Late cassation appeal against debt enforcement objection dismissal

16.2006.106Autre juridiction4 oct. 2006Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 appealed by cassation against a 24 August 2006 judgment of the Lugano justice of the peace that had definitively dismissed his objection in debt enforcement proceedings brought by CO 1 for CHF 215.05 plus accessories. The Civil Cassation Chamber held that the 10-day deadline under Art. 22(1) LALEF expired on 14 September 2006, while the appeal was filed only on 15 September 2006. The appeal was therefore inadmissible. Given the appellant’s insolvency, the court waived fees and expenses and awarded no compensation to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 22 cpv. 1 LALEF; computo del termine di ricorso in cassazione contro una sentenza di rigetto dell’opposizione: il termine di 10 giorni decorre dal giorno successivo alla notificazione della decisione e, se il gravame è depositato oltre la scadenza, esso è irricevibile senza esame nel merito. In caso di irricevibilità manifesta, la Camera può statuire con motivazione sommaria ai sensi dell’art. 313bis CPC; le spese seguono di regola la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma possono essere dispensate in presenza di particolare situazione economica della parte soccombente.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.106

Data decisione, Autorità: 04.10.2006, CCC

Titolo: rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

Incarto n. 16.2006.106

Lugano 4 ottobre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 443A/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da

CO 1 (rappresentato dal Municipio)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________5 dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 215.05 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1998, oltre interessi e tassa di diffida;

che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la notifica di tassazione 14 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1997-1998 regolarmente passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1998 e relativa tassa di diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti;

che con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'escusso così come quella di compensazione, ha accolto l'istanza;

che con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;

che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo;

che introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese;

che non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato intimato e non ha causato spese presumibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è irricevibile.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

  • ; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

debt enforcementobjection dismissalcassation appealtime limitinadmissibilitycourt costsinsolvency

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cassation appeal was filed within the 10-day statutory deadline.

Solution extraite

The appeal was filed one day late and was therefore inadmissible without substantive review.

Motifs extraits

Under Art. 22(1) LALEF the deadline is 10 days from the day after notification; notification occurred on 2006-09-04 and the deadline expired on 2006-09-14. The postal stamp showed filing on 2006-09-15.

Question juridique clé

Allocation of costs and party compensation despite inadmissibility.

Solution extraite

No court costs were charged and no party compensation was awarded, given the appellant's insolvency and the lack of service on the respondent.

Motifs extraits

Although costs normally follow the outcome under Art. 148(1) CPC, the court waived fees and expenses due to the appellant's known insolvency and because the appeal had not been served on the respondent.

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