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Numero d'incarto:
16.2003.47
Data decisione, Autorità:
13.04.2004, CCC
Incarto n.
16.2003.47
Lugano
13 aprile
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-RA1 presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
maggio 2003 presentato da
RI1
patr. dall RA1 Lugano
contro
la sentenza 22 aprile 2003 del Giudice di pace del
circolo di __________, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc.
n. 67a/02/OSM) promossa con istanza 13 maggio 2002 da
CO1
con la quale l'istante ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 817.75
oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2001 a
titolo di pretese salariali, domanda accolta
dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 13 maggio 2002 il CO1 agendo nel subentro di __________, ha convenuto
in giudizio la RI1 per la quale quest'ultima ha lavorato in qualità di
venditrice dal 1° novembre 2000 al 30 settembre 2001 per un salario orario di
fr. 17.-, al fine di ottenere il pagamento di fr. 817.75 lordi rivendicati
quale indennità per le vacanze non godute, oltre a fr. 100.- che la datrice
avrebbe indebitamente trattenuto dal salario del mese di settembre 2001 (doc.
E) per un ammanco di cassa addebitato alla lavoratrice, pretesa alla quale la
convenuta si è opposta.
-
Con
sentenza 22 aprile 2003 il Giudice di pace del circolo di __________ ha integralmente
accolto l'istanza e ha condannato la convenuta alla restituzione di fr. 100.-,
la responsabilità della lavoratrice nell'ammanco di cassa non essendo stata
provata, e al pagamento delle vacanze non godute dalla dipendente;
-
Con
il presente tempestivo gravame RI1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente eccepisce innanzi tutto la carenza di legittimazione attiva
del CO1 a rivendicare a titolo personale pretese salariali di spettanza della
lavoratrice, senza cessione. Essa si duole inoltre della violazione dell'art.
86 CPC da parte del giudice, che ha pronunciato il rigetto dell'opposizione
senza esplicita domanda in tal senso. Contestato è pure il mancato
riconoscimento della responsabilità della lavoratrice per l'ammanco di cassa di
fr. 100.-, nonché l'attribuzione a quest'ultima di un'indennità a titolo di
ripetibili.
Con
osservazioni 21 maggio 2003 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60
consid. 5a).
La ricorrente contesta innanzi tutto la legittimazione del SEI a procedere
nei suoi confronti. La legittimazione attiva, ossia la qualità di una parte di
far valere in causa un determinato diritto, non rappresenta un presupposto di
natura processuale ma di diritto sostanziale, che il giudice verifica d'ufficio
sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (DTF 125 III 82,
consid. 1, 123 III 60, consid. 3a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 2 e 3
e N. 147, ad art. 97 m. 1 e 2, ad art. 181 N. 641 e 642). Trattandosi di una
pretesa derivante da contratto di lavoro, legittimato a pretendere il pagamento
delle pretese salariali che ne derivano (in concreto le vacanze non godute e il
salario trattenuto) è il lavoratore, fatta salva la possibilità per
quest'ultimo di cedere il suo credito nelle forme previste dall'art. 165 CO,
ossia in forma scritta, oppure verificandosi un caso di cessione legale ai
sensi dell'art. 29 LADI, ipotesi di cessione del credito non verificatesi nel
caso di specie. Al contrario, sia nell'istanza (vedi l'intestazione e la
domanda di giudizio) che nel verbale d'udienza, la parte istante è sempre stata
indicata come CO1 e non come __________, tant'è che anche nella sentenza
impugnata il giudice di pace ha condannato la convenuta a pagare alla parte
attrice, sempre individuata nel CO1, l'importo di fr. 817.75 oltre interessi.
Contrariamente
a quanto preteso dal CO1, l'errata indicazione della parte istante in tutti gli
atti processuali non può essere sanata dalla produzione della procura rilasciata
dalla lavoratrice e neppure dall'inconsistente indicazione di aver agito nel
subentro di quest'ultima, non trattandosi di un semplice errore di denominazione
della parte bensì di una carenza di diritto materiale. Per il che, difettando
al CO1 la legittimazione a procedere in giudizio per l'incasso di pretese
salariali di spettanza esclusiva della lavoratrice __________, l'istanza
presentata dal medesimo deve essere respinta.
-
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato
il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto.
L'accoglimento del ricorso rende priva d'oggetto la verifica delle ulteriori
censure ricorsuali.
-
L'art.
417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni
derivanti da contratto di lavoro.
Non si
prelevano quindi tasse né spese in questa sede ricorsuale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 5 maggio 2003 di RI1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di è annullata
e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza è respinta.
-
La tassa
di giustizia di fr. 90.- e le spese di fr. 30.- sono a carico dello Stato del
Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Il CO1 verserà alla ricorrente fr.
250.- per ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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