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Numero d'incarto:
16.2002.77
Data decisione, Autorità:
13.03.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.77
Lugano
13 marzo 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9
settembre 2002 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 28 agosto 2002 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 25 aprile 2002 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 2'085.- oltre accessori nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________dell'UEF di
Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 25 aprile 2002 il dott. __________ __________, ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'085.- a saldo della nota 5
ottobre 2001 dallo stesso emessa per cure dentarie prestate a quest'ultima nel
periodo 12 marzo 1998 - 12 aprile 1999 (doc. A). La convenuta si è opposta alla
pretesa, sostenendo di nulla più dovere all'istante al quale ha già versato
l'importo di fr. 5'000.- a saldo delle prestazioni ricevute per il periodo da
marzo a ottobre 1998, unico periodo durante il quale è stata in cura presso
l’istante.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza poiché
l'istante, a fronte delle eccezioni della paziente, non ha provato la propria
pretesa, in particolare che quanto fatturato corrisponde effettivamente al
valore delle cure prestate.
-
Con
il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il predetto giudizio,
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. e CPC. Lamenta violazione del suo diritto di essere sentito poiché il
primo giudice, negandogli la prova richiesta dell'interrogatorio formale della
convenuta gli ha di fatto impedito di provare il benfondato della domanda di
causa.
Con
scritto 8 ottobre 2002 la convenuta postula la reiezione del ricorso.
- Giusta
l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di
essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di
pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado
di far valere le proprie ragioni. Il diritto di essere sentito non comprende
solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle
argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo
per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i
mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 327, m. 10 e 12). In linea di principio, il giudice deve
assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto
processuale (DTF 106 Ia 162 segg.); tuttavia, egli può rinunciare a quei
mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF
119 Ib 505). Poiché la prova offerta deve essere rilevante ed atta a risolvere
un fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta a una
valutazione anticipata da parte del giudice che rifiuterà di ammetterla se essa
è manifestamente inefficace o irrilevante (DTF 122 III 223; 120 Ib
229). In questo senso il rifiuto di assumere prove notificate dalle parti non è
arbitrario quando la loro assunzione appare irrilevante e la possibilità di
giudicare sia già offerta dai documenti (DTF 127 I 54 consid. 2b).
5.In sede di contraddittorio, la
convenuta non ha soltanto eccepito la durata della cura, sostenendo che si
sarebbe conclusa già nell'ottobre 1998, ma ha contestato il contenuto della
fattura dalla quale non si potrebbe ricavare alcunché riguardo alla natura
delle prestazioni odontoiatriche prestate, concludendo che le stesse non
valgono di più dell'acconto di fr. 5'000.- da lei pacificamente versato al
medico. Di fronte a queste allegazioni l'istante -proponendo l'interrogatorio
formale di controparte- ha precisato di voler accertare che siano state
effettuate delle prestazioni in seguito a quanto asserito da controparte (replica
3 giugno 2002), ossia se la cura sia stata continuata oltre il mese di ottobre
1998. La prova appare tuttavia atta a chiarire un aspetto tutto sommato
secondario della fattispecie, ossia il termine della cura, disattendendo che
l'onorario contestato non risulta calcolato tenendo conto del fattore tempo
(ciò che nemmeno appare consono al genere della prestazione), ma delle
prestazioni effettuate in favore della paziente. Così che -dovendo condividere
la decisione impugnata- siccome l'istante non ha prodotto, né proposto prove a
sostegno delle proprie prestazioni mediche, ovvero elementi atti a
concretizzare le indicazioni generiche e contestate della nota finale,
l'interrogatorio formale proposto con l'intento descritto poteva senz'altro
apparire irrilevante, senza che ne fossero lesi i diritti processuali
dell'istante. A questo proposito non va infatti dimenticato che l'art. 8 CC
pone a carico della parte che intende dedurre il proprio diritto da una
circostanza di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancanza di questa
prova impone al giudice di decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del
diritto (Kummer, in Comm. di Berna, art. 8 CC, N. 20). Nel caso
specifico di una pretesa creditoria basata su di un contratto, spetta alla
parte istante provare l’esistenza e il contenuto della pattuizione, così da
poterne dedurre l’obbligo di pagamento a carico della parte convenuta (Cocchi/
Trezzini, op. cit., art. 183 CPC, m. 36).
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, dev'essere respinto con il carico di tasse e spese alla
parte soccombente (art. 148 CPC), mentre alla convenuta non vengono assegnate
ripetibili poiché il suo scritto 8 ottobre 2002 non può essere considerato alla
stregua di un allegato di osservazioni.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 CPC e la LTG
pronuncia
-
Il
ricorso per cassazione 9 settembre 2002 del dott. __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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