Provisional opposition lifted on collective agreement debt recognition

16.2006.72Autre juridiction9 janv. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed RI 1’s cassation appeal against the first-instance decision granting provisional lifting of opposition in favor of CO 1. The dispute concerned unpaid professional contributions under a collective labor agreement for the granite and natural stone sector. The court held that the signed declaration of adhesion, the clause accepting future amendments, and the debtor’s later salary statement for 2004 were sufficient to infer a valid acknowledgement of debt. The appellant’s additional documents were disregarded as new evidence. Costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Art. 327 lett. g CPC; provisional lifting of opposition based on collective agreement and declaration of adhesion. New facts and evidence are inadmissible in cassation. A decision may be annulled only for manifest violation of substantive or formal law or for manifestly incorrect appraisal of the file. A declaration of adhesion to a collective agreement, coupled with an undertaking to accept later amendments and subsequent conduct consistent with payment of the contribution, may constitute a sufficient acknowledgement of debt for provisional lifting of opposition; such a conclusion is not arbitrary where supported by the debtor’s own salary declaration. Procedural costs follow the unsuccessful party.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.72

Data decisione, Autorità: 09.01.2007, CCC

Titolo: rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto collettivo e dichiarazione di adesione prodotti a valere quale riconoscimento di debito

Incarto n. 16.2006.72

Lugano 9 gennaio 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 giugno 2006 presentato da

RI 1 (rappresentata dall'amministratrice unica __________, __________)

contro la sentenza emessa il 23 maggio 2006 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.94) promossa con istanza 14 aprile 2006 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza 14 aprile 2006 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Biasca notificatole per l'incasso di fr. 5732.80 oltre accessori;

che tale importo corrisponde al contributo professionale dovuto dalle imprese firmatarie del CCL per il 2005 (fr. 4777.45) e al contributo professionale dovuto per i corsi di introduzione per gli apprendisti (fr. 955.45);

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali (CCL), entrato in vigore il 1° giugno 1999, con validità per tutto il territorio del Cantone sino al 31 dicembre 2001 e in seguito prorogato sino al 31 dicembre 2005, così come la dichiarazione di adesione sottoscritta dalla convenuta il 14 maggio 2002;

che all'udienza del 19 maggio 2006, indetta per il contraddittorio, nessuna parte è comparsa;

che con sentenza 23 maggio 2006 il Segretario assessore del Distretto di Biasca, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto del 30 giugno 2006, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;

che, in sintesi, la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali deducendo dalla documentazione agli atti la presenza di un valido riconoscimento di debito;

che nelle osservazioni del 13 ottobre 2006 l'istante conclude per il rigetto del ricorso;

e considerando

in diritto: che

  • anzitutto - la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che per il primo giudice la validità del CCL 1999-2001 non era decaduta ma era stato prorogata fino alla fine di dicembre 2005, e siccome la convenuta nel 2004 aveva redatto la lista dei salari di quell'anno per il calcolo del contributo professionale a carico dei lavoratori, essa aveva riconosciuto di essere debitrice della percentuale calcolata sull'importo di massa salariale da lei stessa indicato;

che la ricorrente sostiene di non essere costretta a versare i contributi paritetici poiché l'Associazione __________ non l'ha accettata e ritiene quindi di non avere aderito al CCL “scaduto”, donde la mancanza di un riconoscimento di debito;

che in concreto, l'unico impegno sottoscritto dalla convenuta è la dichiarazione 14 maggio 2002 con la quale essa accettava di aderire al CCL 1999-2001, approvando altresì ogni eventuale successivo emendamento che dovesse essere concordato fra le stesse associazioni contraenti, impegnandosi inoltre a rispettare quanto previsto dall'art. 15 in materia di contributo professionale;

che nella predetta dichiarazione di adesione la validità del CCL è invero limitata al 30 giugno 2002, tuttavia la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta avrebbe implicitamente accettato anche le successive proroghe sino al 31 dicembre 2005, non può essere considerata arbitraria;

che siffatta conclusione trova infatti conforto sia nella sottoscrizione da parte della convenuta dell'accettazione di ogni eventuale successivo emendamento che dovesse essere concordato fra le stesse associazioni contraenti, sia nel fatto per quest'ultima di aver fornito all'istante il dettaglio dei salari versati nel 2004, anno base per il computo del contributo professionale dovuto in virtù dell'art. 15 CCL, sottoscrivendo questa distinta dei salari sulla quale figura espressamente l'indicazione Totale salari soggetti a CP;

che ciò basta per concludere al riconoscimento da parte della convenuta dell'importo posto in esecuzione dall'istante;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art 327 lett. g CPC, deve essere respinto;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), e all'istante si riconosce un'equa indennità per ripetibili;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 6 giugno 2006 di RI 1 è respinto.

  1. Gli oneri processuali di complessivi fr. 180.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 50.- quale indennità.

  2. Intimazione a:

  • ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

provisional lifting of oppositionacknowledgement of debtcollective labor agreementcassationnew evidencecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the materials produced showed a valid acknowledgement of debt for provisional lifting of opposition.

Solution extraite

Yes. The declaration of adhesion, read with the collective agreement and the salary list signed by the debtor, constituted a sufficient acknowledgement of debt.

Motifs extraits

The debtor had agreed to adhere to the collective agreement, to subsequent amendments agreed by the contracting associations, and to pay the professional contribution under Art. 15. Its later conduct, especially the 2004 salary declaration marked as subject to the contribution, supported the conclusion that it had accepted the prolonged validity of the agreement and recognized the claimed amount.

Question juridique clé

Whether the cassation complaint showed a ground under Art. 327 let. g CPC.

Solution extraite

No. The appellant failed to demonstrate a manifest violation of substantive or procedural law or a manifestly incorrect appraisal of the evidence.

Motifs extraits

The challenged assessment was not arbitrary; the first judge’s inference from the written declaration and subsequent salary statement was defensible.

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