AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.54
Data decisione, Autorità:
23.05.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.54
Lugano
5 maggio 2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
maggio 2003 presentato dall’
RI1
patr. dall' RA1
contro
la sentenza 15 maggio 2003 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Riviera, nella causa civile inappellabile (inc.
n. IU.2003.8) promossa con istanza 13 maggio 2003 nei confronti di
CO1
patr. dall'
RA2
con la
quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 3'051.90 oltre
interessi di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 11
aprile 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________,
domanda respinta in ordine dal giudice in quanto tardiva,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 11 aprile
2003 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera, in
parziale accoglimento dell'istanza inoltrata il 14 marzo 2003 da CO1 ha
rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da RI1 al PE n.
__________ dell'UEF del Distretto di Riviera fattogli notificare per l'incasso
di fr. 3'051.90 oltre interessi;
che
l'importo rivendicato corrisponde al saldo delle pretese salariali rivendicate
nei confronti dell'ex datore di lavoro, pretesa alla quale quest'ultimo si è
opposto opponendovi in compensazione un proprio credito per le spese sostenute
per correggere e rifare i piani che l'istante, assunto quale disegnatore, non
avrebbe eseguito a regola d'arte;
che
con istanza 13 maggio 2003 RI1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr.
3'051.90, sostenendo di nulla più dovere al lavoratore che è stato remunerato
per tutte le sue prestazioni;
che
con sentenza 15 maggio 2003 il Segretario assessore ha respinto l'istanza di
disconoscimento del debito siccome proposta dopo la decorrenza del termine di
20 giorni di cui all'art. 83 cpv. 2 LEF;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 23 maggio 2003, RI1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale, in particolare l'art. 63 LEF, concludendo
alla tardività della sua istanza;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
secondo l’art. 97 n. 5 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di
causa, se esistono i presupposti processuali, tra i quali l'ammissibilità di
ogni singolo atto;
che
il rispetto del termine per presentare un'azione è uno di questi presupposti, che
dev'essere esaminato d'ufficio (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 97, m. 10);
che
sulla base dell'art. 83 cpv. 2 LEF il debitore può, entro venti giorni dal
rigetto dell’opposizione, chiedere in procedura ordinaria che il giudice del
luogo d'esecuzione dichiari l’inesistenza del debito;
che
per consolidata dottrina e giurisprudenza, il termine per l’inoltro dell’azione
di disconoscimento inizia a decorrere dal passaggio in giudicato formale della
sentenza di rigetto dell’opposizione (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 68 ad art. 83 LEF; D.
Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
1998, n. 22 ad art. 83 LEF);
che
per le sentenze di rigetto in procedura inappellabile, contro le quali è dato
unicamente il rimedio straordinario del ricorso per cassazione (art. 17 LALEF),
che non ne sospende l'esecuzione (art. 330 CPC), il termine di 20 giorni inizia
a decorrere già con l'intimazione della sentenza di rigetto (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 97, m. 11; D. Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 83 LEF), ciò
che è il caso in concreto, la sentenza di rigetto 11 aprile 2003 non essendo
stata impugnata dalle parti;
che
da verifiche effettuate da questa Camera presso l'Ufficio postale di __________
risulta che l'intimazione all'istante della sentenza 11 aprile 2003 è avvenuta
il 14 aprile 2003;
che
se l'intimazione della sentenza di rigetto avviene, come nel caso di specie, durante
le ferie esecutive (sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, cfr. art.
56 cifra 2 LEF), il termine di 20 giorni per l'azione di disconoscimento inizia
a decorrere dal primo giorno utile dopo la conclusione delle stesse (D.
Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 83; DTF 121 III 284 consid. 2b; Gilliéron,
op. cit., n. 61 ad art. 83);
che
pertanto, contrariamente a quanto concluso dal segretario assessore, l'istanza
13 maggio 2003, spedita quel giorno medesimo (cfr. timbro postale), è
tempestiva;
che
l'art. 63 LEF, al quale ha fatto erroneamente riferimento il segretario
assessore, si applica solo nei casi in cui il termine di 20 giorni viene a
scadere durante le ferie (Gilliéron, ibidem), ciò che come detto non è il
caso in concreto;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto con il
conseguente rinvio degli atti al segretario assessore affinché proceda ad
istruire e decidere l'azione di disconoscimento del debito tempestivamente
inoltrata dall'istante;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio;
che
l'accoglimento del ricorso deriva da un'errata applicazione del diritto ad
opera del giudice di prima istanza, mentre la controparte, alla quale l'istanza
nemmeno era stata intimata e che non ha presentato osservazioni al ricorso, non
può essere considerata soccombente (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, m.
17 e 18), di modo che non si giustifica di attribuire all'istante un'indennità
per ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 maggio 2003
di __________ RI1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 maggio 2003 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di __________ è annullata con conseguente rinvio
degli atti al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. Non
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster