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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.62
Data decisione, Autorità:
20.07.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.62
Lugano
20 luglio 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16
giugno 2003 presentato da
RI 1
patr. dallo Studio legale __________ __________,
contro
la sentenza 27 maggio 2003 del Giudice di pace del
circolo del Gambarogno, nella causa civile inappellabile (inc. n. 12 Ord.)
promossa con istanza 21 marzo 2003 nei confronti di
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'151.40 oltre accessori e il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF
di Locarno, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 21 marzo 2003 RI 1A ha convenuto in giudizio __________ CO 1 per
ottenere il pagamento di fr. 1'151.40 oltre interessi, rivendicati a saldo
delle fatture emesse per l'utilizzo di un collegamento telefonico di rete
mobile per il periodo da agosto 1997 a gennaio 1998 oltre agli interessi di mora,
il tutto sulla base della dichiarazione di abbonamento da questi sottoscritta
il 15 maggio 1996;
che il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria rimproverando all'istante di non
essersi attenuta alla clausola contrattuale che le imponeva la sospensione del
collegamento in caso di mora dell'utente, riconosce al massimo gli scoperti
fino al mese di novembre 1997, contestando comunque sia l'addebito degli interessi
di mora;
che con
sentenza 27 maggio 2003 il Giudice di pace, facendo propria la tesi del
convenuto secondo la quale l'istante avrebbe dovuto sospendere il collegamento
telefonico dell'utente moroso dal mese di dicembre 1997, ha accolto l'istanza
limitatamente all'importo di fr. 804.30 pari alle mensilità scoperte da agosto
a novembre 1997, oltre interessi del 5 % dal 27 novembre 2002, data del PE
prima messa in mora gli atti ritenuta dal primo giudice;
che con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC; la ricorrente rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente
valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto non riconoscendole il
diritto all'incasso delle bollette scoperte e mai contestate dal convenuto;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che nel
termine assegnato da questa Camera con ordinanza 30 giugno 2004 la ricorrente
ha sanato il vizio di rappresentanza processuale;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che la
pretesa dell'istante si riferisce all'utilizzo da parte del convenuto di un
collegamento telefonico di rete mobile per i mesi da agosto 1997 a febbraio
1998 (fr. 1'081.40);
che
l'art. 17 delle condizioni generali, parte integrante della dichiarazione di
abbonamento sottoscritta dall’utente il 15 maggio 1996, regola il caso di mora
dell'abbonato, ovvero la procedura che la compagnia telefonica deve seguire nel
caso di mancato pagamento delle sue prestazioni, nel senso che dopo un sollecito
scritto di pagamento senza che vi sia riscontro da parte dell'abbonato, essa provvederà
a mettere fuori servizio la connessione dell'abbonato alla rete e ad annullare
l'abbonamento dopo 30 giorni;
che nel
caso di specie, e contrariamente a quanto concluso dal Giudice di pace, l'istante
non può essere penalizzata per il fatto di non aver seguito questa procedura,
in particolare per non aver sospeso il collegamento telefonico del convenuto,
ritenuto che le condizioni generali non prevedono nessun tipo di conseguenza in
caso di mancato ossequio dell'iter previsto all'art. 17;
che
trattandosi di una facoltà riservata all'istante, il convenuto non può
prevalersene per sottrarsi al suo obbligo di pagamento di un servizio che non
contesta di aver ricevuto;
che la
conclusione del primo giudice secondo cui il mancato ossequio da parte dell'istante
della procedura di cui all'art. 17 delle condizioni generali comporta la perenzione
del suo diritto all'incasso delle bollette per i mesi da dicembre 1997 a
gennaio 1998, è pertanto arbitraria anche perché costituirebbe abuso di diritto
il fatto per il convenuto di prevalersi di tale circostanza quando egli stesso,
in un'analoga situazione di mora, aveva espressamente chiesto il mantenimento
del collegamento telefonico (cfr. suo scritto 17 luglio 1998);
che alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, deve essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera con il conseguente
accoglimento dell'istanza nella misura di fr. 1'081.40 (pari al totale delle bollette
scadute), oltre interessi del 5% dal 14 giugno 1998, prima messa in mora agli
atti (cfr. lettera 3 giugno 1998 dell'istante);
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 16 giugno 2003 di RI 1
è
accolto.
Di conseguenza
la sentenza 27 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo di Gambarogno, limitatamente
al suo dispositivo n. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è accolta.
Di
conseguenza __________CO 1 è condannato a pagare a RI 1 l'importo di fr.
1'081.40.- oltre interessi
del 5% dal 14 giugno 1998.
§ Per
quest'importo è rigettata in vai definitiva l'opposizione
interposta al PE n. __________dell'UEF di Locarno.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico
di __________ CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
__________(__________o).
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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