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Numero d'incarto:
16.2002.9
Data decisione, Autorità:
25.04.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00009
Lugano
25 aprile
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28
gennaio 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 15 gennaio 2002 del Giudice di pace del
circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 6 novembre 2001 da
rappr. da __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati agli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 7
settembre 1995 __________, __________ e __________, comproprietari della part.
__________ RFD __________, hanno sottoscritto una proposta per l’assicurazione
di stabili con la __________ di __________ (cfr. proposta d'assicurazione),
contratto che gli stessi hanno disdetto il 16 ottobre 2000;
che la
__________, Agenzia generale di __________, alla quale la disdetta è stata inoltrata,
ha accettato la stessa con effetto al 16 ottobre 2000, reclamando nondimeno il
pagamento del premio scaduto al 1°ottobre 2000;
che con
istanza 6 novembre 2001 la __________ di __________, rappresentata dall’Agenzia
generale di __________, ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 1'934.- corrispondenti al premio scaduto sulla polizza di
cui si è detto;
che il
convenuto si è opposto alla domanda avversaria contestando la legittimazione
del rappresentante dell'istante rispettivamente delle persone che hanno
sottoscritto l'istanza, nonché l'esigibilità del credito posto in esecuzione;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la legittimazione del
rappresentante dell'istante, ha accolto l'istanza riconoscendo nella
documentazione prodotta un valido riconoscimento di debito per l'importo posto
in esecuzione e ritenuto esigibile;
che con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 31 gennaio 2002, __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lett. e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di
aver erroneamente ammesso la legittimazione del rappresentante dell'istante,
nonostante l'Agenzia generale di __________ e i firmatari dell'istanza non
siano iscritti a Registro di commercio e non siano neppure in possesso di una
procura ad hoc; contesta inoltre la qualifica di riconoscimento di debito
attribuita al contratto disdetto dalle parti e l’esigibilità del credito posto
in esecuzione;
che al
ricorso la controparte non ha presentato osservazioni;
che il
giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali
tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti
(art. 97 n. 4 CPC);
che
trattandosi di una persona giuridica, quale è in concreto la __________
(iscritta nel Registro di commercio del Canton __________ quale società
anonima), essa agisce per mezzo dei suoi organi (art. 55 CC);
che
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’Agenzia generale di
__________ della __________ che ha presentato l'istanza di rigetto
dell'opposizione come rappresentante della Compagnia procedente, non è iscritta
a Registro di commercio e neppure risultano esserlo le persone che hanno
sottoscritto lo stesso atto, ossia i signori __________ e __________;
che
nell'ambito dei rapporti fra un agente d'assicurazione e l'assicuratore -regolati
dall'art. 34 LCA cui rinvia l'art. 418e CO- esula dalle competenze del primo
(ancorché agente generale) di procedere in giustizia per conto
dell'assicuratore, a meno che vi sia autorizzato dal diritto procedurale
cantonale o che disponga di una procura ad hoc (Carré, Loi fédérale sur
le contrat d'assurance, ed. annotée, 2000, pag. 266 - 267; RBA VIII, n.
177 e 178);
che,
silente al proposito la procedura cantonale, l'Agenzia generale di __________
della __________ non ha prodotto nessuna procura a dimostrazione della
necessaria autorizzazione ad hoc, ovvero a rappresentare la Compagnia
d'assicurazione nel caso concreto;
che, in
assenza del presupposto processuale della legittimazione del preteso
rappresentante (art. 97 n. 4 CPC), accogliendo la relativa censura ricorsuale,
la Camera non può che accertare la nullità dell’istanza 6 novembre 2001 e di
ogni atto successivo, in particolare della sentenza impugnata (art. 142 cpv. 1
lett. a CPC);
che si
può pertanto prescindere dall'esame delle altre censure proposte in cassazione;
che il
giudizio sulle spese e le ripetibili segue la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 28 gennaio 2002 di __________ è accolto.
Di
conseguenza è accertata la nullità dell'istanza 6 novembre 2001 di __________,
e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 15 gennaio
2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia (inc. 721).
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- già anticipate dal
ricorrente, sono poste a carico di __________, la quale rifonderà al ricorrente
fr. 150.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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