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Numero d'incarto:
16.2003.6
Data decisione, Autorità:
14.07.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.6
Lugano
14 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8
gennaio 2003 presentato da
Contro
la sentenza 31 dicembre 2002 del Giudice di pace del
circolo di Taverne nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7
aprile 1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 1'562.50 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte
dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 7 aprile 1999 la tipografia __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'562.50 a saldo della
fattura 23 aprile 1998 (doc. E) per un'inserzione pubblicitaria da questi
richiesta nel catalogo ufficiale di __________. Sul costo complessivo di fr.
2'500.-, risultante dall'ordine di inserzione sottoscritto il 2 aprile 1998
(doc. D), il convenuto ha infatti versato un acconto di soli fr. 1'100.-.
__________ si è opposto alla pretesa avversaria, contestando di aver concordato
con l'istante una mercede di fr. 2'500.-, l'ordine di inserzione sottoscritto
(doc. 1) non recava infatti nessuna indicazione di prezzo, mentre la cifra prestampata
di fr. 2'500.- era stata cancellata. L'importo che egli sostiene di aver
pattuito con l'istante per le sue prestazioni professionali corrisponderebbe
invece all'importo di fr. 1'100.- da lui debitamente pagati.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace, confrontato a due ordini di
inserzione di diverso contenuto (doc. D e 1) e a due deposizioni testimoniali
discordanti che non hanno permesso di accertare l'effettivo contenuto delle
pattuizioni, ha nondimeno concluso alla condanna del convenuto al pagamento di
fr. 700.- ritenendo che il valore della prestazione fornita dall'istante
superasse i fr. 1'100.- già pagati dal convenuto.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio.
Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove dalle
quali, a suo dire, non può essere dedotto il benfondato della pretesa di parte
istante.
Con
scritto 17 febbraio 2003 la controparte ha formulato le proprie osservazioni al
ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le
censure ricorsuali siccome riferite alla valutazione delle prove ad opera del
primo giudice, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF
128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
-
L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da
una circostanza di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova
dei fatti costitutivi del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di
chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, in Comm. di Berna, N. 20
ad art. 8 CC). Nel rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo
previsto dal diritto procedurale, secondo il suo convincimento (art. 90 CPC),
quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo
e di conseguenza, se un certo fatto debba o no ritenersi provato (Kummer,
op. cit., N. 64 ad art. 8 CC).
Trattandosi
come in concreto di una pretesa derivante da un contratto di appalto, a fronte
della contestazione del committente in merito all'ammontare del prezzo
concordato, spettava all'appaltatore provare la pattuizione della mercede di
fr. 2'500.- (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1014), prova che
l'istante non è riuscita a fornire. Infatti, come correttamente ritenuto dal
primo giudice, dalle risultanze istruttorie non è possibile dedurre con certezza
come si siano effettivamente svolte le trattative tra le parti, ossia se la
crocetta sulla casella indicante il costo della pubblicazione in fr. 2'500.-
sia stata apposta dall'istante al momento della sottoscrizione dell'ordine di
pubblicazione da parte del convenuto (doc. D), o invece successivamente,
rispettivamente se sia stato sottoscritto un secondo ordine per la stessa
pubblicazione, dove la stessa cifra era stata cancellata (doc. 1). In
particolare sia l'ordine prodotto in originale (doc. D), sia quello
(formalmente diverso dal primo) prodotto in fotocopia risultano firmati dalla
stessa persona nella stessa data, ma indicano prezzi diversi: addirittura il
convenuto è sicuro che esistano due versioni diverse dello stesso ordine (cfr.
contraddittorio 14 settembre 2000). Inoltre, la teste __________ ha deposto
che, al momento della sottoscrizione dell'ordine di pubblicazione, non era
stata fatta nessuna indicazione riguardo alla scelta del costo in fr. 2'500.-.
Scelta che il teste __________, della ditta istante, non afferma esplicitamente
essere stata operata dalla rappresentante del convenuto, limitandosi
all'osservazione: compare la x sul prezzo di fr. 2'500.- (deposizione 14
gennaio 2003). In simile evenienza, ossia in presenza di prove documentali e
testimoniali contraddittorie e discordanti su un punto essenziale del
contratto, ossia la mercede, vale il principio secondo il quale se le
risultanze si elidono, il giudice deve assumere come veri i fatti addotti dalla
parte non gravata dall'onere della prova (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art.
90, m. 4). Nel caso di specie ciò significa che l'istante, alla quale, come
detto incombeva l'onere della prova, non è riuscita a provare il
perfezionamento di un accordo in virtù del quale il convenuto l'avrebbe incaricata
di procedere alla pubblicazione di un annuncio pubblicitario per un costo di
fr. 2'500.-. Per il che, accogliendo, ancorché parzialmente, la pretesa
dell'istante, il giudice di pace ha effettivamente violato l'art. 8 CC (Cocchi/
Trezzini, op. cit., art. 183 CPC, m. 1). In particolare non può essere
tutelata la soluzione equitativa adottata dal primo giudice secondo il quale, a
fronte delle diverse e opposte versioni fornite dalle parti, torto e ragione
vanno ripartiti in uguale misura.
-
A titolo abbondanziale, va
ancora osservato che la deposizione del teste __________, a prescindere dalla
sua rilevanza, dev'essere considerata nulla in virtù dell'art. 238bis CPC
poiché dal relativo estratto di verbale non risulta l'ossequio delle
disposizioni di cui agli art. 234 cpv. 3 e 235 CPC. Né tale situazione potrebbe
essere sanata sulla base del giuramento reso in occasione della seconda
audizione (verbale 24 gennaio 2002), valendo il medesimo -semmai- per le
dichiarazioni rese successivamente all'espressa solenne volontà di rispondere
conformemente alla verità.
-
Ne
discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato
(art. 327 lett. g CPC), deve essere accolto.
Ricorrendo
i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a
decidere la controversia con la conseguente reiezione dell'istanza.
Tasse
e spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 gennaio 2003 di __________ è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 31 dicembre 2002 del Giudice di pace del circolo di
Taverne è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza è
respinta.
-
La
tassa di giustizia e le spese di questa sede sono poste
a
carico della parte istante.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-,
già
anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà
al ricorrente fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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