Cassation in labor dispute: no re-examination or new evidence

16.2006.85Autre juridiction5 déc. 2006Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 challenged, by cassation, a Lugano Pretore judgment ordering it to pay CO 1 CHF 4,981.05 in unpaid salary. The employer argued that the employee had been ill before the hiring and that the contract was vitiated by essential error, and asked for witness evidence to be reconsidered. The Cassation Chamber held that the filing was merely appellate in nature, failed to identify any cassation ground under Art. 327 lit. g CPC, and improperly sought a merits review and new arguments. The appeal was dismissed. The proceeding was free of costs, and RI 1 had to pay CO 1 CHF 150 in ripetibili.

Regeste Omnilex

Art. 327 lit. g CPC; cassation does not permit a merits appeal or a reweighing of evidence. A decision may be annulled only for a manifest violation of material or procedural law or for manifestly erroneous assessment of case files or evidence; mere disagreement with the lower court's view is insufficient. New arguments raised for the first time in cassation are inadmissible by analogy with Art. 321 CPC. In employment disputes, the procedure is free of fees and costs under Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC, subject to party compensation to the prevailing party.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.85

Data decisione, Autorità: 05.12.2006, CCC

Titolo: contratto di lavoro - ricorso appellattorio - escluso il riesame e l'assunzione di testi in cassazione

Incarto n. 16.2006.85

Lugano 5 dicembre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 agosto 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 26 luglio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa (inc. n. DI.2006.696: contratto di lavoro) promossa con istanza 24 maggio 2006 da

CO 1 (rappresentata dall'RA 1)

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. CO 1 ha lavorato alle dipendenze della società RI 1 in qualità di segretaria di direzione dal 1° gennaio 2006 sino al 5 marzo 2006, ritenuto che dal 3 febbraio 2006 è rimasta assente dal lavoro per malattia, con uno stipendio mensile lordo di fr. 5000.- (per tredici mensilità) oltre a un rimborso spese forfetario di fr. 500.- mensili. Con istanza 24 maggio 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4981.05 oltre accessori, rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali. All'udienza del 13 luglio 2006 indetta per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza sostenendo che la malattia della lavoratrice non era insorta durante il rapporto di lavoro ma sussisteva già prima della sua assunzione, per cui ha eccepito la validità del contratto di lavoro in quanto viziato da errore essenziale.

B. Con sentenza 26 luglio 2006 il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali nulla era emerso a sostegno della tesi della convenuta circa il sussistere della malattia della lavoratrice prima della stipulazione del contratto di lavoro, ha integralmente accolto l'istanza.

C. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente contesta che le condizioni di lavoro indicate dalla lavoratrice corrispondessero alla realtà, e ribadisce la sussistenza della malattia già prima della sua assunzione. Nelle sue osservazioni del 22 agosto 2006 l'istante postula la reiezione del ricorso.

considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

In concreto, la ricorrente, senza contestare il ben fondato del credito della lavoratrice, si limita a non condividere le conclusioni del primo giudice ma non spiega perché esse sarebbero arbitrarie. Essa, in sostanza, ribadisce che la malattia della lavoratricenon era insorta durante il rapporto di lavoro ma sussisteva già prima della sua assunzione. Sennonché, per tacere che tale censura è di natura appellatoria, ovvero non si attiene ai possibili motivi di cassazione previsti esaustivamente dalla legge (art. 327 CPC), la ricorrente pretende un riesame del merito della vertenza, insistendo sulla mancata assunzione testimoniale del medico curante dell'istante, senza però contestare le risultanze della testimonianza di __________, sulla quale si è fondato il Pretore, che ha escluso la preesistenza della malattia (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 5 ad art. 329). Quanto al fatto che la lavoratrice avrebbe dovuto reclamare le indennità di malattia direttamente presso __________ Assicurazioni e non avrebbe indicato in modo corretto la durata del suo precedente impiego, si tratta di nuove argomentazioni che sono irricevibili in questa sede poiché contrasto con l'art. 321 CPC, applicabile per analogia (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 331).

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese, mentre all'istante deve essere riconosciuta un'equa indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 24 marzo 2005 di RI 1 è respinto.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà alla controparte fr. 150.- per ripetibili.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

employment contractcassationarbitrarinessevidence assessmentnew argumentssalary claimlegal costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cassation appeal showed a manifest violation or arbitrary assessment under Art. 327 lit. g CPC

Solution extraite

No. The appellant merely disagreed with the first judge's assessment and did not demonstrate manifest arbitrariness or another cassation ground.

Motifs extraits

Cassation is not an appeal on the merits. The complaint was essentially appellate in nature and did not identify a legally recognized cassation reason.

Question juridique clé

Whether the court could revisit the merits and hear the treating physician as requested by the appellant

Solution extraite

No. A re-assessment of evidence and new evidentiary arguments are inadmissible in cassation.

Motifs extraits

The appellant sought a substantive re-examination and relied on new assertions not raised below; such arguments are excluded, and the challenged witness evidence was not shown to be arbitrary.

Question juridique clé

Costs and legal consequences of the labor cassation proceedings

Solution extraite

The proceeding was free of court fees and costs, and the appellant had to pay the respondent compensation for expenses.

Motifs extraits

Actions arising from employment contracts are exempt from fees and costs under Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC; appropriate party compensation was awarded.

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