AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.84
Data decisione, Autorità:
18.08.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.84
Lugano
18 agosto
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
settembre 2003 presentato da
RICO1
patr. dall' RAPP1 Chiasso
contro
la sentenza 10 settembre 2003 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2003.00001) promossa con istanza 16 dicembre 2002 da
CON1
patr. dall'
RAPP2
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'005.75 oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n.
__________dell'UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Nel
novembre 2001 la ditta CON1 ha fornito, installato e configurato a __________ RICO1
due computer, un programma di gestione garage personalizzato e tre programmi di
contabilità standard. Per questi interventi CON1 ha emesso la fattura 27 novembre
2001 di fr. 10'566.40 (doc. B) e le fatture 18 febbraio 2002 di fr. 301.30
(doc. C) e 29 luglio 2002 di fr. 204.45 (doc. D). Con istanza 16 dicembre 2002 CON1
ha convenuto in giudizio __________ RICO1 per ottenere il pagamento del saldo
delle menzionate fatture, ovvero fr. 5'005.75 oltre accessori. Il convenuto si
è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che la prestazione fornita
dall'istante non sarebbe conforme a quanto pattuito, in particolare i tre
programmi di contabilità __________ non sarebbero compatibili con il
programma personalizzato di gestione del garage e sarebbero pertanto
inutilizzabili anche perché installati nella versione dimostrativa e quindi non
operativi, mentre le fatture del 18 febbraio 2002 e del 29 luglio 2002 sono relative
a interventi effettuati per rimediare a difetti ed errori imputabili alla
fornitrice.
-
Il
segretario assessore, constatato che il convenuto aveva pagato il programma di
gestione garage e i due computer con la relativa installazione e
configurazione, per un totale di fr. 4'839.75, ha limitato il suo esame alla
verifica della fondatezza della pretesa relativa al pagamento dei tre programmi
di contabilità standard __________ (fr. 5'030.30) e delle fatture doc. C (fr.
301.30) e D (fr. 204.45) per interventi effettuati sul computer del convenuto.
Egli ha accertato che i tre programmi di contabilità non erano conformi a
quanto pattuito siccome non compatibili con il programma di gestione garage, e
ha qualificato il contratto concluso tra le parti di compravendita, nella quale
l'istante avrebbe fornito una cosa diversa da quella pattuita, che il convenuto
non ha mai rifiutato né restituito, senza formulare scelte tra i suoi diritti
di garanzia. Il segretario assessore ha negato poi al convenuto la facoltà di
prevalersi dei diritti di garanzia, mancando la prova dell'esistenza di un
difetto nell'oggetto venduto, ovvero del mancato funzionamento dei tre
programmi di contabilità, e lo ha pertanto condannato a pagare il saldo residuo
per tali programmi, pari a fr. 4'370.05 oltre interessi del 5% dal 13 novembre
2002, rigettando per quest'importo l'opposizione interposta al PE n.
__________dell'UEF di Mendrisio. Il primo giudice ha invece accolto le
contestazioni del convenuto sulle fatture doc. C e D.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 30 settembre 2003, __________ _RICO1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al segretario assessore di
aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie, non riconoscendo nella fornitura dei tre programmi
di contabilità rivelatisi inutilizzabili, la fornitura di un'opera difettosa ai
sensi dell'art. 368 CO che egli ha ricusato.
Con
osservazioni 5 novembre 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I
8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
-
Il
ricorrente rimprovera al segretario assessore di non aver considerato la
difformità dei programmi informatici forniti dall'istante come un difetto ai
sensi dell'art. 368 CO e di aver invece ammesso la consegna di una cosa diversa
da quella pattuita (aliud). Queste due ipotesi hanno conseguenze
giuridiche differenti: la prima porta all'applicazione delle norme sulla
garanzia per i difetti della cosa (art. 197 e segg. CO nell'ottica del
segretario assessore o art. 368 CO secondo il ricorrente), mentre la seconda
configura l'eccezione del mancato adempimento del contratto (art. 82 CO). Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la
fornitura da parte dell'istante di programmi di contabilità non compatibili con
il programma di gestione di un garage, e come tali inutilizzabili, non
costituisce la consegna di una cosa diversa da quella richiesta, bensì un
difetto. L'istante, infatti, ha fornito un programma di contabilità che non
presentava le qualità desiderate dal committente. Come risulta dalla deposizione
di __________ __________, informatico alla dipendenze dell'istante, il
convenuto aveva richiesto un programma che gli permettesse da un lato di vedere
quali erano i lavori eseguiti alle auto, e dall'altro la fatturazione, il
relativo pagamento e in generale la contabilità del garage. A tal fine è
stato fornito il programma gestione garage 2001 con magazzino e tutte le
voci __________ che erano il programma di contabilità. Si tratta quindi di
due programmi separati che secondo le richieste del convenuto dovevano
essere compatibili nel senso di permettere un travaso di dati da uno all'altro.
In merito all'efficacia dei programmi, o meglio alla conformità degli
stessi alle esigenze del convenuto. Il teste ha inoltre affermato che quanto
da noi fornito non era esattamente quanto richiesto poiché non permetteva di
ottenere il risultato al quale si sarebbe potuti giungere con un
ulteriore sviluppo del programma molto significativo (cfr. verbale 20
maggio 2003). Oggetto del contratto non era pertanto la semplice consegna di un
programma di gestione del garage e di un programma di contabilità, ma la
fornitura di programmi interattivi e compatibili tra loro, ciò che presupponeva
l'intervento di uno specialista. Il contratto concluso tra le parti non può
dunque essere qualificato come contratto di compravendita, ma come contratto di
appalto (Rep. 1994 n. 52).
-
Per
difetto dell'opera ai sensi dell'art. 368 CO si intende la sua difformità dalle
caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta
difettosa l’opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che,
al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di
accordo tra loro o che il committente in buona fede poteva lecitamente
attendersi come incluse nell’opera appaltata. In concreto ciò si è verificato,
il programma di contabilità fornito dall'istante non permettendo un'interazione
con quello di gestione del garage, come invece espressamente richiesto dal
committente (cfr. deposizione __________ __________), di modo che esso è da
considerare difettoso (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1355 e segg. in
particolare n. 1364). L'art. 368 CO offre al committente, in caso di difetti
dell'opera, la scelta tra la ricusa dell'opera, la sua riparazione, il
riconoscimento di un minor valore, oppure, cumulativamente, il risarcimento del
danno. Nella fattispecie, il 30 novembre 2001 (doc. 2), il convenuto ha
tempestivamente segnalato il difetto (a conferma di quanto avvenuto già al
momento dell'installazione dei programmi, come confermato da Tiziano
__________) e ha richiesto l'intervento dell'istante per rendere operativi i
programmi installati, optando quindi per la riparazione gratuita dell'opera.
Egli ha infatti precisato che "quando il tutto sarà funzionante
…..accetteremo di ricevere una vostra fattura". L'istante sostiene di
essere intervenuta il 7 dicembre 2001 (doc. B). Se non che, il 15 dicembre 2001
il convenuto ha ribadito l'esistenza di problemi di funzionamento dei programmi
forniti, chiedendo all'istante un incontro per verificare personalmente il
mio detto (doc. 1), e riproponendo ancora il 9 febbraio 2002 la propria
intenzione di pagare le prestazioni dell'istante solo quando sarà tutto
funzionante (doc. 3).
-
Per
consolidata giurisprudenza, il committente è di principio legato alla scelta
del mezzo di difesa da lui operata tosto che ne ha dato comunicazione
all’appaltatore: si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per
cui la dichiarazione relativa al suo esercizio è - in linea di principio -
irrevocabile e implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate; in
questo senso se, come in concreto, il committente opta per la riparazione
dell'opera (ovvero la messa in funzione dei programmi informatici forniti),
egli rinuncia implicitamente alla sua ricusa e alla riduzione della mercede (IICCA,
sentenza del 24 marzo 2003 12.2002.97, pubblicata in NRCP 2003 407; Gauch, op.
cit., n. 1836). Il diritto di scelta del committente viene ripristinato solo
qualora l'appaltatore sia in mora con l'esecuzione dei lavori di riparazione,
se tali lavori si rivelano oggettivamente impossibili, se nonostante la loro
esecuzione l’opera permane difettosa, oppure ancora, in virtù dell’art. 2 CC,
se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per
ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (Gauch,
op. cit., n. 1843 segg). La mora dell'appaltatore presuppone che il committente
gli abbia fissato un termine per la sistemazione dell'opera. Ora, non risulta
dagli atti che il convenuto abbia in concreto mai fissato all'istante tale termine,
di modo che egli è tuttora vincolato alla scelta da lui operata, ossia alla
riparazione dei difetti. Esclusa la mora dell'istante e l'esistenza di una
delle altre ipotesi sopra menzionate, il convenuto non può prevalersi dei suoi
scritti 5 e 16 ottobre 2002 (doc. 5 e 6), nei quali sembra manifestare per la
prima volta l'intenzione di ricusare l'opera. Tale ricusa è tardiva e senza
effetto, ragione per la quale, come correttamente concluso dal segretario
assessore ancorché per motivi diversi, il convenuto è tenuto a pagare la
mercede pattuita.
-
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto, poiché la censura
d'arbitrio può riferirsi esclusivamente al risultato della decisione impugnata,
ma non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327,
m. 14). Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
-
Il ricorso per cassazione 25 settembre 2003 di __________ _RICO1 è
respinto.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
50.-
fr.
350.-
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione:
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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