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Numero d'incarto:
16.2003.4
Data decisione, Autorità:
14.07.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.4
Lugano
14 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 20 gennaio 2003
presentato nella forma dell'appello da
contro
la sentenza 20 dicembre 2002 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20
dicembre 2001 da
patr.
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'931.55 oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n.
__________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto: che il 20 dicembre 2001 la
__________ __________o ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 3'931.55 a saldo della nota 6 maggio 1999 per le cure
dentarie prestate a quest'ultimo nel periodo 28 ottobre 1998 - 6 maggio 1999 e
sulla quale il convenuto ha versato solo un acconto;
che
__________ si è opposto alla pretesa avversaria, sostenendo di nulla dovere
all’istante in considerazione dei gravi difetti della protesi dentaria
fornitagli, rilevando in particolare che masticando la protesi si distacca e
si rovescia a causa dall'assenza di ganci nella parte destra;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, qualificato come mandato il
contratto tra le parti, ha accolto l'istanza, non avendo il convenuto fatto
fronte all'onere della prova che gli competeva in merito alla pretesa
difettosità della protesi;
che
con la presente tempestiva impugnazione __________ insorge contro il predetto
giudizio, lamentando in particolare la mancata esecuzione di una perizia sul
lavoro della controparte;
che con
osservazioni 20 febbraio 2003 la __________ __________ postula il rigetto del
ricorso eccependone innanzi tutto la validità dal punto di vista formale;
che
preliminarmente deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta
con il ricorso (e in parte non allegata in prima sede), l’art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni;
che
a prescindere dalla ricevibilità del ricorso, il ricorrente non ha chiesto
l’annullamento del giudizio impugnato, che è lo scopo del ricorso per
cassazione (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487),
ma si è limitato a proporre l'allestimento di una perizia (richiesta di per sé
inammissibile in questa sede), lo stesso è manifestamente infondato;
che
infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, il convenuto,
opponendosi alla prestazione dell'istante per una pretesa difettosità della
stessa, avrebbe dovuto provare la violazione del contratto a opera della
controparte, come pure l'esistenza di un danno e di un nesso di causalità
adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio lamentato (Wiegand,
in Comm. di Basilea, 1996, n. 5 segg. e 61 segg. ad art. 97 CO);
che,
ancorché sostenendo la presenza di difetti alla protesi e la loro tempestiva
notifica, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, in sede di discussione
egli non ha notificato nessuna prova: né una perizia, né altri mezzi di
verifica delle sue allegazioni, contestate dall'istante;
che
ciò è quanto risulta dal verbale d'udienza da lui ha sottoscritto senza
riserve;
che
in assenza di prove comprovanti i difetti addotti dal convenuto,
rispettivamente una negligenza a carico dell'istante, nessuna può essere mossa
censura nei confronti del giudizio impugnato;
che
per quanto attiene alla pretesa mancata esecuzione da parte dell'istante di
controlli periodici successivi alla cura, a prescindere dalla sua rilevanza ai
fini della verifica della correttezza dell'operato dell'istante, la
contestazione non può essere esaminata, poiché sollevata per la prima volta in
questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere respinto poiché non
evidenzia nessun titolo di cassazione: in particolare non quello
dell'arbitraria negazione di prove offerte da parte del primo giudice (art. 327
lett. e CPC), né una valutazione manifestamente errata delle risultanze
istruttorie (art. 327 lett. g CPC);
che tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 gennaio 2003
__________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipate
dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla
controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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