Cassation appeal null for lack of standing and grounds

16.2005.127Autre juridiction11 nov. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 filed a cassation appeal against a Lugano district magistrate judgment in favor of CO 1 concerning CHF 4,861.40 and definitive rejection of objection in debt enforcement. The filing was signed and submitted by RI 1's husband, who was not entitled to represent her in cassation. The court held that representation capacity must be examined ex officio and, independently, that the appeal lacked any cognizable cassation grounds and did not comply with the pleading requirements. The appeal was declared null, the merits were not examined, and costs of CHF 70 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 97 cifra 4, 64, 142 cpv. 1 lett. a, 329 cpv. 2 e 331 cpv. 1 CPC; cassation appeal filed by a person without standing and without articulated grounds. The court examines ex officio, at any stage, the capacity of parties and the authority of their representatives. Only the party, admitted lawyers, or persons with legal representative power may validly lodge a cassation appeal. A filing lacking any specific requests and factual/legal reasons does not satisfy the formal requirements and is null; where nullity is clear, no translation term need be set. Costs follow the event, while no compensation is due if the appeal was not served.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.127

Data decisione, Autorità: 11.11.2005, CCC

Titolo: legittimazione alla rappresentanza processuale in cassazione - non data al marito della parte - verifica d'ufficio - ricevibilità del ricorso che non contiene nessuna censura - ricorso in tedesco - ricorso nullo

Incarto n. 16.2005.127

Lugano 11 novembre 2005/bd

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 ottobre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 7 ottobre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.264) promossa con istanza 17 giugno 2005 da

CO 1

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4'861.40 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 giugno 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4'861.40 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l'uso della carta VISA n. __________ di cui era titolare, pretesa che la convenuta, assente all’udienza di discussione, non ha contestato;

che con sentenza 7 ottobre 2005 il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l’istanza;

che con scritto 31 ottobre 2005, redatto in tedesco e indirizzato alla Pretura, __________ __________, marito di RI 1, ha contestato il predetto giudizio;

che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione non essendo ipotizzabile un'azione di disconoscimento del debito - proponibile solo nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF) - non può essere esaminato nel merito;

che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che legittimati a impugnare una sentenza del pretore con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone come pure le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 301);

che __________non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale rappresentante legale della moglie;

che sebbene il giudice sia tenuto a esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 142, m. 4);

che sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 n. 4 CPC), il ricorso 31 ottobre 2005 deve essere dichiarato nullo (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che nelle circostanze descritte, ciò rende inutile fissare alla ricorrente un termine per la traduzione in italiano del ricorso (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC);

che, inoltre comunque sia, il ricorso sarebbe nullo anche perché, contrariamente a quanto impone l'art. 329 cpv. 2 CPC, non contiene le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a sostenere di aver ottenuto dall'istante garanzie circa la possibilità per la moglie di saldare un eventuale scoperto mediante pagamenti rateali;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 31 ottobre 2005 di RI 1è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.

  2. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

cassation appealstandingrepresentationformal requirementsnullitycostsdebt enforcementtranslation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cassation appeal was validly filed by the appellant's husband as representative.

Solution extraite

No; he was not legally authorized to represent the wife in cassation proceedings.

Motifs extraits

The court examines representation ex officio at every stage. Only the party herself, admitted lawyers, and persons with legal representation authority may file such an appeal; the husband did not fall within that category.

Question juridique clé

Whether the appeal complied with the formal requirements by stating requests and reasons.

Solution extraite

No; the filing contained no concrete cassation grounds or reasoned objections to the challenged judgment.

Motifs extraits

Article 329(2) CPC required stated requests and factual and legal reasons. The submission merely alleged settlement guarantees and did not identify any reviewable error, making judicial review impossible.

Question juridique clé

Whether the appeal had to be translated into Italian before being considered.

Solution extraite

No; the appeal's nullity made a translation deadline unnecessary.

Motifs extraits

Because the appeal was already null for lack of authorized representation, the court did not need to set a term for translation.

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