Restitution after late advance payment denied

16.2005.25Autre juridiction10 juin 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 and RI 2 appealed a tenancy judgment. Their appeal had already been struck off because the advance on costs was paid one day late. RI 2 then sought restitution in integrum, claiming that a serious illness prevented timely payment. The Civil Cassation Chamber held that restitution is in principle available against a strike-off for late payment of the advance, but denied relief because the medical certificate did not show that the appellant was unable to instruct another person, including counsel, to make the payment in time. The request was rejected and no fees or costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 137 CPC in connection with the strike-off of an appeal for untimely payment of the advance; restitution in integrum requires proof of a grave, unavoidable impediment that actually prevented timely procedural action. Illness constitutes such an impediment only if it disables the party from acting or from giving instructions to act; a mere medical incapacity to leave home is insufficient where delegation to a third person remains possible. A strike-off decree based on late payment is in principle susceptible to restitution in integrum (consid. 1-3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.25

Data decisione, Autorità: 10.06.2005, CCC

Titolo: pagamento tardivo dell'anticipo - decreto di stralcio - restituzione in intero - presupposti - impedimento dovuto a malattia - gravità della malattia - responsabilità solidale dei litisconsorti per il pagamento delle spese

Incarto n. 16.2005.25

Lugano 10 giugno 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire nell'ambito del ricorso per cassazione 29 marzo 2005 presentato da

RI 1 e RI 2 patr. dall' RA 2

contro

la sentenza 17 marzo 2005 del Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4, nella procedura per le controversie in materia di locazione (inc. n. LA.2003.96) promossa con istanza 31 luglio 2003 da

CO 1 rappr. dall'RA 1

con la quale l'istante ha chiesto di stralciare dai conteggi delle spese accessorie per gli anni 2000 e 2001 le voci relative alla pulizia delle scale e alla manutenzione del giardino, con conseguente richiesta di restituzione degli importi versati a tale titolo, domanda accolta dal giudice,

richiamato il decreto 23 maggio 2005 con il quale questa Camera ha stralciato dai ruoli il ricorso di RI 1 ed RI 2 per versamento tardivo dell'anticipo ai sensi dell’art. 312 CPC;

giudicando ora sull'istanza di restituzione in intero 3 giugno 2005, erroneamente presentata quale domanda di revisione, con la quale RI 2AP 2

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

AP 1hanno impugnato la sentenza 17 marzo 2005 emanata dal Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4, nell'ambito di una causa in materia di locazione promossa nei loro confronti da CO 1;

che con decreto 23 maggio 2005 questa Camera constatato che il versamento dell'anticipo per le presunte spese giudiziarie non era stato effettuato entro il 25 aprile 2005 come richiesto con la diffida del 31 marzo 2005 ma solo il 26 aprile 2005 ha stralciato dai ruoli il ricorso;

che con domanda di revisione del 3 giugno 2005 RI 2 chiede di essere reintegrata nei suoi diritti all'evasione del suo ricorso rilevando che, come risulta dal certificato medico 31 maggio 2005 della dottoressa __________, a causa di una grave indisposizione essa non si è potuta recare personalmente all'ufficio postale né ha potuto delegare tale incombenza a un suo familiare;

che secondo dottrina e la giurisprudenza un decreto di stralcio per mancato versamento dell’anticipo, rispettivamente versamento tardivo, ai sensi dell’art. 312 CPC può essere oggetto di una domanda di restituzione in intero giusta l'art. 137 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e 35 ad art. 137; Cocchi/Trezzini CPC-TI App. m. 47 ad art. 137; Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, 1981, p. 137; Rep. 1974 p. 411), sicché l’istanza, erroneamente presentata quale domanda di revisione, è ricevibile;

che giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese, in caso di ricorso alla parte ricorrente (art. 312 cpv. 1 CPC per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC), di anticipare le spese giudiziarie presumibili, con l'avvertenza dello stralcio del ricorso dai ruoli nel caso l’anticipazione non sia fornita nel termine (art. 12 cpv. 1 LTG e 312 cpv. 2 CPC);

che, in ogni caso, i litisconsorti sono solidalmente responsabili del pagamento delle spese giudiziarie (art. 10 cpv. 1 LTG);

che in concreto l'anticipo non è stato pagato entro il termine assegnato bensì il giorno successivo;

che secondo l’art. 137 lett. b CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato;

che in questo senso la malattia può costituire grave impedimento quando inibisce di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, op. cit., m. 13ad art. 137; DTF 119 87 consid. 2a, 122 V 255);

che, nondimeno, la giustificazione addotta dall'istante non configura un grave impedimento ai sensi dell’art. 137 lett. b CPC, il certificato medico da lei prodotto, attestante una sua indisposizione con divieto di uscita dal 18 al 28 aprile 2005, non provando ancora l'impossibilità per l'interessata di delegare a terzi, anche estranei al nucleo famigliare – quali ad esempio il legale che ha redatto il ricorso – l'incombenza di procedere al tempestivo pagamento dell'anticipo richiesto;

che ciò posto la domanda di restituzione in intero deve essere respinta, ciò che rende superflua la sua notifica alla controparte;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si rinuncia al prelievo di tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 137 segg. CPC

decreta: 1. L’istanza di restituzione in intero 3 giugno 2005 di AP 2è respinta.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

;

  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

restitution in integrumlate paymentadvance on costsillnessgrave impedimentappeal strike-offjoint liabilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the late-payment strike-off could be remedied by restitution in integrum under Art. 137 CPC.

Solution extraite

Yes. A strike-off for failure or lateness in paying the advance can in principle be challenged by restitution in integrum.

Motifs extraits

The Chamber relied on doctrine and case law to hold that Art. 137 CPC applies to strike-off decrees based on untimely payment of the advance.

Question juridique clé

Whether the applicant showed a grave, unavoidable impediment caused by illness.

Solution extraite

No. The medical certificate showed illness, but not that the applicant was unable to instruct a third person to make the payment in time.

Motifs extraits

Illness qualifies only if it prevents acting or giving instructions. The certificate did not establish inability to delegate the task, including to the lawyer.

Question juridique clé

Whether the request for restitution in integrum should be granted.

Solution extraite

No; the request was rejected and there was no need to notify the respondent.

Motifs extraits

Because the alleged impediment did not meet the statutory threshold of Art. 137 let. b CPC, restitution had to be denied.

Question juridique clé

Costs of the restitution proceedings.

Solution extraite

No court fees, costs, or party compensation were ordered because of the exceptional circumstances.

Motifs extraits

The Chamber expressly waived fees and costs for this proceeding.

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