Cassation appeal void for lacking grounds

16.2006.101Autre juridiction6 oct. 2006Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 appealed to the Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal against a peace judge’s refusal to grant debt-enforcement opposition removal in a CHF 505 gas-cylinder supply matter. The chamber held that the written submission of 28 September 2006 did not satisfy the mandatory requirements for a cassation appeal because it contained no sufficient requests or factual and legal grounds identifying a cassation reason. The appeal was therefore void. Exceptionally, the court waived fees and costs and awarded no compensation, since the filing was not even served on the respondent for observations.

Regeste Omnilex

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; requisiti di contenuto del ricorso per cassazione e nullità dell’atto: il ricorso deve contenere le domande e i motivi di fatto e di diritto, con l’indicazione o almeno l’illustrazione del motivo di cassazione invocato. In difetto di tali elementi minimi, l’atto è nullo e non può essere esaminato nel merito. L’art. 313bis CPC, applicabile per rinvio anche alla procedura di cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC), consente alla Camera di statuire con breve motivazione e senza osservazioni della controparte quando il rimedio si rivela inammissibile o manifestamente infondato; in casi particolari la Camera può inoltre rinunciare eccezionalmente a spese e ripetibili.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2006.101

Data decisione, Autorità: 06.10.2006, CCC

Titolo: ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso che non contiene nessuna censura

Incarto n. 16.2006.101

Lugano 6 ottobre 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 settembre 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 18 settembre 2006 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 176–2006–S) promossa con istanza 24 agosto 2006 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al

PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 agosto 2006 RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Giubiasco di rigettare l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 505.– oltre interessi e spese, rivendicati sulla base di una fornitura di bombole a gas;

che all'udienza del 12 settembre 2006 il convenuto si è opposto all'istanza;

che con sentenza 18 settembre 2006 il Giudice di pace, esclusa la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha respinto l'istanza;

che con scritto 28 settembre 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace e da questa trasmesso alla scrivente Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 e __________ sono insorti contro il predetto giudizio;

che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto, lo scritto del 28 settembre 2006 dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è neppure stato notificato.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso 28 settembre 2006 RI 1 e __________ è nullo.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

cassation appealformal requirementsnullityinadmissibilitydebt enforcement oppositioncourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cassation appeal was valid despite lacking requests and factual/legal grounds identifying a cassation reason.

Solution extraite

No. The filing did not meet the mandatory content requirements for a cassation appeal and was therefore void.

Motifs extraits

Art. 329 cpv. 2 CPC requires the appeal to state the requests and the factual and legal reasons, including at least an explanation of the invoked cassation ground; otherwise the filing is null under cpv. 3. The submitted brief did not meet this threshold.

Question juridique clé

Whether costs and party compensation should be charged despite the appeal never being served to the respondent.

Solution extraite

No costs, fees, or compensation were imposed exceptionally.

Motifs extraits

Given the particular circumstances and because the appeal was not even served for observations, the chamber waived court fees and costs and did not award compensation.

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