Lack of reasoning violates right to be heard in lease case

16.2004.8Autre juridiction29 oct. 2004Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a tenancy dispute over unpaid rent and telephone expenses, the tenant challenged the first-instance judgment by cassation, arguing that the Pretore had ignored her compensation defense and that the decision was insufficiently reasoned. The Cassation Chamber held that the duty to be heard also requires the court to state, at least briefly, why it accepts one party's position and rejects the other's. Because the Pretore gave no reasons on the compensation objection, the judgment was void. The file was remitted for a new decision, and the respondent was charged with the costs of the cassation proceedings.

Regeste Omnilex

Art. 327 lett. e CPC; art. 285 cpv. 2 lett. e CPC in relation to art. 299 CPC; nullity of a judgment for lack of reasons and breach of the right to be heard. The duty to be heard comprises not only the opportunity to plead and reply, but also the judge's duty to deal with decisive objections and to motivate, even succinctly, why one party is upheld and the other rejected. A judgment devoid of any explanation on a material defense is void; where cassation review is limited, the file must be remitted to the first judge to preserve two instances (consid. on motivation and remand).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.8

Data decisione, Autorità: 29.10.2004, CCC

Titolo: locazione - diritto di essere sentito - obbligo di motivazione della sentenza - rinvio per nuovo giudizio

Incarto n. 16.2004.8

Lugano 29 ottobre 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 gennaio 2004 presentato da

RI 1 rappr. dall'RA 1

contro

la sentenza 19 gennaio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella procedura in materia di contratto di locazione (inc. n. LA.2002.00118) promossa con istanza 2 settembre 2002 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'991.80 a titolo di pigioni scadute e spese telefoniche come pure il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 28 aprile 2000 la CO 1 e la RI 1 hanno sottoscritto un contratto di sublocazione in virtù del quale la prima, nella sua qualità di conduttrice principale, metteva a disposizione della seconda un locale adibito a ufficio al primo piano dello stabile __________ a __________ di proprietà della __________ (doc. B);

che il canone di locazione mensile ammontava a fr. 550.- per il 2000 e il 2001, mentre dal 2002 lo stesso è stato aumentato, conformemente a quanto pattuito dalle parti, a fr. 551.65 mensili (doc. C), oltre a fr. 10.- mensili per l'uso del centralino telefonico e il costo delle conversazioni telefoniche secondo quanto sarebbe stato fatturato trimestralmente dalla __________ (cfr. doc. D);

che con istanza 2 settembre 2002 la CO 1, dopo aver inutilmente adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ dinanzi al quale la RI 1 non è comparsa (cfr. verbale 2 settembre 2002 Ufficio di conciliazione), ha convenuto quest'ultima dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano sezione 4, per ottenere il pagamento di fr. 3'991.80 corrispondenti alle pigioni rivendicate per i mesi da gennaio a giugno 2002 oltre a fr. 121.90 a titolo di spese telefoniche;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria opponendo in compensazione un proprio credito di fr. 5'000.- corrispondente al contributo annuo di sostegno che l'istante le ha sempre devoluto e che nel 2001 non ha versato;

che con sentenza 19 gennaio 2004 il Pretore ha parzialmente accoglimento l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 4'130.10 oltre al rigetto dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 4 febbraio 2004, la RI 1 è insorta contro il predetto giudizio, eccependo innanzi tutto la nullità della sentenza per carente motivazione, nel merito rimprovera al Pretore di aver respinto la pretesa di compensazione da lei opposta al credito rivendicato;

che con osservazioni 20 febbraio 2004 Clinica al Parco SA postula la reiezione del ricorso;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che il diritto di essere sentito non comprende solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 10 e 12);

che l'obbligo di motivazione della sentenza è peraltro espressamente previsto all'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) secondo il quale è nulla la sentenza che non contiene i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi un certo modo;

che per non incorrere in questa sanzione il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra

(Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 285, m. 2);

che nel caso concreto il Pretore non ha preso posizione sull’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta, omettendo di fornire una qualsiasi indicazione circa i motivi che l'hanno indotto a decidere in questo senso;

che pertanto la sentenza dedotta in cassazione, che non fornisce nessuna spiegazione circa le ragioni che hanno determinato il giudice a dar credito alla tesi di parte istante e non a quella di parte convenuta, risulta priva di valida motivazione;

che in considerazione del limitato potere di cognizione di questa Camera e al fine di garantire alla parti il doppio grado di giurisdizione, si impone il rinvio degli atti al primo giudice affinché abbia ad esprimersi sull'eccezione sollevata dalla convenuta (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 332, m. 1);

che l'incarto deve pertanto essere ritornato al Pretore per un nuovo giudizio;

che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 29 gennaio 2004 della RI 1 è accolto.

Di conseguenza è accerta la nullità della sentenza 19 gennaio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico della controparte la quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di indennità per questa sede.

  2. Intimazione:

-.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

tenancyright to be heardreasoned judgmentnullitycompensation defenseremandcassationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance judgment was null for lack of reasoning and violation of the right to be heard.

Solution extraite

Yes. The judgment failed to address the compensation objection and gave no reasons for rejecting it.

Motifs extraits

The duty to be heard includes a duty to explain the decision. A judgment is null if it lacks the factual and legal reasons enabling review of why one party prevailed.

Question juridique clé

Whether the file should be remitted for a new decision by the first judge.

Solution extraite

Yes. Because of the limited cassation review and to preserve two levels of jurisdiction, the matter had to be sent back.

Motifs extraits

The omission concerned a decisive objection; therefore the case had to be returned for a new ruling on the compensation defense.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.