il resto ai suoi cognati
(sopra, consid. 2; sentenza, pag. 10 a metà). Nemmeno nel ricorso egli pretende
di avere menzionato tali destinazioni a __________. Sostiene bensì di avere
detto a __________ che i fr. 218 400.– erano denaro altrui, ma a parte il fatto
che ciò non era vero (i due put sul dollaro americano non sono stati
contratti per conto di terzi), egli medesimo ha ammesso di avere indotto
l'amico ad avallare il prelevamento mentendo sulla causale e sulla destinazione
dei soldi (sentenza, pag. 11 in alto). Perché sarebbe arbitrario concludere in siffatte
circostanze che __________ è stato ingannato non è dato a divedere. Su questo
punto il ricorso manca, comunque sia, di qualsiasi consistenza.
- Assevera
il ricorrente che, seppure i coniugi __________ fossero all'oscuro circa la
causale e la destinazione del prelevamento, “l'assoluta mancanza di verifiche e
di spirito critico riguardo a quanto [egli] sottoponeva loro” esclude ogni
astuzia nell'inganno. Nelle circostanze del caso, qualsiasi persona dotata di
spirito critico avrebbe chiesto spiegazioni o si sarebbe insospettita vedendo
transitare su un conto somme tanto elevate. Dando prova di passività,
superficialità e trascurando ogni attenzione, i coniugi __________ si sono essi
medesimi sottratti alla protezione del diritto penale (memoriale, punti 16 a
20).
a) L'art.
146 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore indicendola in tal modo ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione
sino a cinque anni o con la detenzione. Un inganno con astuzia è dato non solo
quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari
manovre fraudolenti o ad artifici (DTF 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid.
3a), ma anche quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile,
difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando
impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà
a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 125 IV 128 in
alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid.
3a).
b) Il
diritto penale non tutela invece chi può evitare l'inganno con un minimo di
attenzione (DTF 122 IV 197 consid. d, 120 IV 197 consid. 3d; con riferimento a
una banca: DTF 119 IV 28). L'inganno è considerato astuto solo quando le menzogne
sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in
maniera così sottile che anche una persona dotata di spirito critico si
lascerebbe ingannare. L'astuzia è esclusa ove la situazione nel suo insieme o
le singole affermazioni fallaci avrebbero potuto ragionevolmente essere
controllate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato l'intero inganno
(DTF 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un
tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è
superfluo esaminare se essi fossero verificabili (DTF 122 IV 197 consid. 3d).
La questione è pertanto di sapere se in concreto, tenuto conto di ciò,
l'inganno incontestabilmente commesso dal ricorrente debba essere qualificato
come astuto oppure come riconoscibile facendo uso di ragionevole diligenza.
c) Il
presidente della Corte di assise ha ravvisato un inganno astuto a detrimento
dei coniugi __________, “i quali non potevano immaginarsi di avallare un prelevamento
finito indebitamente nelle tasche dell'accusato”, per il particolare rapporto
di fiducia derivante dalla posizione in banca di quest'ultimo e per il vincolo
di amicizia che legava le parti (sentenza, pag. 17 verso l'alto). Il ricorrente
non spende una parola al riguardo e critica il comportamento dei coniugi
__________ come se egli fosse stato, ai loro occhi, un funzionario di banca qualunque.
In realtà egli era divenuto loro amico sin dal 1991/92 e si era conquistato la
loro fiducia, come vicedirettore della __________ Banca, facendo loro fruttare
dall'ottobre 1992 alcune piccole somme di denaro mediante operazioni a termine
(sentenza, pag. 7 in alto). Quando nel marzo del 1993 i coniugi hanno
trasferito alla __________ Banca il loro portafoglio di titoli depositato
presso la __________ Banca, quindi, ciò non è avvenuto – come asserisce il
ricorrente – per verosimile speculazione (non consta per altro che la
__________ Banca offrisse investimenti più redditizi rispetto alla __________
Banca), bensì – come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 7 in alto) – per i
particolari rapporti personali instauratisi fra le parti.
d) A
ciò si aggiunga che il 10 dicembre 1993, quando __________ è stato invitato dal
ricorrente a firmare l'ordine di bonifico per fr. 218 400.–, tutto sembrava procedere
per il meglio: l'interessato aveva ricevuto a più riprese assicurazioni rassicuranti
dall'imputato e pensava di avere guadagnato
fr.
50 000.– rispetto al capitale iniziale (sentenza, pag. 7 in fondo e 8 in alto).
Dato ch'egli ignorava il “gioco” dei premi opzionali connesso alle operazioni put
(sistema che del resto l'autorità penale ha dovuto farsi illustrare da un
perito: sentenza, pag. 5 in basso e 6 in alto), nemmeno si intravede quale
ragionevole dubbio egli dovesse avere quando gli è stato fatto credere che la
somma di fr. 218 400.– appartenesse a terzi. In circostanze del genere anche
una persona dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se mai
__________ avrebbe dovuto nutrire sospetti o avere perplessità qualora in un
solo anno e mezzo il suo capitale iniziale (di circa fr. 136 000.–: sentenza,
pag. 7 in alto) avesse fruttato non i presunti fr. 50 000.– cui si accennato,
ma addirittura fr. 218 400.–. Ne segue che in proposito il ricorso, nella
misura in cui è sufficientemente motivato, si rivela sprovvisto di fondatezza.
- Il
ricorrente sostiene che, comunque sia, l'indebito prelievo non ha cagionato ai
coniugi __________ alcun danno, avendo egli rifuso fr. 276 099.– per rapporto
alla somma ritirata di fr. 218 400.–, e che per di più il prelevamento è
avvenuto prima dell'inganno, sicché non vi è nesso causale con quest'ultimo.
Quand'anche __________ non avesse firmato l'ordine di bonifico – egli continua
– “nulla sarebbe cambiato al fatto che il denaro era già stato investito”
(memoriale, punti 21 a 24).
a) La
prima argomentazione non è di alcuna consistenza, il ricorrente tentando invano
di confondere la nozione di “atto pregiudizievole al patrimonio altrui” (art.
146 cpv. 1 CP) con la circostanza di avere risarcito – per altro con denaro di
__________ – il danno che ne è conseguito. È di manifesta evidenza, invero, che
il semplice fatto di riparare un pregiudizio dovuto ad atto illecito nulla
toglie alla punibilità dell'atto. E che nella fattispecie i coniugi __________
abbiano subìto, in seguito all'indebito prelevamento dal loro conto bancario,
un danno di fr. 218 400.– è ammesso dal ricorrente medesimo (memoriale, punto
21). Al riguardo il gravame non merita perciò ulteriore disamina.
b) Quanto
alla seconda argomentazione, a parte il fatto che il ricorrente non ha per
nulla “investito” l'importo prelevato, ma l'ha semplicemente adoperato a
profitto suo e dei suoi cognati (sentenza, pag. 10 nel mezzo), non si può
seriamente sostenere che l'inganno sia privo di causalità solo perché al
momento di far firmare l'ordine di bonifico a __________ il ricorrente aveva
già ritirato l'intera somma. La commissione di un reato (Vollendung) non
va confusa con la sua conclusione (Beendigung), né un illecito può dirsi
concluso fino al momento in cui l'autore ha raggiunto il proprio scopo (in concreto
quello di conseguire un indebito profitto: cfr. Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 all'art. 7 e
n. 7 all'introduzione dell'art. 21). Nella fattispecie l'imputato non avrebbe
potuto raggiungere il proprio intento senza un formale ordine di bonifico,
giacché in mancanza di tale giustificativo “il prelevamento non avrebbe (…)
potuto essere addebitato al conto medesimo (tant'è che l'accusato, come ha
precisato al dibattimento, ottenne la consegna dei fr. 218 400.– dal cassiere della
banca dicendogli che agiva per conto degli aventi diritto e garantendogli che
si sarebbe procurato le relative firme)” (sentenza, pag. 17 a metà). Quest'ultimo
accertamento non è censurato di arbitrio (anzi, il ricorso non allude ad
arbitrio di sorta). Ne segue che, ancora una volta, il gravame si dimostra destinato
all'insuccesso.
- Per
quel che è della truffa nei confronti di __________, il ricorrente sottolinea
di avere prospettato a quest'ultimo un'operazione a termine per nulla
avventata. Il cliente, poi, era consapevole di quanto si sarebbe intrapreso,
tanto da cedergli il premio dell'opzione (fr. 506 231.25) dietro consegna della
già citata cartella ipotecaria di fr. 500 000.– e pagamento di una commissione
(fr. 30
000.–), commissione che non avrebbe avuto senso se il premio per l'opzione non
fosse stato ceduto. L'investimento è fallito – soggiunge il ricorrente – perché
simili operazioni possono avere buon esito “soltanto se protratte nel tempo”,
mentre in concreto la banca ha preteso a un certo punto, contrariamente al
desiderio di __________, che si chiudesse il tutto (memoriale, punti 25 a 34).
Le
argomentazioni testé riassunte dimostrano che al ricorrente continua a sfuggire
il limitato potere cognitivo di cui fruisce la Corte di cassazione e di
revisione penale. Nel caso in esame il primo giudice ha ripreso la valutazione
del perito, stando al quale l'operazione sul dollaro prospettata a __________
era, “dal punto di vista tecnico del mercato, improponibile soprattutto a un
cliente avveduto”, essendo “praticamente impossibile” immaginare che a quel
momento [giugno del 1994] il corso del dollaro sarebbe salito da fr. 1.40 a fr.
1.60 (la divisa è calata anzi a fr. 1.10 nella primavera del 1995). A parte il
fatto che il ricorrente nemmeno invoca l'arbitrio come motivo di cassazione
(art. 288 lett. c CPP), ciò che basterebbe per dichiarare inammissibile la censura,
mal si comprende perché simile accertamento – fondato sull'opinione di un
esperto – dovrebbe essere manifestamente insostenibile.
Più
delicato è l'argomento legato alla commissione di fr. 30 000.– spettante a
__________, giacché se il premio di fr. 506 231.25 per la prima opzione a
termine fosse stato di esclusiva pertinenza del cliente – onde l'indebito
prelievo di fr. 476 100.– da parte dell'imputato – non si vedrebbe il senso di
siffatta commissione. Sul problema si tornerà nel considerando in appresso. Per
ora basti rilevare che, stando agli accertamenti del primo giudice, la nota
cartella ipotecaria è stata consegnata a __________ non come contropartita per
la cessione del premio, bensì come garanzia per le eventuali perdite legate
all'operazione put (sentenza, pag. 15 in basso). Avesse inteso criticare
di arbitrio simile accertamento, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché
esso appare in aperta contraddizione con gli atti del processo. Invano si
cercherebbe una motivazione del genere nel suo esposto (che come detto neppure
invoca l'arbitrio come titolo di cassazione).
Quanto al
fatto che le due opzioni a termine siano finite male per responsabilità della
banca, che ha troncato la spirale degli investimenti, ciò non basta sicuramente
a far apparire arbitrario l'accertamento secondo cui nel giugno del 1994
un'operazione put sul dollaro americano fosse – come ha ritenuto il
primo giudice sulla base dell'opinione peritale – improponibile sin dall'inizio
per un cliente avveduto. Il fatto che la __________ Banca abbia costretto il
ricorrente a chiudere l'operazione nulla muta perciò al fatto che, assicurando
rischi minimi (“15% teorico sull'ammontare del patrimonio”: doc. _
allegato alla denuncia __________), l'imputato abbia effettivamente dato a
__________ informazioni ingannevoli.
- Il
ricorrente assevera che, comunque sia, __________ non era uno sprovveduto, ma
un uomo d'affari attivo nel campo immobiliare molto addentro nelle tecniche e
negli strumenti bancari moderni, di modo che “sapeva esattamente cosa stava
facendo e cosa voleva”. Né è plausibile ch'egli abbia firmato alla cieca un
documento in bianco quando sapeva perfettamente che l'operazione implicava un
ordine di bonifico uguale al montante del premio. Il fatto ch'egli fosse un
investitore ardito (se non temerario), che avesse ricevuto in consegna una
cartella ipotecaria, che fosse convinto di ricevere una commissione, che
sapesse addirittura di dover versare una certa qual somma ai coniugi __________
dimostra come egli fosse consapevole di cedere il premio di
fr. 506
231.25 dietro consegna della cartella ipotecaria – foss'anche “difficilmente
realizzabile” – e della commissione pattuita (memoriale, punti 35 a 44).
Il
presidente della Corte di assise ha accertato che nel 1994 __________ si è lasciato
convincere a investire, “pur non capendo esattamente gli estremi dell'operazione
proposta, in considerazione delle garanzie scritte e della garanzia reale (…) dategli
non da un funzionario qualsiasi, ma dal vicedirettore della banca” (sentenza,
pag. 13 in alto). Tale accertamento non è censurato di arbitrio, sicché invano
il ricorrente persiste nell'affermare, in base a una sua personale valutazione
delle prove, che __________ “sapeva esattamente cosa stava facendo e cosa
voleva”. Sia come sia, quand'anche __________ fosse un cliente audace e
perfettamente consapevole della speculazione prospettatagli, nulla induce a
ritenere ch'egli fosse d'accordo di veder “allegge-rire” il proprio conto
“__________ ” di fr. 476 100.–, con il pretesto dell'operazione put, per
mezzo di un formulario da egli firmato in bianco (sentenza, pag. 13 nel mezzo).
Il ricorrente asserisce, certo, che __________ ha firmato l'ordine in bianco
perché intendeva cedergli il premio di fr. 506 231.25 dietro consegna della
nota cartella ipotecaria e dietro versamento della citata commissione (fr. 30
000.– effettivamente bonificati). Il primo giudice ha accertato tuttavia che la
cartella ipotecaria di fr. 500 000.– accesa dal ricorrente in secondo grado
sulla propria particella n. __________ RFP di __________ è stata consegnata a
__________ in garanzia di eventuali perdite dovute all'operazione put,
non per altri scopi (in specie non per garantire il rimborso di un preteso
mutuo: sentenza, pag. 15 verso il basso). Perché tale accertamento dovrebbe
essere arbitrario il ricorrente non spiega (anzi, egli nemmeno si duole di arbitrio).
Il
ricorrente sottolinea invero che __________ supponeva di continuare un'operazione
avviata dai coniugi __________ e di dover pagare loro un determinato premio,
sicché l'ordine firmato in bianco corrisponde pur sempre alla sua volontà. Per
tacere del fatto però che dei fr. 476 100.– prelevati dal conto “__________ ”
non meno di fr. 200 000.– sono finiti nelle tasche del ricorrente medesimo
(come ricorda il primo giudice: sentenza, pag. 15 a metà), l'opzione intrapresa
dal ricorrente sul conto del cliente non aveva alcun nesso con gli investimenti
dei coniugi __________, di modo che __________ è stato ingannato anche a tale
proposito. Più delicata – come si è accennato al considerando che precede – è
la questione legata alla somma di fr. 30 000.– versata a __________, mal intravedendosi
come potesse concepirsi una “commissione” in favore del cliente allorché a
quest'ultimo già spettava l'intero premio dell'opzione. La sentenza impugnata
non fa parola del versamento di fr. 30 000.–. Dagli atti risulta nondimeno che
la “commissione” in favore di __________ è stata pattuita non in senso tecnico,
ovvero come contropartita di una specifica prestazione fornita dal
beneficiario, ma come guadagno immediato garantito a __________ dal ricorrente
(classificatore B, rubrica e, act. 26, fogli 3, 4 e 6 in alto; act. 27,
foglio 2 in basso; act. 28, foglio 6 in basso; act. 29, foglio 1 in fondo).
Essa non può quindi interpretarsi come il corrispettivo per la pretesa cessione
del premio di fr. 506 231.25 ad asserito titolo di mutuo. Ne segue che pure su
questo punto il ricorso cade nel vuoto.
- Sempre
per quanto riguarda la truffa in danno di __________ il ricorrente assevera che
con un minimo di attenzione il cliente avrebbe potuto “smascherare immediatamente
le [sue] supposte menzogne”. Dimostrando assoluta noncuranza e chiedendo di
incontrare il direttore della banca solo nel luglio del 1985, egli si è privato
della tutela del diritto penale. Anzi, avesse fatto uso di qualche attenzione,
__________ avrebbe potuto rendersi conto altresì di non dovere alcunché ai
coniugi __________. Per contro, egli ha rinunciato a ogni verifica, denotando
totale mancanza di spirito critico (memoriale, punti 45 a 47).
Sui
doveri di accortezza che incombono alla vittima in caso di truffa non giova ripetersi
(sopra, consid. 4a e 4b). Basti ricordare in ogni modo che un inganno con astuzia
è dato – tra l'altro –quando l'autore rilascia false indicazioni la cui
verifica è difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure
quando prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno
specifico rapporto di fiducia. In concreto il primo giudice ha ravvisato uno
specifico rapporto di fiducia “in considerazione delle garanzie scritte e della
garanzia reale (...) date [a __________] non da un funzionario qualsiasi, ma
dal vicedirettore di una banca” (sentenza, pag. 13 in alto), rispettivamente
nella relazione “che intercorre tra il funzionario di banca [preposto
all'esecuzione degli ordini di bonifico] e il consulente finanziario da una parte
e il cliente investitore dall'altra” (sentenza, pag. 18 in alto). Secondo il
presidente della Corte di assise, in altri termini, il ricorrente ha truffato
non solo __________, ma anche “i funzionari operativi sui conti dei clienti (recte:
del cliente), inducendoli a eseguire due bonifici per complessivi fr. 476 000.–
(recte: fr. 476 100.–) a debito del conto ‘__________a mano di un falso
ordine di bonifico” (sentenza, pag. 3 nel mezzo).
Il
ricorrente non contesta – come detto – il reato nei confronti dei funzionari di
banca preposti all'esecuzione dei bonifici. Insorge contro l'inganno astuto
verso __________, negando l'esistenza di qualsiasi rapporto di fiducia. Ora, ci
si può domandare se la sola carica di vicedirettore di banca basti a denotare
un rapporto di particolare fiducia con il titolare di un conto. Nella
fattispecie l'interrogativo può tuttavia rimanere irrisolto, poiché il
ricorrente non si è limitato ad agire come vicedirettore dell'istituto, ma ha
consegnato a __________ anche una cartella ipotecaria gravante la propria casa
in garanzia di eventuali perdite, ha garantito per scritto rischi limitati al
minimo (“15% teorico sull'ammontare del patrimonio”: sopra, consid. 6 in
fine) e ha fatto pervenire al cliente un guadagno immediato (la predetta “commissione”)
di
fr. 30
000.–. Tutto ciò ha ragionevolmente distolto __________ da ulteriori verifiche,
come varebbe distolto anche una persona dotata di normale spirito critico.
Ritenendo che l'imputato ha ingannato il cliente con astuzia, il primo giudice
non ha quindi violato l'art. 146 cpv. 1 CP. Ne discende, anche a quest'ultimo riguardo,
l'inconsistenza del ricorso.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 CPP con rinvio all'art.
9 cpv. 1). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili a __________ e
__________, i quali – pur contestando svariate affermazioni contenute nel
ricorso – si sono rimessi per finire al giudizio della Corte, né alla
__________ Banca in liquidazione, che ha comunicato di rinunciare a esprimersi,
né a __________, le cui brevi e generiche osservazioni non possono avere
richiesto spese di rilievo.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle
Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, CP 238, 6807 Taverne;
– Ministero pubblico
della confederazione, 3003 Berna;
– avv.
__________ (PC __________);
– avv.
__________ (PC __________);
– avv.
__________ (PC __________).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente La
segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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