Cassation inadmissible against preliminary ruling on standing

16.2005.107Autre juridiction3 oct. 2005Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed as inadmissible a cassation appeal brought by the tenant against a decision of the Lugano District Court secretary assessor. That decision had only rejected preliminary objections concerning the landlord's standing and the procedural authority of its representative in related tenancy proceedings. The court held that, under Art. 327 CPC, cassation is available only against final formal decisions ending the dispute, not against preliminary rulings. Costs of CHF 70 were imposed on the appellant, with no compensation awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 327 CPC; cassation appeal admissibility against preliminary procedural rulings; a decision that merely determines active standing or procedural representation without ruling on the merits is a preliminary decision and not a final, cassation-capable decision. Cassation under Art. 327 CPC is reserved for formal decisions terminating the proceedings, such as judgments or dismissal orders. A preliminary ruling may be challenged, if at all, only together with the final decision (consid. 1). Art. 313bis CPC and Art. 331 cpv. 1 CPC permit a brief inadmissibility ruling without service to the opposing party. Costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC; no party costs are awarded when the appeal is not communicated for observations.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2005.107

Data decisione, Autorità: 03.10.2005, CCC

Titolo: oggetto di impugnativa mediante ricorso per cassazione - decisione finale - irricevbibile contro decisione che accerta la legittimazione attiva e alla rappresentanza processuale di una parte trattandosi di decisione preliminare

Incarto n. 16.2005.107 16.2005.108

Lugano 3 ottobre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 settembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 2 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nelle procedure in materia di locazione (inc. n. DI.2005.529 e DI.2005.469) che lo oppongono alla

CO 1

a dipendenza dell'istanza 5 aprile 2005 dell'Amministrazione Stabili della Cassa Pensioni dei dipendenti dello Stato (inc. DI. 2005.469) e dell'istanza 18 aprile 2005 del ricorrente (inc. DI.2005.529),

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 17 dicembre 1993 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________;

che tra le parti è sorta una contestazione per un difetto nella cosa locata (rottura tapparella) segnalato alla locatrice alla fine del mese di giugno 2004 e da questa eliminato nel corso del mese di settembre 2004;

che in seguito ai disagi sopportati in quel periodo, il conduttore ha trattenuto sulla pigione del mese di ottobre 2004 la somma di fr. 463.80, in seguito depositata presso il competente ufficio di conciliazione, ritenuta contestata dalla locatrice che il 3 gennaio 2005 ha notificato al conduttore la disdetta del contratto di locazione per mora;

che con decisione 9 marzo 2005 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona, adito da RI 1, si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla contestazione della disdetta notificata dalla locatrice sulla base dell'art. 257d CO;

che con decisione 16 marzo 2005 lo stesso ufficio ha invece accolto la richiesta 4 gennaio 2005 della locatrice ordinando la liberazione in suo favore dell'importo di fr. 463.80 nel frattempo depositato dal conduttore;

che con istanza 4 aprile 2005 CO 1, rappresentata da __________, si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere l'accertamento della validità della disdetta del contratto di locazione (inc. DI.2005.469);

che il 15 aprile 2005 anche RI 1 ha adito il medesimo Pretore, postulando l'accertamento della validità della riduzione della pigione per la presenza di difetti nella cosa locata, rispettivamente la devoluzione a suo favore della somma depositata quale risarcimento per i danni patiti, come pure l'annullamento della disdetta per mora notificata dalla locatrice, e chiedendo in via subordinata la protrazione del contratto di locazione (inc. DI.2005.5299);

che a seguito delle contestazioni sollevate da RI 1 sulla carenza di legittimazione attiva CO 1 e di legittimazione alla rappresentanza processuale di __________ __________, il segretario assessore, con l'accordo delle parti, dopo aver congiunto per l’istruttoria e il giudizio le due cause, ha deciso di evadere preliminarmente le citate eccezioni (cfr. verbale 22 giugno 2005);

che con decisione 2 settembre 2005 il segretario assessore, basandosi sulle prove documentali agli atti, ha respinto entrambe le eccezioni sollevate dal conduttore;

che con atto ricorsuale 19 settembre 2005 RI 1 Simone é insorto contro il predetto giudizio;

che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

che la decisione contestata, con la quale il segretario assessore si è limitato ad accertare la legittimazione attiva CO 1 e quella alla rappresentanza processuale di __________ __________ senza esprimersi sul merito della lite tra le parti, non costituisce una decisione finale impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma una decisione preliminare che potrà essere impugnata, se del caso, con la decisione finale;

che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall'art. 327 cpv. 1 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso 19 settembre 2005 di RI 1 è irricevibile.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

cassation admissibilitypreliminary rulingstandingprocedural representationlandlord-tenantlease terminationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal by cassation is admissible against the decision confirming the landlord's active standing and the representative's procedural authority.

Solution extraite

No. The challenged ruling only decided preliminary procedural objections and did not end the dispute on the merits; therefore it is not a final decision that can be attacked by cassation.

Motifs extraits

Under Art. 327 CPC, cassation lies only against formal decisions terminating the case, such as judgments or dismissal orders. A ruling limited to standing and representation is preliminary and may only be challenged, if applicable, together with the final decision.

Question juridique clé

Costs of the cassation proceedings

Solution extraite

Costs follow the losing party; no compensation is awarded to the respondent because the appeal was not even served for observations.

Motifs extraits

Art. 148(1) CPC applies; ripetibili are unjustified where the counterparty was not invited to respond.

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