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Numero d'incarto:
16.2002.65
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00065
Lugano
30 luglio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
luglio 2002 presentato da
contro
la sentenza 14 giugno 2002 del Giudice di pace del
circolo di Carona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26
marzo 2002 nei confronti di
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 117.50 oltre accessori nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE
di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 26 marzo 2002 la
ditta individuale __________ di __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 117.50 a saldo della fattura
14 giugno 2000 emessa per inserzioni pubblicitarie effettuate per conto della
convenuta;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto che l'istante non ha
sostanziato la sua pretesa né al momento dell'inoltro dell'istanza, alla quale
ha allegato unicamente il PE, e tantomeno all'udienza alla quale non ha
presenziato, ha respinto l’istanza;
che
con scritto 2 luglio 2002 l'istante insorge contro il predetto giudizio;
che
-anzitutto- la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo
giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 2 luglio 2002 del
ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato
come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti
l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a manifestare la propria
intenzione di impugnare la decisione di primo grado;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale
cassazione del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 2002 di __________ di
__________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di Pace del Circolo di Carona.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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