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Numero d'incarto:
16.2002.64
Data decisione, Autorità:
01.10.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00064
Lugano
1° ottobre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il "ricorso" 8 luglio
2002 presentato da
per conto della __________
Contro
un'ordinanza 25 giugno 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, emanata nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29
aprile 2002 dal
patr. dallo studio legale __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 29 aprile 2002 il Comune di __________ ha chiesto il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificato alla Comunione ereditaria fu __________ per l’incasso di fr. 5'976.-
oltre interessi e tassa di diffida, corrispondenti a contributi di miglioria
dallo stesso dovuti, unitamente alla sorella __________ nella loro qualità di
membri della menzionata successione, proprietaria della particella n.
__________RFD __________;
che
al contraddittorio, fissato per il 25 giugno 2002, il convenuto non è comparso;
che
con sentenza 25 giugno 2002 il segretario assessore, respinta lo stesso giorno
una domanda di rinvio dell’udienza formulata dal convenuto per motivi di
salute, ha accolto l’istanza sulla base della documentazione prodotta
dall'ente, rimasta incontestata da parte degli escussi;
che
con scritto 8 luglio 2002, intitolato ricorso e quindi trasmesso per
competenza a questa Camera, __________ insorge contro l’ordinanza 25 giugno
2002 con la quale il segretario assessore non gli ha concesso il rinvio
dell’udienza, ritenendo l'analoga domanda tardiva poiché pervenuta
immotivatamente alla pretura soltanto il giorno stesso dell’udienza;
che,
richiesto da questa Camera di voler produrre procura sottoscritta da __________
il ricorrente -con scritti 2, rispettivamente 3 settembre- dichiara di non
voler ricorrere contro la sentenza del Segretario assessore, malgrado
l'intestazione del suo allegato 8 luglio 2002: espone in particolare che la sua
intenzione è semplicemente quella di chiedere al primo giudice che l'ordinanza
inappellabile di non accoglimento della domanda di rinvio venga modificata
in virtù dell'art. 95 cpv. 2 CPC;
che
tuttavia, la norma invocata, intesa effettivamente alla modifica di determinate
decisioni di natura processuale, è sì di competenza del giudice che ha emesso
un'ordinanza, ma solo fintanto che quel giudice non si è pronunciato sul merito
della controversia, ossia finché non è stata emessa la sentenza relativa alle
domande di causa, ciò che in concreto è avvenuto con la contemporanea decisione
di rigetto dell'opposizione;
che
infatti, da quel momento in poi, la parte soccombente -in linea di principio-
ha solo la possibilità di impugnare la sentenza con uno dei rimedi di diritto
devolutivi previsti dal Codice di procedura (Anastasi, Il sistema dei
mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag.
49 - 50): in concreto e a dipendenza della natura della lite e dell'importo in
contestazione, con un ricorso per cassazione;
che
ne consegue, accanto all'irricevibilità dell'impugnazione poiché la Camera non
ha facoltà di applicare la norma specificamente invocata, la desistenza del
ricorrente che ha rinunciato in modo esplicito ad appellarsi a uno dei motivi
di cassazione di cui all'art. 327 CPC e lo stralcio dai ruoli del ricorso;
che
comunque, evaso il ricorso in applicazione dell'art. 313 bis CPC (in virtù del
rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC), non v'è motivo per prelevare spese o
tassa di giustizia.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 8 luglio 2002 di __________ è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano tasse, né spese.
- Intimazione
a:
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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