AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.12
Data decisione, Autorità:
13.08.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.12
Lugano
13 agosto
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni,
vicecancelliera
sedente per giudicare
il ricorso per cassazione 6 febbraio 2003 presentato da
(patr. dall'avv.
__________)
Contro
la sentenza 20 gennaio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 3 luglio 2002 da
(patr. dal
__________)
con la quale l'istante
ha chiesto il pagamento di fr. 2'157.– oltre interessi a titolo di
pretese salariali,
domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Il
1° giugno 2000 __________ è stata assunta alle dipendenze della società
__________ in qualità di cameriera per il bar __________ da questa gestito, con
un salario mensile lordo di fr. 3'000.– (doc. A). Il rapporto di lavoro è stato
disdetto dalla lavoratrice il 29 agosto 2001 per il successivo 30 settembre
(doc. C), sennonché il 31 agosto 2001 quest’ultima è stata dichiarata totalmente
inabile al lavoro causa malattia (doc. D). Per la durata della malattia la
dipendente ha percepito le relative indennità dalla compagnia per la quale era
assicurata la perdita di guadagno, e meglio fr. 1'920.– per il periodo dal 6 al
30 settembre 2001 (cfr. doc. 1 inc. richiamato alla __________).
Con
istanza 3 luglio 2002 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di
lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'157.– lordi (cfr. doc. 1 inc.
richiamato alla __________) rivendicati a titolo di pretese salariali, e
meglio: fr. 1'088.– a saldo dello stipendio relativo al mese di agosto 2001,
fr. 528.– corrispondenti ai primi sei giorni del mese di settembre che non le
sono stati remunerati e per i quali rivendica l’88% del salario, e fr. 875.– a
valere quale tredicesima proporzionale, per un importo complessivo di fr.
2'491.– lordi dai quali vanno dedotti fr. 334.– per le vacanze in eccedenza
dalla stessa usufruite (doc. I).
-
La
convenuta si è opposta all’istanza sostenendo di nulla più dovere all'istante,
le cui pretese salariali sono state regolarmente pagate sino alla fine di
agosto 2001, data per la quale si è concluso il rapporto di lavoro a seguito
della disdetta con effetto immediato dalla stessa notificata per motivi gravi,
ovvero per il comportamento scorretto della lavoratrice che ha pure abbandonato
il posto il lavoro e che comunque ha accettato la disdetta per il 31 agosto
2001, come attesta la dichiarazione dalla stessa sottoscritta in calce alla sua
lettera di licenziamento 29 agosto 2001 (doc. C). Il fatto che il 31 agosto
2001 la lavoratrice non fosse più d’accordo di concludere il rapporto
lavorativo e volesse continuarlo fino al 30 settembre 2001, è ininfluente così
come è ininfluente la malattia sorta dopo il suo licenziamento. In merito allo
stipendio relativo al mese di agosto 2001, la convenuta rileva di aver versato
alla lavoratrice la somma di fr. 1'603.10 netti corrispondenti a 21 giorni
lavorativi, la differenza essendo stata compensata con le vacanze in eccedenza
di cui ha usufruito la dipendente, che nel periodo febbraio/agosto 2001 ha
effettuato 26 giorni di vacanza anziché i 16 che le spettavano. Per quanto
attiene alla tredicesima rivendicata dall'istante, la convenuta ha contestato
la pretesa, la stessa essendo compresa nel salario mensile versato alla
lavoratrice.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione del rapporto
di lavoro per il 31 agosto 2001, ha respinto la pretesa relativa al pagamento
del salario per i primi sei giorni del mese di settembre 2001 e quella relativa
al pagamento della tredicesima, la stessa essendo già compresa nel salario così
come confermato dalle colleghe di lavoro dell'istante. Per quanto attiene allo
stipendio rivendicato per il mese di agosto 2001, il pretore ha accolto la
domanda dell'istante non avendo la convenuta provato che la dipendente avesse
usufruito di più giorni di vacanza rispetto a quelli di sua spettanza. Da qui
l’accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 754.– lordi oltre
interessi del 5% dal 30 settembre 2001.
- Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente
valutato le prove ponendo a suo carico l'onere della prova della mancata esecuzione
delle vacanze da parte della lavoratrice, nonostante questa circostanza non sia
stata debitamente contestata da quest'ultima.
Con
osservazioni 17 febbraio 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127
I 60 consid. 5a).
La ricorrente contesta il riconoscimento della
pretesa dell’istante relativa al pagamento del salario residuo per il mese di
agosto 2001 (fr. 1'088.– lordi), ovvero il fatto che il primo giudice non ha
ammesso la compensazione di quest’importo con le vacanze in eccedenza consumate
dalla lavoratrice (10 giorni) poiché non provata.
L'art.
21 n. 1 e 2 del CCNL 98, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in
rassegna (art. 1 CCNL 98), impone al datore di lavoro l'obbligo di provvedere
alla stesura di un piano di lavoro dal quale risultino gli orari di lavoro, i
riposi, i festivi e le vacanze, ritenuto che se egli non adempie a tale
incombenza, in caso di contestazione verrà ammesso come prova il controllo
effettuato dal lavoratore (n. 3), nel senso che spetterà al datore di lavoro
provare che i giorni rivendicati dal lavoratore non sono dovuti. Nel caso di
specie, se è vero che la datrice di lavoro non ha fatto fronte a tale obbligo
di controllo, non potendo certo essere considerata tale, ancorché dettagliata,
l’allegazione in sede di risposta dei giorni di vacanza di cui l’istante avrebbe
beneficiato (cfr. risposta ad 8), è altrettanto vero che di per sé la questione
non è controversa. L’istante medesima, nel suo conteggio salariale (doc. I)
ammette infatti di aver goduto di 26 giorni di vacanze nel periodo da febbraio
a settembre 2001 (da intendersi ad agosto 2001 vista la conclusione del rapporto
di lavoro per quella data). Sempre da questo conteggio si evince che la
dipendente non ha effettuato i giorni festivi di sua spettanza per il periodo
febbraio/agosto 2001 pari a 3,5 giorni (art. 18 CCNL 98), allegazione questa
che la convenuta non ha contestato e tantomeno smentito alla luce di un
eventuale controllo dei giorni festivi così come imposto dall'art. 21 CCNL 98.
Per il che, posto che i giorni di vacanza di spettanza dell’istante per il
periodo da febbraio ad agosto 2001 sono 16,31 (2,33 giorni al mese sulla base
dell'art. 17 CCNL 98), ai quali vanno aggiunti i 3,5 giorni festivi non goduti
dalla lavoratrice, si ha un totale a favore di quest'ultima di 19,81 giorni
liberi. Avendo l'istante riconosciuto l'effettuazione di 26 giorni di vacanza in
questo stesso periodo, l’eccedenza dalla stessa goduta in natura è di 6,19
giorni che, come giustamente riconosciuto dalle parti e dal pretore medesimo,
devono essere compensati con il saldo del salario rivendicato dall'istante per
il mese di agosto 2001. Su quest’importo di fr. 1'088.– lordi (corrispondente
al salario mensile dedotte le indennità di malattia percepite dalla
lavoratrice), deve quindi essere computata la somma di fr. 619.– lordi
(equivalente al salario per i 6,19 giorni di vacanza in esubero, cfr. art. 17
cpv. 5 CCNL 98), da qui un saldo a favore dell'istante di fr. 469.– lordi,
ossia fr. 421.40 netti (previa deduzione degli oneri sociali del 10,15 %, cfr.
doc. B e 7), e non i fr. 754.– lordi riconosciuti dal pretore.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione
delle prove da parte del primo giudice, deve essere parzialmente accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il
conseguente accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 421.40 netti oltre
interessi del 5% dal 30 settembre 2001.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327
segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 6 febbraio 2003 di __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 gennaio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L'istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza è fatto obbligo a __________ di versare
a __________ l’importo di fr. 421.40 netti oltre interessi del 5% dal 30
settembre 2001.
-
Non
si prelevano tasse e spese, mentre l'istante verserà alla convenuta fr. 600.–
per parte di ripetibili.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione a:
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster