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Numero d'incarto:
16.2003.50
Data decisione, Autorità:
18.07.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.50
Lugano
18 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3
maggio 2003/4 giugno 2003 presentato da
Contro
la sentenza 15 aprile 2003 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 25 marzo 2003 da
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE
n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 25 marzo 2003 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di
fr. 1'671.- oltre interessi e spese, corrispondenti alle ripetibili poste a
carico di quest'ultimo con sentenza 13 febbraio 2003 del Bezirksgericht
Baden (doc. C), prodotta quale titolo esecutivo;
che al
contraddittorio il convenuto ha riconosciuto l'importo capitale di fr. 1'671.-
contestando la richiesta di pagamento degli accessori;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace, riconoscendo nella documentazione
prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che con
atto ricorsuale 3 maggio 2003 __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento: rileva che al momento della notifica del PE il
credito posto in esecuzione di fr. 1'671.- non era esigibile, ragione per la
quale, pur riconoscendo di dovere quest'importo, contesta l'addebito degli
interessi di mora e delle spese esecutive;
che con
osservazioni 18 giugno 2003 __________ postula la reiezione del ricorso,
eccependone anzitutto la tardività e la nullità dal punto di vista formale;
che il
ricorso è tempestivo poiché il primo allegato (in lingua tedesca) introdotto
dal ricorrente il 3 maggio 2003 e determinante ai fini della verifica della
tempestività del ricorso (art. 142 cpv. 3 CPC, in fine) rispetta il termine di
10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 23 aprile 2003
come verificato da questa Camera;
che, per
contro, l’allegato 4 giugno 2003, notificato alla controparte per le
osservazioni, è la traduzione in italiano del ricorso, richiesta da questa Camera;
che in
merito alla ricevibilità del ricorso, pure contestata da controparte, per
costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del
motivo di cassazione invocato, così come prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC,
il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le
ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con
facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta
violata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 329, m. 2);
che,
nella fattispecie, il titolo di cassazione sul quale il ricorrente basa
implicitamente il suo gravame è l’errata applicazione del diritto sostanziale
da parte del primo giudice (art. 327 lett. g CPC), con particolare riferimento
alla mancata verifica dell'esigibilità del credito posto in esecuzione;
che la
documentazione allegata per la prima volta al ricorso deve essere estromessa
dall'incarto, ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che nella
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e
in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i
requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi
dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, N. 115 ad art. 80 LEF);
che
quest'esame comprende anche quello relativo all'esigibilità del credito posto
in esecuzione, che, secondo la dottrina maggioritaria, dev'essere data al
momento della notifica del PE (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
202; Staehelin, op. cit., art. 82 LEF, N. 77);
che
pertanto, al momento della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 20
marzo 2003, il credito posto in esecuzione era scaduto, l'esigibilità del
medesimo essendo data dal momento del passaggio in giudicato della sentenza 13
febbraio 2003 del giudice argoviese (Staehelin, op. cit., N. 39 ad art.
80 LEF), notificata al ricorrente il 25 febbraio 2003 e divenuta definitiva
-per mancata impugnazione- alla decorrenza del termine di 20 giorni, dettato da
quella procedura confederata ed esplicitamente indicato in calce alla
decisione;
che
quindi il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in
particolare non quello dell'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del
primo giudice, dev'essere respinto;
che alla
base della domanda vi è un titolo che permette il rigetto definitivo
dell'esecuzione, come peraltro ha espressamente riconosciuto il primo giudice
che nella sentenza ha correttamente richiamato gli art. 80 e 81 LEF;
che
pertanto questa Camera può procedere d'ufficio alla rettifica del dispositivo
n. 1 della sentenza che ha erroneamente pronunciato il rigetto provvisorio
dell'opposizione (anziché quello definitivo), trattandosi di manifesto errore
di scrittura da parte del Giudice di pace;
che la
domanda della resistente con cui chiede che il ricorrente sia chiamato a
prestare cauzione processuale per le spese e le ripetibili è inammissibile
poiché l'istituto invocato è sconosciuto alla procedura sommaria di rigetto
dell'opposizione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 153 CPC, m. 16);
che le
spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148 CPC), mentre alla
controparte vengono riconosciute indennità ridotte a dipendenza
dell'inammissibilità della domanda di cauzione, formulata in sede di
osservazioni.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 3 maggio 2003/4 giugno 2003 di
__________ è respinto.
-
L'istanza di cauzione processuale di __________ è respinta.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del
ricorrente. Questi verserà alla controparte la somma di fr. 100.- a titolo di
indennità ridotte.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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