Standing in definitive debt collection refusal after alimony assignment

16.2004.91Autre juridiction21 déc. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed the debtor’s cassation appeal against the justice of the peace’s refusal to grant definitive removal of opposition. The appellant sought enforcement of an alimony difference under a divorce judgment, but the court held that the relevant claim had previously been assigned to the social welfare office when advance maintenance payments were granted. Because the assignment was still effective and no revocation was shown, the appellant lacked standing as creditor. New evidence filed on appeal was excluded. Costs of CHF 100 were imposed on the appellant, without compensation to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 80 LEF; definitive removal of opposition; standing after assignment of maintenance claim. In proceedings for definitive removal of opposition, the court examines ex officio whether the enforcement title is formally and materially enforceable and whether the applicant is the creditor entitled to rely on it. If the maintenance claim was validly assigned to a social welfare authority in connection with advance alimony payments, and no revocation of that assignment is shown, the applicant is no longer the holder of the claim and lacks standing to seek enforcement. In cassation, new facts and evidence are inadmissible under Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; review under Art. 327 lett. g CPC concerns the operative part of the decision, not merely its reasoning.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.91

Data decisione, Autorità: 21.12.2004, CCC

Titolo: rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza di divorzio come titolo esecutivo - cessione del credito per anticipo alimenti - legittimazione attiva

Incarto n. 16.2004.91

Lugano 21 dicembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 21 settembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. n. 86b/04/S) promossa con istanza 4 maggio 2004 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 4 maggio 2004 __________ RI 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 1'496.- oltre accessori rivendicati quale differenza tra gli alimenti da lui dovuti per il figlio sulla base della sentenza di divorzio e quelli ottenuti dall'Ufficio del sostegno sociale dal 1° luglio 2003 al 29 febbraio 2004;

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 6 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 6, regolarmente passata in giudicato, come accertato da questa Camera;

che il convenuto si è opposto all'istanza contestando la sussistenza del credito posto in esecuzione, avendo egli effettuato regolarmente il versamento degli alimenti di spettanza del figlio;

che con sentenza 21 settembre 2004 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo provato il credito posto in esecuzione;

che con atto 4 ottobre 2004 __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver dedotto dalla documentazione agli atti l'esistenza del credito posto in esecuzione;

che al ricorso il convenuto non ha formulato osservazioni;

che, innanzi tutto, la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso deve essere estromessa dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che comprende la verifica della regolarità e autenticità della forma del titolo, la regolarità della sua intimazione e la sua forza di cosa giudicata;

che mentre non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo della sentenza di divorzio 6 maggio 1998, controversa è l'esigibilità dell'importo posto in esecuzione, che deve essere verificata d'ufficio dal giudice del rigetto (D. Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 80);

che dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che il 29 luglio 2003 l'istante ha ottenuto dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento l'anticipo degli alimenti dovuti dal convenuto per un importo mensile di fr. 700.-, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 28 febbraio 2004 (cfr. decisione del 29 luglio 2003), ovvero per lo stesso periodo per il quale essa procede in via per il recupero della differenza tra quanto dovuto dal convenuto e quanto percepito dall'ente pubblico;

che l’8 gennaio 2003 l'istante ha sottoscritto una cessione di credito in virtù della quale ha ceduto al predetto Ufficio l'importo stabilito nella sentenza di divorzio a titolo di alimenti (ovvero fr. 850.- compresi A.F. + indicizzazione) dal 1° dicembre 2002;

che siccome la cessione non prevede nessun limite temporale per la riscossione degli alimenti anticipati all'istante dall'Ufficio del sostegno sociale (la cessione potendo riferirsi anche a crediti futuri, cfr. Gauch/Aepli/Stöchli, Präjudizienbuch zum OR, 2002, n. 2 ad art. 164), né risulta che quest'ultima l'abbia in qualche modo revocata, titolare del credito posto in esecuzione non è l'istante bensì il menzionato ufficio;

che pertanto la sentenza impugnata che ha respinto l'istanza, ancorché per altri motivi, non può essere annullata ritenuto che la censura d'arbitrio può riferirsi esclusivamente al risultato e non ai motivi che stanno alla base della decisione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 14);

che il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione di __________ RI 1 è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

Intimazione:

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

debt enforcementdefinitive opposition removalstandingassignment of claimmaintenance paymentsenforceabilitynew evidencecassation reviewcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether documents first filed with the cassation appeal could be considered.

Solution extraite

They could not be considered because new facts, evidence, and objections are barred on cassation review.

Motifs extraits

Article 321(1)(b) CPC excludes new submissions at this stage.

Question juridique clé

Whether the appellant had standing to enforce the claimed alimony difference despite a prior assignment of the claim to the social welfare office.

Solution extraite

No. Because the alimony claim had been assigned to the social welfare office and no revocation was shown, the office was the holder of the claim.

Motifs extraits

In definitive objection removal, the court examines ex officio whether the title is enforceable under Art. 80 LEF. The assignment covered the relevant and even future alimony claims and remained effective, so the appellant was not the creditor.

Question juridique clé

Whether the first-instance refusal of definitive objection removal had to be annulled for cassation reasons.

Solution extraite

No cassation ground was shown; the complaint attacked only the reasoning, not the result.

Motifs extraits

Arbitrariness in cassation concerns only the outcome, not the reasons supporting it; the challenged decision was therefore not annulled.

Question juridique clé

Costs of the cassation proceedings.

Solution extraite

Court costs were charged to the appellant and no party compensation was awarded to the respondent.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the proceedings; the respondent filed no observations, so no compensation was justified.

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