Cassation appeal rejected: no hearing postponement violation

16.2004.108Autre juridiction22 déc. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Ticino Civil Cassation Chamber rejected the debtor's cassation appeal against a justice of the peace judgment granting definitive release of opposition. The court held that the request to postpone the hearing, filed only three days before the hearing, was untimely and that the appellant had to exercise diligence by following up on the request. On the merits, the tax assessment notices and related documents constituted an enforceable title, and the claimed late-payment interest on the municipal tax was also owed. Costs of CHF 50 were charged to the appellant; no compensation was awarded to the creditor.

Regeste Omnilex

Art. 136 CPC; right to be heard and postponement of hearings: a postponement request must be motivated and filed in due time so that the judge can decide and notify the parties promptly. A party submitting the request at the last moment must exercise diligence and inquire about the outcome; if it fails to do so, it cannot later invoke inability to attend. In definitive debt enforcement proceedings, the court examines ex officio whether the creditor’s title satisfies the requirements of enforceability under Art. 80 LEF and whether the debtor raises admissible objections under Art. 81 LEF. Final tax assessment decisions are treated as enforceable judgments under Art. 244 cpv. 3 LT, and statutory mora interest may be claimed if supported by tax law and uncontested.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.108

Data decisione, Autorità: 22.12.2004, CCC

Titolo: ricorso per cassazione - violazione del diritto di essere sentito - mancato rinvio di un'udienza - domanda di rinvio evasa con la sentenza- dovere di diligenza che compete alla parte - rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione passata in giudicato - interessi di mora

Incarto n. 16.2004.108

Lugano 22 dicembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 11 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Carona nella procedura di rigetto dell'opposizione (causa inc. n. S04-300) promossa con istanza 27 maggio 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________-01 dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 maggio 2004 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ a RI 1 al PE. n. __________-01 dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 65.50 rivendicati a titolo di interessi di mora maturati sull'imposta comunale 1997;

che a valere quale titolo esecutivo l'autorità ha prodotto la notifica di tassazione del 14 giugno 1999 riguardante l'imposta cantonale 1997-1998, la notifica del conguaglio dell'imposta comunale 1997 del 30 giugno 1999, il richiamo di pagamento 30 settembre 1999 e la relativa diffida 30 novembre 1999 muniti dell'attestazione del loro passaggio in giudicato, così come il calcolo degli interessi di ritardo maturati sull'imposta comunale 1997 sino al 19 giugno 2001;

che con sentenza 11 ottobre 2004 il Giudice di pace, respinta preliminarmente una domanda di rinvio del contraddittorio presentata il 4 luglio 2004 dal convenuto in quanto intempestiva e non suffragata da alcun valido motivo ai sensi dell’art. 136 CPC, ha accolto l'istanza pronunciando il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato, individuando nella documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione;

che con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e) CPC; il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace non ha dato seguito alla sua domanda di rinvio dell’udienza, mentre nel merito osserva di aver liquidato l'imposta comunale 1997 rivendicata dall'istante;

che per quanto attiene all’asserita violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per il mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza fissata per l'8 luglio 2004, rispettivamente della mancata tempestiva comunicazione di questa decisione evasa solo con la sentenza, nonostante la richiesta sia stata formulata con invio raccomandato 5 luglio 2004, la censura ricorsuale è infondata;

che qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi

  • quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

che la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);

che il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);

che sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC impone al giudice di pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza, scopo della norma è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 8);

che nella fattispecie la domanda di rinvio è stata spedita dal ricorrente solo tre giorni prima dell’udienza, ciò che ha verosimilmente impedito al giudice di informare in tempo utile il convenuto sull'esito negativo della sua domanda;

che in simili circostanze spettava semmai al convenuto, che ha formulato la sua domanda di rinvio all'ultimo momento, farsi diligente e preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 9; CCC 5.6.2001 in re S.SA/G.SA) per cui, non avendolo fatto, egli non può lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio, anche perché dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC);

che lo scritto dichiarazione 7 luglio 2004 e la documentazione allegata, non è stato a giusta ragione considerato dal primo giudice ritenuto che è al contraddittorio, e solo in quella sede, che le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi /Trezzini, op. cit., ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6);

che neppure lo scritto 26 ottobre 2004 prodotto dal ricorrente in questa sede, a prescindere dalla sua irrilevanza ai fini del giudizio, può essere considerato poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

che l’art. 244 cpv. 3 LT sancisce il principio secondo cui le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;

che in concreto è indubbio che la documentazione prodotta dall'istante costituisce valido titolo esecutivo;

che anche per quanto attiene agli interessi di mora, siccome previsti dalla LT (art. 243 per il rinvio di cui all’art. 275 in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta e rimasta incontestata dal convenuto;

che pertanto la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, tantomeno quella di estinzione del credito fiscale, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;

che di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

  • ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

right to be heardpostponement requestdiligencedefinitive release of oppositionenforceable titletax assessmentlate-payment interestcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to postpone the hearing violated the debtor's right to be heard.

Solution extraite

No. The postponement request was filed too late, and the debtor had to act diligently and follow up on the outcome.

Motifs extraits

A postponement request must be timely and motivated; a party asking at the last moment bears the risk of not receiving a timely answer. The court also noted that the debtor could have been represented at the hearing.

Question juridique clé

Whether the tax assessment documents constituted an enforceable title for definitive release of opposition and late-payment interest.

Solution extraite

Yes. The final tax assessment and related notices were enforceable titles, and the claimed mora interest was supported by tax law and remained uncontested.

Motifs extraits

Final tax assessment decisions are equivalent to enforceable judgments under the debt enforcement statute; the objection did not raise any valid extinction defense.

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