AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.1999.67
Data decisione, Autorità:
05.10.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00067
rinvio TF
Lugano
5 ottobre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 19 ottobre 1998 presentato da
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata l'11 settembre 1998 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Mendrisio nei suoi confronti;
vista la
sentenza emessa il 23 settembre 1999 dalla Corte di cassazione penale del Tribunale
federale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve
essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 gennaio 1997 la Corte delle assise correzionali
di Mendrisio ha dichiarato ___________ autore colpevole di ripetuti atti
sessuali con fanciulli (art. 187 CP) e di ripetuto sfruttamento dello stato di
bisogno e di dipendenza (art. 193
cpv.
1 CP), condannandolo a 2 anni e 4 mesi di detenzione, come pure al versamento
alla parte civile di fr. 10'000.– per torto morale e di fr. 10'000.– per danni
materiali. La Corte ha accertato che, sfruttando il rapporto di dipendenza
derivante dalla sua autorità di sacerdote, tra la fine di ottobre e la prima
metà di novembre del 1993 l'imputato aveva compiuto nella casa parrocchiale di
__________ atti sessuali con il chierichetto __________, nato il __________, in
specie il 24 ottobre 1993 facendosi toccare sui genitali e masturbare, alla
fine di ottobre del 1993 compiendo con il minorenne atti di masturbazione orali
e coiti orali reciprochi e nella prima metà di novembre del 1993 facendosi
nuovamente toccare le parti intime.
B. Adita da ___________, con sentenza del 1°ottobre 1997 la Corte di
cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso in quanto
ammissibile, ha annullato la sentenza impugnata, ha prosciolto l'imputato
dall'accusa di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza e ha
rinviato gli atti a un'altra Corte delle assise correzionali composta di altri
giudici e giurati per nuovo giudizio nel senso dei considerandi
sull'imputazione di atti sessuali con fanciulli. Statuendo di nuovo l'11
novembre 1998, il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio
ha riconosciuto ___________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali con
fanciulli e l'ha condannato alla pena di 26 mesi di detenzione, oltre al
versamento di fr. 10'000.– alla parte civile per torto morale e fr. 10'000.–
per ripetibili.
C. ___________ ha impugnato anche la seconda sentenza di assise,
chiedendo di essere prosciolto dall'imputazione di atti sessuali con fanciulli
o quanto meno, in subordine, di essere condannato a una pena sospesa
condizionalmente. Con sentenza del 25 maggio 1999 la Corte di cassazione e di
revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso e ha ridotto la pena a 18
mesi di detenzione sospesi condizionalmente. Contro la sentenza appena citata
Il Procuratore pubblico è insorto con ricorso per cassazione al Tribunale
federale. Statuendo il 23 settembre 1999, quest'ultimo ha accolto il ricorso
nel senso dei considerandi, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la
causa alla Corte di cassazione e di revisione penale per nuovo giudizio.
Considerando
in diritto: 1. Ove dichiari fondato un ricorso in materia penale, la Corte di
cassazione penale del Tribunale federale annulla la decisione impugnata e
rinvia la causa all'autorità cantonale perché decida di nuovo (art. 277ter
cpv. 1 PP). L'autorità cantonale deve porre a fondamento della propria
decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (DTF 123 IV 1
consid. 1), nel senso che deve limitarsi a esaminare i punti da giudicare
nuovamente in base ai considerandi del Tribunale federale, mentre gli altri
punti rimangono acquisti e non possono più essere rivisti (DTF 121 IV 109 consid.
7).
-
Nella fattispecie il Tribunale federale ha rilevato anzitutto un
netto divario tra la pena pronunciata da questa Corte (e criticata dal
Procuratore pubblico) e la pena pronunciata originariamente dalla Corte di
assise. Tale divario, come pure la gravità dei reati commessi dall'imputato,
richiedevano particolare accuratezza nel motivare la commisurazione della pena.
Premesso che nel caso in esame risultava difficile stabilire se tale divario
fosse dovuto a una pena ingiustificata o a una motivazione carente, il
Tribunale federale ha lasciato aperto il quesito di sapere se questa Corte
avesse ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, rilevando che – comunque
fosse – il ricorso del Procuratore pubblico andava accolto perché questa Corte
non aveva motivato a sufficienza l'entità della pena in relazione ai singoli
fattori ponderati (sentenza, consid. 2c). Annullata per tale motivo la sentenza
impugnata, esso ha rinviato la causa a questa Corte affinché riveda e motivi di
nuovo le considerazioni che l'hanno indotta a contenere la pena entro limiti
che consentono la sospensione condizionale dell'esecuzione. Il Tribunale
federale non ha quindi prescritto a questa Corte di pronunciare necessariamente
un'altra pena; ha soltanto chiesto maggiore precisione nei motivi (sentenza,
consid. 2d).
-
Il Tribunale federale rileva che una delle principali ragioni
sottese alla riduzione della pena decisa da questa Corte (e censurata dal
Procuratore pubblico) sembra essere dovuta al proscioglimento dell'imputato dall'accusa
ancorata all'art. 193 CP. Secondo il Tribunale federale però questa Corte non
ha indicato con sufficiente precisione il peso attribuito a tale
proscioglimento. A suo avviso, in effetti, le relative conseguenze non vanno
sopravvalutate, dato che il rapporto di dipendenza della vittima nei confronti
dell'imputato non era venuto meno per ciò soltanto e, benché non giustificasse
l'applicazione dell'art. 193 CP, rimaneva pur sempre un elemento aggravante di
cui occorreva tenere conto nell'ambito dell'art. 187 CP. Inoltre continuava a
sussistere, ai fini della commisurazione della pena, il reato più grave, ossia
quello di ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP). E proprio in
materia di reati contro l'integrità sessuale, i casi più gravi sono quelli in
cui, come nella fattispecie, l'agente ha agito più volte, profittando di un
rapporto d'autorità. Per di più l'imputato aveva reiterato in un breve lasso di
tempo, valendosi del suo indiscusso ascendente nei confronti della vittima, del
suo ruolo di sacerdote e dell'evidente differenza di età, circostanze queste
che pesavano ancor più sul grado di colpa (sentenza, consid. 2e).
a) Nella
sentenza annullata dal Tribunale federale si era spiegato che, rinviando gli
atti in prima sede per nuovo giudizio, questa Corte non intendeva incaricare il
giudice di merito di raccogliere nuove prove a carico dell'imputato, ma solo di
chiarire mediante perizia se l'anomalia certificata a suo tempo dal dott.
__________sulla persona dell'imputato (ritenzione testicolare bilaterale)
potesse essere notata dalla vittima durante i pretesi abusi sessuali. Tale
accertamento era necessario per apprezzare la credibilità della vittima e per
verificare se sussistessero dubbi insormontabili sulla colpevolezza del
soggetto (art. 6 par. 1 CEDU). Ciò premesso, questa Corte ha criticato
l'assunzione di nuove prove da parte del primo giudice, in particolare
l'acquisizione di un verbale in cui un terzo (D.G.) accusava l'imputato di
abusi sessuali risalenti agli inizi del 1980. In esito al nuovo processo, per
vero, l'imputato non doveva subire maggior pregiudizio. Non doveva quindi
essere giudicato più severamente rispetto a quanto avrebbe deciso questa Corte,
ove avesse ritenuto non arbitrari gli accertamenti che avevano spinto le assise
a ritenere l'imputato colpevole di atti sessuali con fanciulli e avesse
ricommisurato la pena senza tenere conto del reato di sfruttamento dello stato
di bisogno e di dipendenza (sentenza citata, consid. 4). Anche nella commisurazione
della pena questa Corte ha ritenuto perciò che l'imputato non dovesse patire
ulteriore pregiudizio nemmeno nell'ipotesi a lui più sfavorevole, ossia nel
caso in cui il primo giudice lo avesse nuovamente riconosciuto colpevole del
reato ascrittogli. In tale eventualità il primo giudice avrebbe dovuto, per l'appunto,
limitarsi a ricommisurare la pena tenendo conto del proscioglimento da uno dei
due reati (sentenza citata, consid. 7c).
b) Sempre
nella sentenza annullata dal Tribunale federale questa Corte non aveva esitato
a manifestare perplessità per l'esigua differenza di pena tra la condanna
inflitta il 21 gennaio 1997 (28 mesi di detenzione) per i reati di ripetuti
atti sessuali con fanciulli, come pure di ripetuto sfruttamento dello stato di
bisogno e di dipendenza, e la condanna relativa alla sentenza impugnata (26
mesi di detenzione) per il solo reato di ripetuti atti sessuali con fanciulli.
Anche se con qualche sfumatura, tale perplessità rimane. Come si è già
accennato, uno dei motivi che avevano spinto i giudici del primo processo a
dimostrarsi severi verso l'imputato si riconduceva proprio all'abuso dello
stato di dipendenza della vittima (sentenza del 21 gennaio 1997, pag. 34).
Certo, il Tribunale federale rileva che, nonostante il proscioglimento dalla
seconda imputazione (art. 193 CP), il rapporto di dipendenza della vittima nei
confronti dell'imputato non era venuto a meno e che, per quanto non
giustificasse l'applicazione dell'art. 193 CP, esso rimaneva pur sempre un
elemento aggravante di cui tenere conto nella commisurazione della pena
(sentenza del Tribunale federale, consid. 2e). Se non che, la sentenza di
assise del
21
gennaio 1997 si limitava a richiamare genericamente l'art. 68 n. 1 CP sulla
pena in caso di concorso, senza lontanamente asserire che nella fattispecie il
reato di cui all'art. 193 CP fosse ininfluente sull'entità della condanna (ciò
che sarebbe stato in ogni modo contrario allo stesso art. 68 n. 1 CP) o che
tale infrazione avesse un effetto assai limitato nel complesso, vista la
gravità della colpa commessa dall'imputato violando l'art. 187 CP. Né il primo
giudice aveva speso una sola parola sull'incidenza del proscioglimento
sull'applicazione dell'art. 63 CP, e ciò pur richiamando l'art. 68 n. 1 CP
(sentenza, pag. 26). Egli ha insistito assai sulla circostanza che l'imputato
aveva ignobilmente tradito il rapporto di amicizia e di fiducia, approfittando
di una certa qual sudditanza psicologica del ragazzo, non però nel senso che
costui gli dovesse ubbidienza, ma nel senso che, conoscendo la vocazione e la
predilezione della vittima, l'imputato era ben cosciente di essere considerato
alla stregua di una guida spirituale e di un esempio da seguire (sentenza, pag.
26). Con ciò egli ha ridimensionato nondimeno il grado di dipendenza
sottolineato nel primo giudizio (né poteva essere altrimenti, considerato il
proscioglimento relativo all'art. 193 CP), dando atto che la vittima non doveva
ubbidienza all'imputato. Da tale accertamento però egli non ha tratto
particolari conseguenze.
c) Ne
segue che in concreto, pur nel rispetto di quanto ha rilevato il Tribunale federale,
non si può prescindere da un contenimento di pena rispetto a quella pronunciata
nel primo processo, quanto meno senza vanificare il proscioglimento dal reato
di sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza. D'altro lato, se appena
si considera che in esito al primo processo erano stati irrogati all'imputato
28 mesi di detenzione e in seguito al secondo 26 mesi, non si vede come si sia
seriamente tenuto conto del proscioglimento. Tanto meno ove si considerino
anche le ulteriori circostanze attenuanti riconosciute per la prima volta al
prevenuto nel nuovo processo. Che vi sia stato uno sfruttamento del rapporto di
dipendenza è indubbio, ma non nell'estensione accertata nella prima sentenza.
Il presidente della Corte di assise, nondimeno, ha minimizzato senza apparente
motivazione gli effetti del proscioglimento dallo sfruttamento dello stato di
bisogno e di dipendenza, reato che aveva senz'altro influito – come detto –
sulla pena di 28 mesi di detenzione allora pronunciata dalla Corte di assise.
Per
finire, come si è visto, il presidente della Corte ha ridotto di soli due mesi
la pena rispetto al primo giudizio, e ciò pur considerando espressamente per la
prima volta il tempo trascorso e il fatto che la vittima, quasi quindicenne,
non era alla sua prima esperienza omosessuale. Manifestamente le richiamate
circostanze, valutate nel loro insieme, dovevano quindi indurre a un maggior
contenimento della pena pronunciata a suo tempo dalla Corte di assise con
dichiarata severità. Basti ricordare che nell'infliggere all'imputato 28 mesi
di detenzione tale Corte aveva rivolto al prevenuto critiche pesanti, evocando
l'estrema gravità dal profilo oggettivo dei fatti ripetutamente commessi da un
sacerdote nei confronti di un minore che abbisognava di aiuto spirituale
maggiore (sentenza citata, pag. 34 in alto). La Corte aveva anche criticato il
prevenuto a più riprese per l'atteggiamento assunto durante l'inchiesta a al
pubblico dibattimento, in specie per le menzogne proferite nella consapevolezza
di arrecare ulteriore danno alla vittima. Essa aveva quindi ravvisato – in
sintesi – una totale assenza di ravvedimento, ovvero una delle componenti sulla
quale il Tribunale federale ha posto particolare accento (sentenza del
Tribunale federale, consid. 2f). La stessa Corte di assise aveva nondimeno
riconosciuto qualche circostanza attenuante, come i buoni trascorsi,
l'incensuratezza del prevenuto e il momento difficile in cui questi si trovava
all'atto di delinquere, senza però concedere significative riduzioni di pena.
Si è quindi trattato allora di un giudizio che non può essere definito mite, né
il Tribunale federale ha ritenuto il contrario. Ci si poteva quindi
legittimamente attendere che alla fine del secondo processo la colpa
dell'imputato fosse oggetto di un giudizio più equanime, viste le circostanze
favorevoli al prevenuto venute in essere successivamente e richiamate per altro
nella sentenza impugnata.
d) Riepilogando, per rapporto alla sentenza del 21 gennaio 1997 – che
doveva essere presa come punto di riferimento, avendo essa considerato tutte le
circostanze sfavorevoli all'imputato enunciate nella sentenza del Tribunale
federale – il ricorrente doveva beneficiare di una riduzione di pena dovuta al
proscioglimento per il reato di sfruttamento della stato di dipendenza e di
bisogno. Considerate le motivazioni del Tribunale federale e l'indubbia
severità di cui la Corte di assise aveva voluto dar prova, tale riduzione può
essere quantificata in almeno due mesi, potendosi senz'altro presumere che la
Corte di assise avesse tenuto conto del concorso di reati (art. 68 n. 1 CP) per
lo meno in tale misura. Nella seconda sentenza il presidente della Corte di
assise ha però considerato a favore del ricorrente – giustamente nel solo
quadro dell'art. 63 CP – anche il tempo trascorso dai fatti, avvenuti nell'ottobre
del 1993, e la buona condotta tenuta dal soggetto dopo di allora. Tale lasso di
tempo è oggi ancor più rilevante, giacché dal compimento dei reati fino
all'odierno giudizio sono trascorsi circa sette anni. A favore dell'accusato –
rispetto alla prima sentenza – va inoltre soppesato l'accertamento che il
giovane non era alla sua prima esperienza omosessuale (sentenza impugnata, pag.
27, ove si sottolinea pure l'assenza di violenza e di minaccia; cfr. anche
sentenza di assise del 21 gennaio 1997, pag. 7). Ora, dato il tempo trascorso e
viste le condizioni personali della vittima, come pure modo di esecuzione del
reato, un'ulteriore riduzione della pena di circa 4 o 5 mesi non sarebbe sicuramente
stata eccessiva. Nella seconda sentenza per la verità il presidente della Corte
ha considerato anche l'episodio narrato da __________, assumendo irritualmente
una prova supplementare a carico dell'imputato. Il relativo contenimento di
pena che deriverebbe dallo stralcio di tale prova risulterebbe tuttavia superato
dal fatto che il prevenuto ha di nuovo definito il ragazzo come un bugiardo
(sentenza impugnata, pag. 27). Ne discende che queste due ultime circostanze,
per finire, si compensano.
e) Se
ne conclude che, volendo anche confermare il giudizio di severità espresso
dalle Corti delle assise correzionali, la pena effettivamente adeguata alla
colpa dell'imputato va quantificata in ultima analisi – tenendo debito conto
sia delle circostanze aggravanti sia di quelle attenuanti – attorno ai 21-22
mesi di detenzione.
- Il Tribunale federale critica pure la conclusione di questa Corte,
secondo cui in concreto, dandosi una pena privativa della libertà di poco
superiore ai 18 mesi di detenzione, si giustifica uno sforzo supplementare – in
applicazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 118 IV 342 (v. anche DTF
118 IV 337) – per mitigare ulteriormente la pena entro limiti che ne consentano
la sospensione condizionale.
a) Secondo
il Tribunale federale, la sentenza annullata omette indicare quale sia
effettivamente la pena adeguata alla colpa del reo. A suo giudizio, l'autorità
cantonale avrebbe addirittura lasciato intenzionalmente aperta la questione e
avrebbe così compiuto, per sua stessa ammissione, uno sforzo particolare per
applicare la richiamata giurisprudenza. Ora, un rimprovero del genere risulta
superato dal fatto che – come si è visto – la pena a carico dell'imputato va
fissata in 21-22 mesi di detenzione. Giova comunque precisare che nel suo
giudizio questa Corte non ha per nulla lasciato aperta la questione: dopo avere
ridotto la pena di 3-4 mesi per considerare il proscioglimento dal reato di
sfruttamento dello stato di bisogno e di dipendenza, essa ha infatti ridotto
ulteriormente la stessa in virtù di altre attenuanti considerate (tempo
trascorso ecc.), quantificandola infine – nella peggiore delle ipotesi –
attorno ai 20-21 mesi di detenzione (sentenza, pag. 9). Forse il considerando
non risultava di facile lettura. A un attento esame esso non poteva portare
però ad altra conclusione.
b) Il
Tribunale federale ricorda che – per evitare sanzioni suscettibili di
ostacolare l'evoluzione favorevole del condannato ove la pena commisurata alla
colpa del reo possa essere fissata intorno ai 18 mesi di detenzione – motivi di
prevenzione speciale che possono indurre il giudice di merito a pronunciare una
pena compatibile con la sospensione condizionale, ove questa non debba essere esclusa
(DTF 118 IV 337 consid. 2c). Esso ha nondimeno rilevato che questa giurisprudenza
va applicata in modo coerente e restrittivo, determinante in materia di
commisurazione della pena restando pur sempre la colpa del reo valutata in modo
sovrano dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 63 CP. Non è quindi
consentito – secondo il Tribunale federale – pronunciare sistematicamente e
senza tenere conto di tutte le circostanze, una condanna a 18 mesi ogni qual volta
la pena prospettabile secondo i parametri dell'art. 63 CP superi di poco tale
durata e siano dati i presupposti per la sospensione condizionale della stessa
(DTF 118 IV 337 consid. 2c in fine). Il Tribunale federale ha quindi soggiunto
che il giudice di merito deve vagliare se, dopo avere commesso il reato
ascrittogli, l'imputato abbia effettivamente manifestato una chiara volontà di
emendarsi, eventualmente cambiando il suo modo di vita, in maniera da
dimostrare di avere tratto lezione dai propri errori (DTF 118 IV 337 consid. 2c
e 2d, 118 IV 342 consid. 2f).
Al
riguardo – sempre secondo il Tribunale federale – il comportamento dell'imputato
durante il procedimento è decisivo, poiché rivela il suo carattere e il suo stato
d'animo. Persistere nella propria versione dei fatti, negando ogni responsabilità,
può essere considerato come indizio d'assenza di rimorsi e della volontà di
rimettersi in causa (DTF 116 IV 288 consid. 2a). Di conseguenza – ha affermato
il Tribunale federale – la collaborazione dell'imputato durante l'istruttoria
può dimostrare, secondo le circostanze, una chiara volontà di rompere con il
passato e di espiare la propria colpa. Avendo il giudice di merito accertato in
modo insindacabile che il prevenuto ha presentato la vittima come un bugiardo e
un calunniatore durante l'intero procedimento, negando la propria colpa e contrapponendo
la sua versione dell'accaduto alle accuse del minorenne, questi non sembra
quindi avere acquisito consapevolezza dagli errori commessi. I presupposti per
applicare la nota giurisprudenza – sempre a mente del Tribunale federale – non
appaiono perciò realizzati. Vista però la carenza di motivazione al proposito –
esso ha concluso – non è possibile stabilire le ragioni che hanno spinto
questa Corte a giungere alla conclusione contraria ed esaminare l'eventuale fondatezza
(sentenza, consid. 2g).
c) Nonostante la chiara critica, che a prima vista non sembrerebbe
lasciare spazio ad alternative, il Tribunale federale ha ugualmente rinviato la
causa all'autorità cantonale per integrazione dei motivi sull'eventuale
sospensione condizionale della pena. Non ha quindi dato per scontato che la
soluzione adottata da questa Corte violi il diritto federale; in tale caso
avrebbe prescritto invero un'altra sanzione, ciò che tuttavia non ha fatto
(sentenza, consid. 2d). Ora, questa Corte non ha mai inteso relegare in
second'ordine la colpa del prevenuto né lo scarso ravvedimento. Anzi, essa ha
esplicitamente denunciato l'attitudine processuale del prevenuto e l'inconsistenza
delle sue giustificazioni, come ha rammentato le sofferenze provocate alla
vittima, costretta ad affrontare due processi. Essa si è limitata a ridurre la
pena di 28 mesi di detenzione pronunciata la prima volta dalla Corte delle
assise correzionali per tenere conto del proscioglimento da uno dei due reati e
delle attenuanti allora non considerate. Non ha perciò mai messo in discussione
l'atteggiamento disinvolto (e poco consono al suo ministero) palesato
dall'imputato. Non può tuttavia disconoscere che nella commisurazione della
pena va tenuto conto, insieme con gli altri elementi, del limite di 18 mesi cui
soggiace la sospensione condizionale dell'espiazione laddove si prospetti una
pena privativa della libertà personale di durata non nettamente superiore e
siano dati gli ulteriori presupposti di tale sospensione (DTF 116 IV 337
consid. 2c). Una pena di 21-22 mesi di detenzione non può considerarsi
nettamente superiore al limite fissato dall'art. 41 n. 1 CP per la sua
sospensione condizionale. Da questo profilo, dunque, non sussistono ostacoli
per applicare la citata giurisprudenza.
d) Più
delicata si presenta la questione relativa alla sussistenza dei rimanenti presupposti.
Come fa notare il Tribunale federale, in effetti, il comportamento processuale
del prevenuto costituisce un elemento da non sottovalutare. Di primo acchito
potrebbero infatti rimanere dubbi sulle buone intenzioni del soggetto e sulla
volontà di evitare reiterazioni dell'illecito. Chi non manifesta pentimento dà
di per sé segni poco incoraggianti, non dimostra cioè di avere tratto insegnamento
dalla condanna (DTF 116 IV 288 consid. 2a). Se non che, segnali positivi sulla
volontà di emendamento possono essere dedotti, nonostante l'orgoglio dell'imputato,
anche da altre circostanze, in particolare dal pieno reinserimento nella società
al momento del giudizio, dall'assunzione di un sicuro impiego e più in generale
dalla condotta del reo dopo la commissione del reato (DTF 118 IV 337 consid.
2c), ovvero – più in generale – dal suo nuovo modo di vita (DTF 118 IV 342
consid. 2f). Il giudizio sulla prognosi favorevole, condizione necessaria per
contenere ulteriormente la pena, deve avvenire in altri termini tenendo conto
di tutte le circostanze del caso. Nella fattispecie già gli accertamenti delle
sentenze di assise consentono di descrivere l'imputato non solo in senso
negativo. Prima di delinquere, egli godeva di ottima reputazione (sentenza del
21 gennaio 1997, pag. 34) e al momento dei fatti attraversava un momento
difficile sia dal profilo familiare, sia da quello della sua attività di parroco
a causa dei contrasti con altri vicari (sentenza citata, pag. 34). Non si può
escludere quindi che i reati in questione siano anche riconducibili in parte a
fattori contingenti. Quanto alle prospettive future, la stessa sentenza di
assise del 21 gennaio 1997 formula prognosi favorevole (pag. 34, consid. 5 in
fondo), ciò che la seconda sentenza trascura completamente.
In
ogni modo, la Corte di assise che aveva giudicato la prima volta aveva rilevato
che dal gennaio al luglio del 1996 l'imputato aveva collaborato con la
parrocchia di __________ e che in seguito egli era stato designato __________
dell'Ufficio diocesano pellegrinaggi a __________, __________ e in __________
organizzati dall'agenzia __________, fungendo da guida e da assistente spirituale
(sentenza, pag. 6). Nel successivo giudizio il presidente della Corte di assise
ha accertato a sua volta che dal gennaio al luglio del 1996 l'imputato aveva
collaborato con la parrocchia di __________ e
in seguito era diventato __________ dell'Ufficio
diocesano pellegrinaggi, di cui era primo responsabile e organizzatore (sentenza,
pag. 6). Anche se non del tutto esaurienti, in particolare per quanto riguarda
gli anni 1997/98 e successivi, tali accertamenti consentono di ritenere che
dopo il mese di ottobre del 1993 l'imputato si è comportato in modo ineccepibile,
reinserendosi completamente nella società. Certo, allo stato attuale delle cose
ci si potrebbe chiedere se, in fin dei conti, non sarebbe più opportuno rimandare
gli atti alla prima Corte perché accerti compiutamente la situazione personale
del soggetto e le sue reali prospettive future, valutando alla luce delle
relative risultanze se un'espiazione di pena risulti ancora compatibile con le
esigenze di risocializzazione (DTF 118 IV 342 consid. 2f e 2g). La
documentazione trasmessa dal ricorrente il 4 febbraio 2000 (attestazione di
padre __________ sulla buona qualità della collaborazione prestata
dall'imputato in varie attività pastorali a contatto anche con giovani) non può
essere acquisita agli atti, dal momento che in sede di ricorso non è possibile
produrre nuovi documenti (CCRP, sentenza del CCRP, sentenza del 18 febbraio
2000 in re F., consid. 1; CCRP, sentenza del 26 aprile in re I., consid. 1). Un
rinvio per nuovi accertamenti risulterebbe però a questo punto poco
comprensibile, visto il lungo tempo trascorso dai fatti e la buona probabilità
– in assenza di indizi contrari – che esso confermi appieno la prima
impressione, ossia che il prevenuto ha effettivamente superato un momento
difficile reinserendosi nella sua attività sacerdotale, al punto da rendere ora
estranea al suo scopo una decisione che lo privi della libertà personale. Per
queste ragioni il mancato ravvedimento durante il processo conseguente alla
mancata confessione dei reati, considerato comunque nella commisurazione della
pena, non costituisce più un fattore decisivo.
- Nelle circostanze descritte il ricorso merita quindi una volta ancora
di essere parzialmente accolto, nel senso che la pena a carico dell'imputato va
fissata in 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di
prova di 2 anni. Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di
soccombenza e sono posti per due terzi a carico del ricorrente, mentre il resto
è sopportato dallo Stato (art. 15 cpv. 1 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente
la somma di fr. 500.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Da parte sua
il ricorrente verserà alla parte civile ___________ un'indennità di fr. 800.–.
Per questi motivi,
visto sulle spese
l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2.1
della sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è condannato
alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di
prova di 2 anni. Per il rimanente il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono
posti per due terzi a carico del ricorrente e per il resto a carico dello
Stato, che rifonderà al ricorrente la somma di fr. 500.– per ripetibili
ridotte. Per lo stesso titolo il ricorrente verserà alla parte civile
___________ la somma di fr. 800.–.
- Intimazione
a:
– ___________,
c/o avv. __________;
– avv.
__________;
– Procuratore
generale avv. __________;
– Corte
delle assise correzionali di Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– avv.
__________ (per la parte civile).
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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