Incompetence of justice of the peace in LCA premium collection

16.2004.48Autre juridiction20 avr. 2005Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 filed cassation against a justice-of-the-peace judgment that had refused provisional release of objection in a debt-collection proceeding for unpaid LCA premiums. The Civil Cassation Chamber held ex officio that disputes concerning supplementary health insurance premiums fall within the jurisdiction of the Ticino Cantonal Insurance Court, not the civil justice of the peace. The lack of subject-matter jurisdiction rendered the first-instance judgment null. The appeal was therefore upheld in the sense that the judgment was declared null, and no costs or party compensation were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 327 lit. a CPC; Art. 142 cpv. 1 lit. a CPC; jurisdiction must be examined ex officio at every stage. Lack of subject-matter jurisdiction constitutes a procedural defect leading to nullity of the challenged judgment. Disputes between insurers and insureds concerning supplementary insurance (LCA) fall, under cantonal implementing law, within the competence of the Cantonal Insurance Court and not the ordinary civil justice of the peace. Where nullity is found ex officio, the appeal may be decided without prior adversarial observations; costs and party compensation may be waived in view of the circumstances.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.48

Data decisione, Autorità: 20.04.2005, CCC

Titolo: rigetto provvisorio - proposta di assicurazione - giurisdizione - competenza del giudice di pace per incasso premi LCA

Incarto n. 16.2004.48

Lugano 20 aprile 2005/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 giugno 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 23 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 111s/04) promossa con istanza 3 giugno 2004 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Biasca, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 3 giugno 2004 la CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________Studer al PE n. __________dell'UEF di Biasca notificatole per l'incasso di fr. 257.20 oltre interessi, rivendicati a titolo di premi LCA scaduti per il periodo dal 1°novembre al 31 dicembre 2002, e fr. 45.- per spese di sollecito;

che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dall’assicurata il 22 febbraio 1990 e le fatture relative alle due mensilità poste in esecuzione;

che la convenuta si è opposta all'istanza contestando la sussistenza del credito posto in esecuzione, essa avendo liquidato ogni pendenza con l'istante;

che con sentenza 23 giugno 2004 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, avendo l'escussa comprovato di aver pagato integralmente i premi relativi al 2002;

che con il presente tempestivo gravame RI 1a è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; essa rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ritenendo estinto il debito della convenuta, la stessa avendo unicamente comprovato il pagamento dei premi LAMal ma non quelli dei premi LCA oggetto della procedura esecutiva;

che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche nell'ambito di un rimedio di diritto) l’esistenza dei presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1, m. 1);

che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 75 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 in RL 6.4.6.1);

che la vertenza che oppone le parti, siccome relativa al recupero di premi LCA (e non LAMal come erroneamente ritenuto dal primo giudice), è quindi di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni e non del giudice civile;

che a titolo abbondanziale va rilevato che trattandosi dell'incasso dei premi LAMal, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, conferisce alla cassa malati medesima la facoltà di pronunciare il rigetto dell'opposizione interposta dall'assicurato moroso al PE (art. 85 LAMal e 52 LPGA);

che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 5; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 327, m. 38), o l'abbia sollevata correttamente;

che la mancanza del presupposto della giurisdizione, e quindi l’incompetenza del giudice di pace (art. 327 lett. a CPC), comporta la nullità della sentenza (cfr. anche art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. È accertata la nullità della sentenza 23 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo di Riviera.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

;

  • .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

jurisdictionnullitysupplementary health insurancedebt collectionprovisional release of objectionsubject-matter competencecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the justice of the peace had subject-matter jurisdiction over a dispute concerning collection of LCA insurance premiums

Solution extraite

No. Such disputes belong to the Ticino Cantonal Insurance Court, so the justice of the peace lacked jurisdiction.

Motifs extraits

The court held ex officio that jurisdiction is a procedural prerequisite. Under cantonal law, disputes between insurers and insureds concerning supplementary insurance are decided by the Cantonal Insurance Court, not the civil justice of the peace. Lack of jurisdiction entails nullity.

Question juridique clé

Whether costs and party compensation should be charged for the cassation proceedings

Solution extraite

No. Given the special circumstances and the ground for annulment, no court fees, expenses, or party compensation were awarded.

Motifs extraits

The court exercised its discretion to waive costs and compensation in view of the nature of the defect and the case circumstances.

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