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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2004.38
Data decisione, Autorità:
24.06.2004, CCC
Incarto n.
16.2004.38
Lugano
24 giugno
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
maggio 2004 presentato da
_RICO1
contro
il dispositivo n. 2 della sentenza 10 maggio 2004 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione (inc. n. EF.2004.137) promossa con istanza 27
gennaio 2004 da
_CON1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta
dal pretore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 27 gennaio 2004 ____________________ _CON1 ha chiesto il rigetto in via
provvisoria dell'opposizione interposta da ___________RICO1 al PE n.
__________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. fr. 6'600.-
oltre interessi del 5% dall'11 marzo 2003 e fr. 560.- rivendicati a titolo di
rimborso di un asserito prestito al convenuto, pretesa alla quale quest'ultimo
si è opposto contestando l'esistenza di un credito dell'istante nei suoi
confronti;
che con
sentenza 10 maggio 2003 il Pretore, esclusa la presenza di un valido riconoscimento
di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha respinto integralmente
l'istanza ponendo a carico di quest'ultima il pagamento di una tassa di
giustizia fr. 100.-;
che con
il presente tempestivo gravame __________ ___________RICO1 è insorto contro il
dispositivo n. 2 del predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente
rimprovera al Pretore di aver omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di un'indennità
volta a compensare il tempo perso;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF, al quale rinvia l’art. 26 LALEF, nelle cause a
procedura sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare
la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese
dalla stessa sostenute;
che
se il testo di legge sembra lasciare al giudice la facoltà di riconoscere o no
alla parte vincente il diritto di percepire indennità processuali, è ormai
unanimemente ammesso da dottrina e giurisprudenza che il giudice deve
attribuire alla parte che ne fa richiesta un'indennità destinata a coprire le
spese sopportate per le sue comparse, compreso il dispendio di tempo (cfr. in
questo senso CCC 12 aprile 2001 in re B./CCC; DTF 119 III 63, 113 III 109; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, 1980, § 164, n. 19 e 20; D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 74 ad
art. 84; Ammon/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 2003, § 13, n. 11);
che
questa interpretazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF è peraltro indirettamente confermata
dal tenore del secondo capoverso (applicabile alla procedura di reclamo), là
dove il legislatore ha espressamente escluso il diritto a un'indennità
indipendentemente dal fatto che questa sia stata richiesta oppure no;
che
nel caso di specie, vista la chiara soccombenza dell'istante e l'esplicita
richiesta del convenuto durante il contraddittorio (cfr. verbale 10 maggio
2004), il Pretore era quindi tenuto a riconoscere a quest'ultimo un’equa
indennità per compensare il dispendio di tempo causatogli dalla procedura
giudiziaria;
che
il ricorso, che ha evidenziato l’errata applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF
da parte del primo giudice, dev'essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, questa Camera può giudicare essa stessa la richiesta dell'escusso,
anche se questi non ha quantificato in questa sede la sua pretesa
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 15) proprio per il fatto che il primo
giudice ha omesso di esprimersi sulla medesima;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese
per il presente giudizio, mentre al ricorrente è riconosciuta un'indennità per
questa sede.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 22 maggio 2004 di _____________________ RICO1 è accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 10 maggio 2004 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullato e sostituito dal
seguente giudicato:
- La
tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a
suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 150.-.
II. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. ___________CON1 verserà al
ricorrente un'indennità di fr. 40.- per questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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