AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.94
Data decisione, Autorità:
12.07.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.94
Lugano
12 luglio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10
ottobre 2003 presentato da
RICO1
patr. dall' RAPP1
contro
la sentenza 2 ottobre 2003 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, nelle cause a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro promosse con separate istanze 6 giugno 2003 (inc. n. CL.2003.57 e CL.2003.58) da
CON1
rappr. dal RAPP2
e
CON2
con le
quali le istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 6'738.80, rispettivamente di
fr.
7'873.20 oltre interessi a titolo di pretese derivanti dal contratto di lavoro
che vincolava le parti, domande che il giudice ha accolto limitatamente a fr.
4'898.10 netti oltre interessi la prima e integralmente la seconda;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
La
vertenza che oppone le parti trae origine dal contratto di lavoro che vincolava
___________CON1 a RICO1A. Come accertato in modo definitivo e vincolante da
questa Camera con sentenza 17 ottobre 2002, dopo un'attività quale cameriera a
tempo parziale iniziata il 1° maggio 2000 presso il bar ____________________
a __________ gestito dalla società RICO1A, ___________CON1k è stata assunta
a tempo pieno dal 23 ottobre 2000 per uno stipendio mensile lordo di fr. 2'750.-.
La disdetta del contratto, notificata alla lavoratrice il 20 dicembre 2000 per
la fine dell'anno, è stata dichiarata nulla siccome notificata in tempo
inopportuno, ovvero durante la gravidanza della lavoratrice che si è conclusa
con il parto avvenuto l'8 luglio 2001. Con la predetta sentenza questa Camera
ha pertanto riconosciuto alla lavoratrice il diritto al pagamento del salario
per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001, durante il quale ella era abile
al lavoro.
-
Il
6 giugno 2003 CON1 ha inoltrato una nuova istanza, postulando la condanna di
RICO1 al pagamento di fr. 6'738.80 corrispondenti al salario lordo rivendicato
per il periodo dal 1° aprile al 6 settembre 2001, data dalla quale ella ha
spontaneamente rinunciato alle prestazioni della cassa disoccupazione. Lo
stesso giorno la CON2 ha chiesto la condanna di RICO1 al pagamento di fr.
7'873.20, pari alle indennità di disoccupazione versate a CON1per il periodo
dal 1° aprile al 6 settembre 2001, durante il quale il contratto di lavoro era
ancora in vigore in virtù dell’art. 336c cpv. 1 lett. c CO.
-
La
convenuta si è opposta a entrambe le istanze contestando il diritto della
lavoratrice di percepire il salario per il citato periodo durante il quale essa
non era abile al lavoro, avendo ammesso la propria capacità lavorativa solo
fino all'8 maggio 2001, mentre per il periodo successivo al parto (8 luglio
- l'attività lavorativa le era preclusa dall'art. 35a cpv. 3 della Legge
federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul
lavoro) che vieta l'occupazione delle puerpere durante le otto settimane dopo
il parto. L’inabilità lavorativa della dipendente, se comprovata mediante la
produzione di certificati medici, le avrebbe semmai permesso di rivolgersi alla
__________ con la quale la convenuta aveva stipulato un’assicurazione malattia
collettiva per la copertura delle indennità giornaliere dovute al lavoratore
inabile per malattia ai sensi dell'art. 324b CO. Per quanto attiene al mese di
aprile 2001, la convenuta, conformandosi a quanto dispone l’art. 324a cpv. 2 CO
che fa obbligo al datore di lavoro di pagare il salario per tre settimane, vi
ha regolarmente fatto fronte, ragione per la quale nulla è dovuto alla
lavoratrice neppure a questo titolo.
-
Con sentenza 2 ottobre 2003 il Pretore, congiunte le due cause
per l'istruttoria e il giudizio, ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto al
pagamento del salario per il periodo dal 1° aprile al 6 settembre 2001 durante
il quale il contratto era ancora in vigore (art. 336c cpv. 1 lett. C CO). Per
il periodo antecedente il parto, ossia dal 1° aprile al 7 luglio 2001, il
Pretore ha ammesso la piena capacità lavorativa della dipendente, ragione per
la quale ha riconosciuto a quest'ultima il diritto al pagamento del salario
nella misura del 100%, compresa la quota parte di tredicesima, per un importo
di fr. 8'591.- netti. Per quel che riguarda il periodo successivo al parto, e
meglio dall'8 luglio al 6 settembre 2001, il Pretore, in applicazione dell'art.
24 CCNL, ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto al pagamento del salario
nella misura del-l'80% così come garantito dall'assicurazione maternità
stipulata dalla convenuta, per un totale di fr. 4'180.- netti. Da qui l'accoglimento
dell'istanza della CON2 nella misura di fr. 7'873.20 oltre interessi di mora,
mentre l'istanza di CON1 è stata accolta limitatamente all’importo di fr.
4'898.10 netti oltre interessi (pari alla differenza tra quanto dovuto dalla
convenuta e quanto versato all'istante dall'assicurazione disoccupazione).
-
Con
il presente tempestivo gravame RICO1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per
aver ritenuto la lavoratrice abile al lavoro sino alla data del parto,
nonostante la stessa abbia espressamente dichiarato di ritenersi abile solo
fino al settimo mese di gravidanza (8 maggio 2001), periodo sino al quale è
stata regolarmente pagata in applicazione dell'art. 324a CO. Per il periodo
successivo, la ricorrente rimprovera al Pretore di aver riconosciuto alla
lavoratrice l'80% del salario nonostante questa non abbia mai prodotto un
certificato medico attestante la sua inabilità lavorativa, ciò che le preclude
il diritto di ottenere una qualsiasi indennità.
Al
ricorso le istanti non hanno formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I
8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
La ricorrente contesta
innanzi tutto l'accertamento pretorile secondo il quale la lavoratrice era
abile al lavoro sino alla data del parto (8 luglio 2001). A questo proposito il
Pretore non ha ritenuto vincolante la dichiarazione resa dall'interessata in
sede di interrogatorio formale e secondo la quale, l'istante si è così espressa:
Ritengo che avrei potuto lavorare fino e compreso il settimo mese di
gravidanza (cfr. verbale interrogatorio formale del 18 gennaio 2002, ad 15).
Se è ben vero che questa dichiarazione non è confortata o smentita da un
certificato medico, è altrettanto vero che la stessa è stata resa dopo il parto
e che quindi solo l'istante poteva esprimersi circa il suo stato di salute sino
a quel momento. Da questa dichiarazione secondo la quale l’interessata si
riteneva in grado di lavorare sino 8 maggio 2001 (fine del settimo mese di
gravidanza), bisogna giocoforza ritenere che dopo tale data la stessa non si
sarebbe più ripresentata sul posto di lavoro, come di fatto avvenuto, proprio a
causa del suo stato di gravidanza. A sostegno dell'abilità lavorativa dell'istante
solo fino al mese di maggio 2001 vi è inoltre il fatto che, sempre durante il
suo interrogatorio formale, la stessa ha dichiarato di aver cercato lavoro fino
al mese di maggio (cfr. verbale 18 gennaio 2002 ad 14). Se è ben vero che
l'incapacità al lavoro non dipende dal sentire soggettivo del lavoratore, come
giustamente rilevato dal primo giudice, è altrettanto vero che di fronte a una
paziente incinta la quale dichiara di non essere più in grado di svolgere le
sue mansioni di cameriera, notoriamente pesanti, difficilmente un medico
potrebbe attestare il contrario e dichiararla abile al lavoro.
-
In
merito alla prova come tale, va rilevato che le risultanze dell'interrogatorio
formale di una parte rappresentano solo degli indizi che devono essere
confermati da altri indizi convergenti per costituire valida prova di un fatto
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 276, n. 764); ciò nondimeno se, come in
concreto, l'unica prova agli atti è da ricondurre all'interrogatorio formale
della parte e se quanto emerge dal medesimo ha un tale grado di convincimento
logico da prevalere largamente sulla possibilità del contrario
(Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90, m. 13), il giudice non può distanziarsene
con argomentazioni che non trovano nessun riscontro negli atti processuali.
L'ampio potere di apprezzamento delle prove di cui gode il giudice giusta
l’art. 343 cpv. 3 CO non gli permette di distanziarsi da una dichiarazione resa
dalla parte interessata solo perché questa le è sfavorevole, anche perché scopo
principale dell'interrogatorio formale è proprio quello di ottenere che
l'interrogando faccia dichiarazioni contrarie al suo interesse (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 271). Occorre inoltre rilevare che un certificato
medico, sola prova che secondo il primo giudice avrebbe potuto attestare
l'inabilità lavorativa dell'istante dopo l'8 maggio 2001, è un mezzo di prova
come un altro e può essere inficiato da altri riscontri, quali ad esempio il comportamento
del lavoratore (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001,
ad art. 336c, n. 1.5; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., n. 12 ad art.
324a/b CO). La conclusione del primo giudice, che ha accertato l'abilità
lavorativa dell'istante sino all'8 luglio 2001 nonostante la stessa l'abbia
riconosciuta solo fino all'8 maggio 2001, deve pertanto essere considerata
arbitraria siccome in contrasto con le risultanze istruttorie, dalle quali non
è neppure emersa la prova della partecipazione dell'istante ai corsi
organizzati dall'assicurazione disoccupazione, partecipazione contestata dalla
convenuta e dalla quale non potrebbe in ogni caso essere dedotta la capacità
dell'istante a svolgere il suo lavoro di cameriera nel periodo qui in esame. Su
questo punto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,
deve essere accolto.
-
Nella
misura in cui la ricorrente non ha contestato il diritto della lavoratrice a
essere remunerata per il periodo dal 1° aprile all'8 maggio 2001 nonostante
questa non abbia offerto la propria prestazione professionale, alla stessa deve
essere riconosciuto il salario nella misura del 100% oltre alla quota parte di
tredicesima, ciò che corrisponde, a fr. 3'559.30 lordi (fr. 2'810.- lordi per
il mese di aprile + fr. 749.30 per il mese di maggio comprensivi della
tredicesima come al conteggio doc. N), ossia fr. 3'195.50 netti (dedotti
i contributi del 10.22 % di cui al contratto di lavoro doc. A).
-
Per il periodo in gravidanza la dottrina riconosce alla
lavoratrice incinta la facoltà di decidere se continuare o meno l'attività lavorativa
senza dover provare un impedimento oggettivo al lavoro, ovvero senza dover
produrre un certificato medico (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 16 ad art.
324a/b CO; Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 3.1 ad art. 324a CO; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., n. 22 ad art. 324a CO; SJ 1995 p.
789, cfr. art. 35a Legge sul lavoro). In merito alle prestazioni salariali di
spettanza dell'istante dal 9 maggio al 7 luglio 2001, in assenza di un
certificato medico, necessario ai fini dell'art. 24 cpv. 1 CCNL 98 per ottenere
le prestazioni previste all'art. 23 (80 % del salario lordo per la durata di
720 giorni), alla stessa torna applicabile l'art. 324a cpv. 2 CO, secondo il
quale se il lavoratore è impedito di lavorare per malattia il datore di lavoro
deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e
in seguito per un periodo adeguatamente più lungo a seconda della durata del
rapporto di lavoro. Identico obbligo compete al datore di lavoro in caso di
gravidanza e puerperio della lavoratrice (art. 324a cpv. 3 CO). Questo periodo
più lungo viene stabilito sulla base di scale di riferimento. Quella bernese,
applicata nel nostro Cantone (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., Annexe III),
prevede nel primo anno di servizio il pagamento di tre settimane di stipendio e
nel secondo anno di servizio il pagamento di un mese (Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2.ed., n. 20 ad art. 324a CO; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 28 ad art. 324a CO). L'inizio dell'attività dell'istante
risalendo al 1° maggio 2000 (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.6 ad art 324a
CO), alla stessa deve quindi essere riconosciuta una mensilità, ovvero fr.
2'810.- lordi (per il computo della tredicesima cfr. Favre/Munoz/Tobler, op.
cit., n. 1.19 ad art. 324a CO) pari a fr. 2'522.80 netti.
-
Per il periodo successivo al parto, il Pretore ha riconosciuto alla
lavoratrice fr. 4'180.- netti, pari all'80% del salario dall'8 luglio al
6 settembre 2001. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, che non
contesta la quantificazione dell'indennità riconosciuta dal primo giudice sulla
base di una corretta applicazione degli art. 24 cpv. 3 e 23 cpv. 1 CCNL 98, il
riconoscimento dell'indennità per perdita di guadagno durante la maternità non
è subordinato alla presentazione di un certificato medico, esigenza che non
risulta né dal CCNL 98 né dalle condizioni complementari all'assicurazione
indennità giornaliera per malattia della SWICA di cui al doc. 4.
-
Estraneo
alla presente lite è infine il pagamento di 29 giorni di malattia effettuato dalla
cassa disoccupazione nel mese di aprile 2001, lo stesso essendo riferito a
giorni di malattia effettuati nel periodo da gennaio a marzo 2001 (cfr. pag. 13
ricorso) e sui quali questa Camera si è già pronunciata con sentenza 17 ottobre
-
Accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti
d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte
di questa Camera. Mentre deve essere confermato l'integrale accoglimento dell'istanza
della _CON2, quella della lavoratrice deve essere accolta limitatamente a fr.
2'025.10 netti (dall'importo complessivo dovuto di fr. 9'898.30 devono essere
dedotte le indennità anticipate dall'assicurazione disoccupazione, per fr.
7'873.20).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 10 ottobre 2003 di _RICO1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 § della sentenza 2 ottobre 2003 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullato e sostituito dal
seguente giudicato:
- L'istanza
di CON1 è parzialmente accolta e di conseguenza è fatto obbligo a RICO1 di
versare all'istante l'importo di fr. 2'025.10 netti a titolo di stipendi
arretrati (già dedotte le indennità di disoccupazione) oltre interessi del 5%
dal 18 giugno 2001.
§ Non si prelevano tasse e spese
mentre la convenuta rifonderà all'istante fr. 100.- a titolo di indennità
parziali.
II. Il
presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. CON1k verserà alla
ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
-;
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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