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Numero d'incarto:
16.2004.2
Data decisione, Autorità:
12.02.2004, CCC
Incarto n.
16.2004.2
Lugano
12 febbraio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13
gennaio 2004 presentato da
contro
la sentenza 10 dicembre 2003 del Giudice di pace del
Circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 145a/03/O) promossa
con istanza 8 ottobre 2003 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento
dell'inesistenza del debito di cui al PE.
n. __________ dell'UE di __________ fattogli
notificare dal convenuto, domanda respinta dal
giudice di pace,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 8 ottobre 2003
__________ ha convenuto in giudizio __________ chiedendo che venisse accertata
l'inesistenza del debito di fr. 500.- di cui al PE sopra menzionato, fattogli
notificare dal convenuto per l'incasso di pigioni per i mesi di gennaio e
febbraio 2001;
che
il convenuto si è opposto all'istanza adducendo l'esistenza di un contratto di
locazione tra le parti avente per oggetto un ufficio occupato dall'istante in
via __________ a __________, contratto che l'istante avrebbe disdetto per la
fine del 2000 restituendo però le chiavi dell'ente locato solo nel mese di
marzo 2001, da qui la notifica del PE n. __________ dell'UE di __________ per
l'incasso delle pigioni rimaste scoperte per i mesi di gennaio e febbraio 2001;
che
con sentenza 10 dicembre 2003 il Giudice di pace del circolo di __________ ha
respinto l'istanza non avendo l'istante, assente alla discussione, comprovato l'inesistenza
del suo debito;
che
con atto ricorsuale 13 gennaio 2004 __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi
eccezionali l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità
assoluta di una sentenza anche al di fuori di un formale rimedio di diritto
(ICCTF 4 gennaio 1996 in re T.SA/C. AG; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid,
Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione,
Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12 marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4
agosto 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 146, m.
2);
che
secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono - rispettivamente se sono esistiti - i presupposti
processuali tra i quali la sua competenza per materia;
che
l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le
cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto;
che
per cause riguardanti le controversie in materia di locazione - concetto che
deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto,
edito dalla CFPG, 1997, pag. 292) - si intendono tutte le vertenze che
attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N.
940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404
segg. CPC;
che
poiché la vertenza che oppone le parti presuppone l'accertamento circa
l'esistenza o meno di un contratto di locazione, il giudice di pace non avrebbe
neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente
dichiarare la propria incompetenza per materia;
che
il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la
sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di
incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto
di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente;
che
ciò corrisponde anche all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità
degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano
ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. È
accertata la nullità della sentenza 10 dicembre 2003 del Giudice di pace del
circolo di __________.
-
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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