Late postponement request did not violate hearing rights

16.2004.101Autre juridiction22 déc. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The civil cassation chamber dismissed the debtor's appeal against a peace judge's judgment granting definitive debt enforcement for unpaid municipal tax balance and mora interest. The court held that the late postponement request did not violate the right to be heard, because a party requesting a hearing change at the last moment must act diligently and cannot complain later if no timely answer is received. New factual allegations and evidence were inadmissible. The tax assessment documents constituted an enforceable title, and the prescription objection was raised too late. Costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 136 CPC; rechtliches Gehör und Verlegung der Verhandlung; Art. 321 Abs. 1 lit. b CPC; im Kassationsverfahren sind neue Tatsachen, Beweismittel und Einreden unzulässig. Wird ein Verlegungsbegehren erst kurz vor der Verhandlung gestellt, darf die Partei mangels rechtzeitiger Mitteilung nicht auf eine Verschiebung vertrauen; sie hat sich über den Entscheid zu vergewissern. Art. 80, 81 SchKG in Verbindung mit Art. 244 Abs. 3 LT; rechtskräftige Veranlagungsentscheide bilden einen definitiven Rechtsöffnungstitel, und gesetzlich vorgesehene Verzugszinsen sind mitumfasst. Die Kosten folgen dem Unterliegen.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2004.101

Data decisione, Autorità: 22.12.2004, CCC

Titolo: ricorso per cassazione - violazione del diritto di essere sentito - mancato rinvio di un'udienza - domanda di rinvio evasa con la sentenza- dovere di diligenza che compete alla parte - rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione passata in giudicato - interessi di mora

Incarto n. 16.2004.101

Lugano 22 dicembre 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 11 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Carona nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. S04-294) promossa con istanza 27 maggio 2004 da

CO 1 rappr. dalla __________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 maggio 2004 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE. n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 127.35 rivendicati a saldo dell'imposta comunale dovuta per il 1996 e di fr. 156.35 a titolo di interessi di mora;

che a valere quale titolo esecutivo l'autorità ha prodotto la notifica di tassazione decisione su reclamo del 20 settembre 1999 riguardante l'imposta cantonale 1995-1996, la notifica del conguaglio dell'imposta comunale 1996 del 30 settembre 1999, il richiamo di pagamento 31 dicembre 1999 e la relativa diffida 29 febbraio 2000 muniti dell'attestazione del loro passaggio in giudicato, così come il calcolo degli interessi di ritardo maturati sull'imposta comunale 1996 sino al 21 aprile 2004;

che con sentenza 11 ottobre 2004 il Giudice di pace, respinta preliminarmente una domanda di rinvio del contraddittorio presentata il 4 luglio 2004 dal convenuto in quanto intempestiva e non suffragata da alcun valido motivo ai sensi dell’art. 136 CPC, ha accolto l'istanza pronunciando il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato, individuando nella documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione;

che con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e) CPC; il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace non ha dato seguito alla sua domanda di rinvio dell’udienza, mentre nel merito osserva di aver liquidato l'imposta comunale 1996 rivendicata dall'istante, la cui pretesa sarebbe in ogni caso prescritta;

che per quanto attiene all’asserita violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per il mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza fissata per l'8 luglio 2004, rispettivamente della mancata tempestiva comunicazione di questa decisione evasa solo con la sentenza, nonostante la richiesta sia stata formulata con invio raccomandato 5 luglio 2004, la censura ricorsuale è infondata;

che qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi

  • quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

che la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);

che il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);

che sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC impone al giudice di pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza, scopo della norma è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 8);

che nella fattispecie la domanda di rinvio è stata spedita dal ricorrente solo tre giorni prima dell’udienza, ciò che ha verosimilmente impedito al giudice di informare in tempo utile il convenuto sull'esito negativo della sua domanda;

che in simili circostanze spettava semmai al convenuto, che ha formulato la sua domanda di rinvio all'ultimo momento, farsi diligente e preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 9; CCC 5.6.2001 in re S.SA/G.SA) per cui, non avendolo fatto, egli non può ora lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio, anche perché dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC);

che lo scritto dichiarazione 7 luglio 2004 e la documentazione allegata, non è stato a giusta ragione considerato dal primo giudice ritenuto che è al contraddittorio, e solo in quella sede, che le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi /Trezzini, op. cit., ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6);

che neppure lo scritto 26 ottobre 2004 prodotto dal ricorrente in questa sede, a prescindere dalla sua irrilevanza ai fini del giudizio, può essere considerato poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

che l’art. 244 cpv. 3 LT sancisce il principio secondo cui le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;

che in concreto è indubbio che la documentazione prodotta dall'istante costituisce valido titolo esecutivo per il saldo dovuto dalla convenuta sull'imposta comunale 1996;

che anche per quanto attiene agli interessi di mora, siccome previsti dalla LT (art. 243 per il rinvio di cui all’art. 275 in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta e rimasta incontestata dal convenuto;

che pertanto la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escusso, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, tantomeno quella di prescrizione del credito fiscale, sollevata per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;

che di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

  • ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

right to be heardpostponement requestdefinitive debt enforcementtax assessmentdefault interestadmissibility of new evidencecassationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to deal with the late postponement request violated the appellant's right to be heard.

Solution extraite

No. The request was filed only three days before the hearing; in such circumstances the party had to act diligently and follow up on the request.

Motifs extraits

A postponement request must be timely and motivated. If filed at the last moment, the court may be unable to notify the outcome in time, and the requesting party bears the risk of not receiving a response before the hearing.

Question juridique clé

Whether the appellant could rely on new facts and documents submitted after the hearing stage.

Solution extraite

No. New facts, evidence, and objections are inadmissible in cassation, and the earlier written submission could not replace arguments that had to be made at the hearing.

Motifs extraits

The procedure for definitive removal of opposition requires parties to present their arguments at the contradittorio; cassation review does not allow new facts or evidence.

Question juridique clé

Whether the tax assessment and related documents constituted an enforceable title for the claimed tax balance and mora interest.

Solution extraite

Yes. Final tax assessment decisions are equivalent to enforceable judgments, and the claimed mora interest was provided by statute and uncontested.

Motifs extraits

The documents produced matched the debt pursued and satisfied the requirements of Art. 80 LEF; objections, including prescription, were raised too late.

Question juridique clé

Whether the cassation appeal should be allowed against the definitive rejection of opposition.

Solution extraite

No cassation ground was shown.

Motifs extraits

Since the first judge correctly found an enforceable title and no admissible objection existed, the appeal had to fail.

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